CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11499/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno in data 13 giugno 2023 con cui era stato condannato alla pena di giorni 30 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 684 cod. pen.. A ragione la Corte distrettuale ha osservato che, essendo stato il giudizio di primo grado celebrato in assenza dell'imputato, l'atto di appello avrebbe dovuto essere accompagnato da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'appellante, ai sensi dell'art. 581 commi 1 ter e 1 quater cod. proc. peri. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Carchidi, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen., in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 591 comma lett. c) e 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". L'intero sistema processuale introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], infatti, è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo; ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Giova altresì rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il "ììsigliere