Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09181/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20703/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 204/2016, depositata il 9 febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 204/2016, depositata il 9 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di avvisi di accertamento, - emessi per il recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuente relativamente alle annualità dal 2006 al 2009, - dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad Iva.

Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - la denuncia di variazione, avente ad oggetto l'estensione della superficie oggetto di tassazione, era stata presentata dalla contribuente relativamente all'anno 2006 epperò «in epoca successiva all'emissione degli avvisi d'accertamento», così che non poteva produrre effetto che «dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione», previo, peraltro, riscontro della sua veridicità; - relativamente al motivo di appello che involgeva la legittimità della tassazione con riferimento alla produzione di rifiuti speciali, dalla documentazione prodotta (MUD compilati) non si poteva «evincere se i rifiuti negli stessi indicati siano stati effettivamente di poi smaltiti».[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 24, assumendo la ricorrente che la denuncia di variazione, presentata in data 4 dicembre 2010, - denuncia che aveva ad oggetto «le aree esterne del capannone artigianale ... utilizzate esclusivamente quali aree di sosta, manovra e parcheggio degli autoveicoli in riparazione per Mq. 1373», - ai sensi della disposizione regolamentare di cui all'art. 24, cit., era destinata a produrre effetto «dal primo giorno successivo al ... verificarsi» della denunciata variazione stessa, così che, nella fattispecie, erroneamente l'avviso di accertamento era stato fondato su di una rilevazione eseguita nell'anno 2003, - a fronte di variazione riferita in denuncia all'anno 2006, - e illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso detta efficacia temporale della denuncia di variazione.

Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., del d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e degli artt. 2, c. 3, e 17 del regolamento TIA comunale, assumendo, in sintesi, che erroneamente la gravata sentenza aveva disconosciuto «pubblica fede ai formulari MUD» prodotti in giudizio, da detta documentazione inequivocamente emergendo tipologia, e quantità, dei rifiuti speciali prodotti (negli anni di riferimento della pretesa impositiva) laddove le conseguenti fatture alcunché avrebbero potuto dimostrare in ordine all'effettivo smaltimento in quanto prive di ogni indicazione su quantità e tipologia dei rifiuti.

2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione che è stata notificata a controparte, rappresentando di non aver più interesse alla decisione del ricorso posto che, tra le parti, si è perfezionata definizione transattiva della lite contestata.

La rinuncia è stata, poi, accettata dalla controricorrente.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).

3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione espressa dalla controricorrente.

Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022.

Il Presidente t.

Domenic inde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20703/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 204/2016, depositata il 9 febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 204/2016, depositata il 9 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di avvisi di accertamento, - emessi per il recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuente relativamente alle annualità dal 2006 al 2009, - dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad Iva. Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - la denuncia di variazione, avente ad oggetto l'estensione della superficie oggetto di tassazione, era stata presentata dalla contribuente relativamente all'anno 2006 epperò «in epoca successiva all'emissione degli avvisi d'accertamento», così che non poteva produrre effetto che «dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione», previo, peraltro, riscontro della sua veridicità; - relativamente al motivo di appello che involgeva la legittimità della tassazione con riferimento alla produzione di rifiuti speciali, dalla documentazione prodotta (MUD compilati) non si poteva «evincere se i rifiuti negli stessi indicati siano stati effettivamente di poi smaltiti».[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del regolamento TIA del Comune di Capannori, art. 24, assumendo la ricorrente che la denuncia di variazione, presentata in data 4 dicembre 2010, - denuncia che aveva ad oggetto «le aree esterne del capannone artigianale ... utilizzate esclusivamente quali aree di sosta, manovra e parcheggio degli autoveicoli in riparazione per Mq. 1373», - ai sensi della disposizione regolamentare di cui all'art. 24, cit., era destinata a produrre effetto «dal primo giorno successivo al ... verificarsi» della denunciata variazione stessa, così che, nella fattispecie, erroneamente l'avviso di accertamento era stato fondato su di una rilevazione eseguita nell'anno 2003, - a fronte di variazione riferita in denuncia all'anno 2006, - e illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso detta efficacia temporale della denuncia di variazione. Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., del d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e degli artt. 2, c. 3, e 17 del regolamento TIA comunale, assumendo, in sintesi, che erroneamente la gravata sentenza aveva disconosciuto «pubblica fede ai formulari MUD» prodotti in giudizio, da detta documentazione inequivocamente emergendo tipologia, e quantità, dei rifiuti speciali prodotti (negli anni di riferimento della pretesa impositiva) laddove le conseguenti fatture alcunché avrebbero potuto dimostrare in ordine all'effettivo smaltimento in quanto prive di ogni indicazione su quantità e tipologia dei rifiuti. 2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione che è stata notificata a controparte, rappresentando di non aver più interesse alla decisione del ricorso posto che, tra le parti, si è perfezionata definizione transattiva della lite contestata. La rinuncia è stata, poi, accettata dalla controricorrente. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). 3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione espressa dalla controricorrente. Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente t. Domenic inde
Sentenza Cassazione n. 09181/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris