CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 58-24064/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la manifesta illogicità della motivazione (assertivamente per relationem) in ordine all'iter argomentativo posto alla base dell'affermazione di penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sull'accertamento di utensili da cantiere di accertata provenienza illecita, stante la presenza in atti di relative denunce e l'avvenuto riconoscimento da parte dei proprietari derubati, nonché la carenza di qualsivoglia giustificazione circa il possesso degli altri utensili di analoga natura); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/11/2024.