CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 23/04/1978 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13 novembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia con confisca, ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/90, della somma di denaro di euro 7.200. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno dato conto delle ragioni per cui la sostanza stupefacente rinvenuta (pari 5 gr. di cocaina, con principio attivo parti a 68,75%) era destinata allo spaccio, richiamando le condizioni economiche del ricorrente incompatibili con l'acquisto di una scorta, il rinvenimento di materiale per il confezionamento, nonché il messaggio inviato al complice al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine. Di contro il ricorrente sottopone alla Corte una diversa valutazione del materiale probatorio, ovvero una diversa prospettazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui deduce la violazione di legge in relazione alla applicazione della confisca per sproporzione della somma di denaro pari a 7200 euro rinvenuta nella sua disponibilità, è manifestamente infondato. Il ricorrente evidenza come, non essendo stata provata alcuna attività di spaccio, la somma non poteva essere considerata provento del reato, ma in tal modo non si confronta con la motivazione della sentenza in cui si dà atto che la confisca è stata disposta in ragione della sproporzione fra tale somma e i redditi dell'imputato. Inoltre reitera la doglianza per cui la somma era del fratello, avversando la motivazione della Corte,.che in maniera non manifestamente illogica, ha invece argomentato (pag. 6) in ordine alla sua riconducibilità all'imputato, tenuto conto che nessuna istanza di restituzione era mai stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e che la documentazione volta a dimostrare i redditi di quest'ultimo era relativa ad altri soggetti.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MIl CoT.1re estensore Il PrMsklente Donat1la Verranti [OSCURATO:PERSONA] E L R il1 GI Forebne 346