Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0043
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 6 maggio 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA]
,
Il ricorso 43-64, che la seconda Sezione vi ha rinviato, rappresenta l'ultimo atto della controversia che, dall'entrata in vigore dello Statuto, oppone la Segreteria generale dei Consigli delle [OSCURATO:PERSONA] al signor [OSCURATO:PERSONA]. Per farcene un'idea, è opportuno riassumere le tappe della carriera dell'interessato nonché i reclami gerarchici e i ricorsi giurisdizionali presentati in proposito.
[OSCURATO:PERSONA] veniva assunto con contratto (cosiddetto di Bruxelles) il 31 agosto 1959, al grado B/VIII, terzo scatto, e destinato all'ufficio ragioneria; veniva poi promosso al grado B/VII, terzo scatto, con effetto dal 1
o
aprile 1961. Del resto, già prima dell'entrata in vigore del regolamento finanziario della Segreteria dei Consigli — applicato solo dal 1
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gennaio 1963 — con decisione del 1
o
novembre 1961 il ricorrente era stato incaricato del controllo sull'assunzione e sull'esecuzione degli impegni finanziari di tale organo. Il 17 gennaio 1963 egli passava in ruolo secondo il nuovo Statuto al grado B/2, terzo scatto, che corrispondeva alla trasposizione pura e semplice del suo inquadramento precedente. Quasi subito, con decisione 28 marzo 1963, in virtù degli articoli 45 e 108 dello Statuto veniva promosso al grado B/1, primo scatto, con effetto dal 1
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ottobre 1962 ed anzianità di scatto dal 1
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aprile 1962. A seguito di un suo reclamo, il 21 giugno 1963 l'effetto di tale promozione veniva fatto decorrere dal 1
o
gennaio 1962 e l'anzianità nel primo scatto stabilita alla stessa data.
Solo il 15 ottobre 1963 la descrizione delle funzioni e attribuzioni che comporta ogni impiego veniva resa nota al personale. Ritenendo che l'impiego di controllore finanziario nel quale egli era stato confermato il 20 dicembre 1963, dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario dell'organo, corrispondesse alla categoria A, il 9 aprile 1964 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva per via gerarchica di essere inquadrato nella carriera A/5-A/4 con effetto dal 1
o
gennaio 1962 e, a questo scopo, il 30 giugno 1964 presentava il ricorso 28-64.
Il 2 luglio 1964, il Segretario generale dei Consigli respingeva però esplicitamente il reclamo del ricorrente precisando che l'impiego che questi occupava prima dell'entrata in vigore dello Statuto era di carriera B/1. Il 15 luglio il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere inquadrato nel grado B/1, terzo scatto, con effetto dal 1
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gennaio 1962 e con anzianità di scatto dal 1
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aprile 1961 e, non avendo ricevuto risposta, il 22 settembre 1964 presentava il ricorso 43-64.
Poiché vi siete già occupati di questo caso, saprete che la Seconda Sezione ha respinto il ricorso 28-64, ritenendo che, con l'inquadramento del ricorrente al grado B/1, l'autorità che ha il potere di nomina non ha violato l'articolo 5, né l'allegato I dello Statuto. Sulla base di tali presupposti giuridici siete ora chiamati a statuire non più circa il grado, ma circa lo scatto da attribuire al [OSCURATO:PERSONA].
I
Faccio innanzitutto presente che il ricorso è diretto contro il Segretario generale dei Consigli, autorità che ha il potere di nomina, ed è stato preceduto da un reclamo presentato alla stessa autorità. Come sottolineano i convenuti e come riconosce la vostra sentenza 28-64, si tratta di un errore. Gli atti che determinano la situazione giuridica dei dipendenti devono essere imputati
all'istituzione
cui i dependenti appartengono; ogni [OSCURATO:PERSONA] ha personalità giuridica distinta, i Trattati non hanno eretto i Consigli in istituzione comune, e la comunanza della Segreteria non implica l'unità giuridica dei Consigli. Poiché il ricorrente è funzionario dei Consigli C.E.E. e C.E.E.A., il suo ricorso dev'essere considerato come diretto contro i due Consigli dai quali dipende.
