CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e finisce per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito, senza l'indicazione di specifici vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato nonostante la notifica di ripetute diffide da parte del Magistrato di sorveglianza. Lamarina, oltre a essere stato controllato in compagnia di pregiudicati, non era risultato presente nella sua abitazione nella fascia oraria prevista. Nel loro complesso, le violazioni e le informazioni acquisite sono state considerate sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire gli obiettivi di risocializzazione a causa dell'inaffidabilità del condannato. Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. :13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estrOú9Q,SiT