II
Più delicata è la questione del se, anche così modificato, il ricorso sia ricevibile.
1.
I convenuti obiettano innanzitutto che le conclusioni del ricorso sono in contraddizione con quelle del ricorso 28-64. Mentre in quest'ultimo ricorso il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere inquadrato in uno dei gradi della carriera A/5-A/4, attualmente egli parte dal presupposto che le sue funzioni siano quelle di un impiego della carriera B/1 e, non ammettendo che il ricorso 43-64 è subordinato al ricorso 28-64, sostiene l'indipendenza delle due cause. D'altronde uno scatto può essere solo accordato in un grado determinato e non si può ignorare quale grado è stato attribuito al ricorrente.
Mi pare indubbio che, contrariamente a quanto assume il [OSCURATO:PERSONA], il ricorso attuale sia subordinato al precedente. Se questo fosse stato accolto e il ricorrente avesse ottenuto l'inquadramento in A/5-A/4, o anche in A/3, come aveva chiesto in un secondo momento, la sua domanda per ottenere il terzo scatto nel grado B/1 sarebbe stata svuotata di contenuto. Ma non è così, e la prima obiezione dei convenuti mi pare dunque debba essere respinta.
2.
I Consigli assumono altresì che il ricorso è stato presentato tardivamente. Indubbiamente esso è stato proposto entro due mesi dal silenzio-rifiuto sul ricorso amministrativo del 15 luglio 1964. Tale decisione implicita ha però solamente confermato una situazione giuridica che risaliva ad epoca molto anteriore; il ricorso in effetti è diretto contro le decisioni del 28 marzo e del 21 giugno 1963 che inquadravano il ricorrente al grado B/1, primo scatto, con effetto dal 1
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gennaio 1962 e che non sono ulteriormente impugnabili. Pur non potendo rendersi conto del pregiudizio che gli arrecavano tali decisioni se non quando fu adottata dai Consigli e comunicata al personale, in data 15 ottobre 1963, la descrizione delle funzioni e attribuzioni che comporta ogni impiego, egli avrebbe dovuto almeno esercitare l'impugnativa entro due mesi da quest'ultima data.
La questione mi pare dubbia. La decisione del 28 marzo 1963, asserisce il [OSCURATO:PERSONA], è stata adottata in virtù degli articoli 45 e 108 dello Statuto. Ha costituito così una
promozione
ad un grado più elevato della categoria B e il [OSCURATO:PERSONA], nulla sapendo della descrizione delle funzioni e attribuzioni, ha cercato di ottenere l'inquadramento più favorevole al quale in quel momento potesse aver diritto; solo dalla lettera del Segretario generale in data 2 luglio 1964 ha appreso che l'attribuzione del grado B/l rappresentava il risultato del suo inquadramento nelle condizioni previste dall'articolo 102 dello Statuto; egli poteva dunque trarne le conseguenze per quanto riguarda lo scatto, e lo ha fatto presentando il reclamo del 15 luglio.
Resta comunque il fatto che la decisione del 21 giugno 1963, che lo inquadrava al grado B/1, primo scatto, con effetto dal 1
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gennaio 1962, gli arrecava pregiudizio visto che gli attribuiva, quanto a scatto e ad anzianità, dei vantaggi inferiori a quelli che egli reclama e il Segretario generale, notificandogli tale decisione, non aveva trascurato di precisargli l'impossibilità di richiamarsi alla tesi che il ricorrente aveva sostenuto. La posizione dell'interessato veniva così ad essere definitivamente stabilita.
Potremo allora dire che la descrizione delle funzioni, che entra in gioco in un secondo momento, ha costituito un fatto nuovo sostanziale tale da giustificare le pretese del [OSCURATO:PERSONA] nel presente ricorso? Circa il grado cui egli poteva aspirare, la sentenza 28-64 nota che la decisione che applica al caso concreto la descrizione delle funzioni adottata dai Consigli si è avuta solo il 18 luglio 1964 ed è stata comunicata all'interessato l'8 ottobre 1964, per concludere che il ricorso per ottenere questo grado (proposto il 2 luglio 1964) è stato convalidato dalla decisione successiva che confermava l'inquadramento impugnato.
Qual'è la natura della decisione 18 luglio 1964? Essa ha carattere collettivo e determina l'inquadramento di alcuni funzionari. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] essa è del seguente tenore : «Designazione dell'impiego: assistente principale. — Grado: B/1. Carriera: B/1. Decorrenza : 1
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gennaio 1962». Mai si parla di scatto o di anzianità di scatto. Sarei portato, così stando le cose, a pensare che per tale problema, già definito con le decisioni del 1963, la decisione del 18 luglio 1964 non ha creato elementi nuovi, né rimesso in termini agli effetti del reclamo. Il ricorso 43-64 sarebbe quindi tardivo.
Ci si può invece domandare se non sia il caso di applicare anche nella fattispecie la soluzione liberale adottata nella sentenza 28-64. La situazione amministrativa di un dipendente è complessa e non definibile soltanto mediante un grado, ma anche mediante uno scatto; la decisione che determina il grado e la carriera non può far astrazione dallo scatto. Per questa ragione vi proporrò in definitiva di disattendere — seppure con una certa esitazione — l'eccezione d'irricevibilità sollevata dai convenuti e fondata sulla tardiva presentazione del ricorso.
Nel caso non condividiate questo punto di vista dovremmo stabilire — anche se il [OSCURATO:PERSONA] non vi si richiama direttamente per dimostrare la ricevibilità del suo attuale ricorso — se la sentenza 70-63 (Collotti) del 7 luglio 1964, che precede quindi di otto giorni il reclamo presentato al Segretario generale, non costituisca un fatto tale da consentire in ogni caso la remissione in termini. A questa domanda risponderei con un reciso diniego. Una sentenza ha forza di giudicato solo per le parti interessate e non può costituire un fatto nuovo che rimetta in termini altri funzionari che ritengono di trovarsi in situazioni analoghe. Semmai tali dipendenti dovevano far valere le loro pretese in tempo utile, con gli stessi mezzi del vincitore il cui ricorso ha potuto essere accolto solo per essere stato innanzitutto ritenuto ricevibile dal punto di vista del termine. La soluzione contraria, che consentirebbe di rimettere indefinitivamente in discussione decisioni ormai non più impugnabili, nuocerebbe alla stabilità delle situazioni amministrative che è uno dei presupposti di una sana amministrazione. Per questo solo fatto mi pare che essa vada disattesa.
III
Premesse tali osservazioni, passiamo ora all'esame del merito del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato dal 1
o
aprile 1961 al terzo scatto del grado B/7, al quale corrisponde il grado B/2 nel regime statutario, dal 1
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gennaio 1962 è inquadrato al grado B/1, primo scatto.
Tale grado, secondo la descrizione delle funzioni, è quello corrispondente all'impiego di controllore finanziario che egli occupa. Questa è la conclusione cui. perviene la sentenza 28-64. Il ricorrente assume che, applicando lo Statuto, gli spetterebbe il terzo scatto di tale grado, che già in precedenza gli era stato attribuito.
1.
La tesi è fondata soprattutto sulla sentenza 70-63 circa il contenuto della quale è inutile insistere; il ricorrente vi ravvisa l'applicazione di una norma giuridica di carattere generale che egli enuncia come segue (verbatim dalla replica) : «Allorché ad un funzionario, integrato secondo l'articolo 102 dello Statuto, spetta il diritto di chiedere che la sua posizione amministrativa sia definita secondo il combinato disposto dell'allegato I dello Statuto e della descrizione delle funzioni e attribuzioni di ciascun impiego (Cfr. la sentenza
20 e 21-63)
, gli sono attribuiti, nel nuovo grado corrispondente al suo impiego
rivalutato
, lo stesso scatto e la stessa anzianità di scatto che egli aveva ottenuto nel grado precedente durante la prima fase d'integrazione, effettuata in base agli articoli 102 e 103 dello Statuto».
Questa è senza dubbio la norma applicata nella sentenza 70-63: si tratta ora di stabilire se essa abbia -portata generale, come asserisce il [OSCURATO:PERSONA], e se questi abbia diritto di fruirne. Per conto mio nutro forti dubbi.
Malgrado la sua formulazione molto generale, non si deve anzitutto dimenticare che tale sentenza riguarda un dipendente del ruolo linguistico; è superfluo ricordare che questo ruolo ha sempre avuto una situazione del tutto speciale nell'ambito dello Statuto ed ha provocato varie difficoltà. Ci si deve però domandare soprattutto quale sia la portata da attribuire alla nozione di «rivalutazione dell'impiego» su cui si basa la sentenza e di cui nella stessa sentenza è detto che essa ha «la sua ragione d'essere in una valutazione più favorévole delle mansioni ad esso (impiego) relative». Il che lascia presupporre che tali mansioni potevano costituire e avevano costituito l'oggetto di una valutazione precisa ancor prima dello Statuto del 1962.
Non esistevano dubbi per il capo del servizio linguistico, il cui impiego era definito e classificato nel vecchio Statuto C.E.C.A. Altrettanto certa, in linea generale, era la questione per i dipendenti di ruolo già inquadrati statutariamente sotto un regime che definiva gli impieghi e determinava con precisione i singoli inquadramenti. In tale caso è possibile uri parallelo tra gli impieghi nel vecchio e nel nuovo Statuto, accostamento valido che mette effettivamente in rilievo una valutazione più favorevole della stessa mansione e quindi una rivalutazione dell'impiego.
Ma tale ragionamente non si può fare con altrettanta certezza per gli agenti che (come nel caso specifico del [OSCURATO:PERSONA]) prestavano la loro opera in precedenza sotto un regime contrattuale che aveva essenzialmente le scopo di fissare il loro stipendio; il grado e lo scatto relativi al loro impiego avevano potuto essere determinati solo per analogia con il regime C.E.C.A., con l'inevitabile approssimazione di un sistema del genere. Se lo Statuto del 1962 opera l'inquadramento definitivo degli impieghi così occupati, è spesso difficile stabilire se l'inquadramento comporti rivalutazione.
Non si può negare infine che l'applicazione di tal sistema può avere conseguenze difficilmente giustificabili; sono favoriti i funzionari che con il reinquadramento vengono a ricoprire un impiego «rivalutato» rispetto a quelli assunti direttamente in un impiego più elevato o che vi sono pervenuti mediante promozione prima dell'entrata in vigore dello Statuto. Supponiamo ad esempio che due funzionari occupassero nel 1961 un impiego di grado B/7 (ora B/2), terzo scatto, e che uno di essi fosse allora stato promosso al grado B/6 (ora B/1) ; egli avrebbe ottenuto solo il primo scatto nel suo nuovo grado, ma se il vecchio impiego viene considerato nello Statuto come corrispondente al grado B/1, l'altro funzionario reinquadrato sarà collocato subito al terzo scatto pur se il suo collega, ritenuto più meritevole, è stato promosso prima di lui. L'amministrazione convenuta riferisce che tre colleghi del ricorrente sono stati promossi prima di lui dal grado B/7 al grado B/6 e il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe favorito rispetto a questi funzionari, qualora conservasse nel nuovo grado lo scatto maturato nel vecchio. Tali anomalie possono essere frequenti, se nel seno di un'istituzione esistono più impieghi dello stesso grado, ipotesi esclusa nel ricorso 70-63. Posso solo richiamare la vostra attenzione sugli esempi addotti nella controreplica e ricordati nella fase orale.
Per questi motivi, non penso che sia giuridicamente plausibile, né opportuno, estendere il principio della vostra sentenza 70-63 oltre la fattispecie dalla quale è scaturito; ad ogni modo, esso non può essere applicato al caso [OSCURATO:PERSONA].
2.
Il ricorrente inoltre fonda le sue pretese sull'articolo 103 dello Statuto. Poiché il Segretario generale dei Consigli ha riconosciuto, che l'impiego occupato dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore dello Statuto, secondo la descrizione delle funzioni rientrava nella carriera B/1, l'interessato avrebbe diritto all'inquadramento in questo grado con effetto dal 1
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gennaio 1962; ma, in virtù dell'articolo 103, egli avrebbe anche dovuto essere inquadrato nello stesso grado ancora al terzo scatto e con la stessa anzianità di scatto (con effetto dal 1
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aprile 1961) ch'egli aveva nel grado B/2, al quale egli era inizialmente passato in ruolo. Ribattendo a un'obiezione dei convenuti, il ricorrente ricorda che, secondo la sentenza
Maudet
, il procedimento d'integrazione si può ripartire in due fasi, la prima limitata all'applicazione dell'articolo 102, mentre con la seconda si reinquadra il dipendente a norma dell'allegato I. Egli sostiene che l'articolo 103 viene applicato nella seconda fase e che le sue disposizioni sul mantenimento dell'anzianità di scatto non valgono solo per le misure adottate al momento del passaggio in ruolo, ma anche per il reinquadramento secondo la descrizione delle funzioni.
Tale tesi è discutibile. L'articolo 102 prevede unicamente il passaggio in ruolo nel grado e nello scatto del regime contrattuale corrispondenti a quelli ottenuti dal dipendente esplicitamente o implicitamente prima di essere integrato. Se ne può quindi arguire che l'articolo seguente, nel garantire al dipendente il mantenimento dell'anzianità maturata «nel grado e nello scatto che gli sono stati attribuiti», si riferisce alle persone di cui all'articolo 102, perciò non ancora eventualmente reinquadrate. Tale soluzione non mi pare in antitesi con la sentenza
Maudet
che d'altronde statuisce solo sul grado e non sullo scatto, sola materia del contendere in questa causa.
3.
L'argomentazione del ricorso, come l'ho testé esposta, non mi pare convincente; devo però aggiungere che anche la tesi dell'istituzione convenuta presta il fianco alla critica.
Se l'inquadramento in B/1, a norma dello Statuto, dell'impiego di controllore finanziario, occupato dal [OSCURATO:PERSONA] dal 1
o
novembre 1961, ha potuto costituire una rivalutazione, ciò non escluderebbe che l'impiego rivalutato possa essere occupato mediante promozione. Infatti, l'autorità che ha il potere di nomina, dovrebbe essere in grado di decidere se l'ex-titolare possa continuare ad esercitare le sue funzioni o se esse debbano essere trasferite a persona più qualificata. Nel primo caso, l'ex-titolare dev'essere inquadrato nel grado superiore, ma il suo inquadramento risulta da una
promozione
a norma dell'articolo 45 dello Statuto, quindi l'anzianità nel nuovo grado e lo scatto devono essere calcolati secondo i precetti dell'articolo 46, ciò che sarebbe stato fatto nel nostro caso. I principi della vostra giurisprudenza non consentono di accogliere tale soluzione che a me personalmente non parrebbe poi così assurda.
Basterà pero escludere — come a mio avviso è necessario fare in questo caso — l'applicazione della sentenza
Collotti
nonché l'interpretazione data dal ricorrente all'articolo 103 dello Statuto, per giungere alle seguenti conclusioni :
—
reiezione del ricorso 43-64
—
e condanna delle parti a sopportare ciascuna le spese da essa sostenute, a norma dell'articolo 70 del Regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.