CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 33846/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ufficio – fatto – allegazione - tempestività Ud.18/12/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23400/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2480/2020 depositata il 06/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] n. 23400/2021 R.G. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già titolari di rapporti di conto corrente accesi presso la Filiale di S. Antimo (NA) della [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), hanno promosso in data 11 novembre 2002 azione risarcitoria davanti al Tribunale di Napoli nei confronti dell’intermediario finanziario, per avere questi eseguito operazioni su titoli prive di autorizzazione. Gli attori hanno dedotto di avere sottoscritto in data 15 giugno 1993 e in data 3 luglio 1996 contratti di intermediazione mobiliare in titoli ad alto rischio senza avere alcuna esperienza finanziaria, in esecuzione dei quali l’intermediario avrebbe eseguito operazioni privi di specifici ordini di acquisto. 2. Il Tribunale di Napoli, previo espletamento di CTU, ha accolto la domanda risarcitoria degli attori, liquidando il danno in relazione alle operazioni stipulate dall’intermediario in conflitto di interessi. Il tribunale ha invece, come risulta dalla sentenza impugnata, dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria di nullità dei contratti di intermediazione mobiliare, articolata dagli attori in base alla disciplina di cui all’art. 23 d. lgs. n. 58/1998, in quanto domanda tardivamente proposta con comparsa conclusionale. 3. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale dei risparmiatori e l’appello incidentale della banca. Per quanto qui rileva, la sentenza impugnata ha confermato la tardività della proposizione in appello della domanda di nullità, già introdotta in primo grado in comparsa conclusionale, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione della sorte capitale esistente sui conti correnti dei risparmiatori. 4. Propongono ricorso per cassazione i risparmiatori, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la banca. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] n. 23400/2021 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 132 e 183, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, nonché dell’art. 1421 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato la domanda di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria ai fini del conseguente esame della domanda di restituzione del capitale. Osserva parte ricorrente che la nullità è rilevabile di ufficio e deriverebbe dal fatto che i documenti sottoscritti negli anni 1993 e 1996 erano stati sottoscritti in base alla l. n. 1/1991 e non sarebbero stati integrati alla luce della disciplina sopravvenuta di cui al d. lgs. n. 58/1998 (che ha abrogato la disciplina precedente), secondo quanto previsto dal Regolamento CONSOB n. 11522/98, che ha imposto un termine per l’adeguamento dei contratti precedenti, nullità rilevabile d’ufficio ancorché trattisi di nullità di protezione. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del medesimo parametro normativo di cui al superiore motivo per motivazione apparente con riferimento al medesimo punto di motivazione. Il secondo motivo, pregiudiziale al primo, è infondato, essendo la sentenza impugnata rispettosa del cd. «minimo costituzionale» ai fini motivazionali (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la domanda di nullità contenuta in comparsa conclusionale, nonché estranea al giudizio quella contenuta nella memoria in data 24 settembre 2003 (tardiva anch’essa), domanda riferita alle singole operazioni di negoziazione, laddove i risparmiatori avevano fatto riferimento in sede di introduzione del giudizio unicamente alla responsabilità dell’intermediario finanziario per operazioni di negoziazione titoli prive di autorizzazione. n. 23400/2021 R.G. 4. Il primo motivo è inammissibile per mancata osservanza dell’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.. La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma può essere rilevata di ufficio per la prima volta anche in appello (Cass., n. 20170/2022; Cass., Sez. U., n. 26242/2014) ed è estesa alle nullità negoziali c.d. di protezione (Cass., n. 28377/2022). Tuttavia, tale rilievo è condizionato alla tempestiva allegazione, nel rispetto delle preclusioni istruttorie del giudizio di merito, dei presupposti di fatto sui quali l’allegazione della nullità si fonda (Cass., n. 4867/2024; Cass., n. 31886/2019), risultando, invece, preclusi ulteriori accertamenti in fatto non compresi nell’originario tema di indagine (Cass., n. 31987/2018). 5. Parimenti, il ricorso che deduca una nullità per omesso esame di un fatto, in ossequio all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., deve indicare il fatto, con trascrizione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda (Cass., n. 21346/2024; Cass. n. 777/2019), quanto meno indicando la fase processuale in cui ha fatto ingresso il documento in cui è rappresentato il fatto (Cass., n. 12481/2022), né potendo il ricorso fare generico riferimento agli atti processuali, senza riassumerne il contenuto (Cass., n. 6769/2022). 6. Nella specie, il ricorrente trascrive le difese contenute in comparsa conclusionale (pagg. 10 - 11 ricorso: «la nullità e la illegittimità delle operazioni contestate e compiute dalla banca nel periodo 1.09.1999/ 30.03.2002 per violazione dell’art. 23 del d.Lvo 58/1998 e dell’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] 1522/98, che regolano il contratto di ricezione, negoziazione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (…) assenza di validi contratti di intermediazione con la conseguente restituzione, in favore del Sig. n. 23400/2021 R.G. Nano della somma di € 193.183,33 e della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 200.355,88»). Non deduce, invece, che il fatto su cui si fonda tale domanda ha fatto ingresso in giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie, salvo operare un generico riferimento alle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. [«e la nullità, dedotta come vedremo in maniera chiara ed inequivoca nelle note conclusionali, ma di cui si parla sin dalle prime note ex art. 183, sia pure ai sensi dell’art.1418 c.c. (note [OSCURATO:PERSONA] depositate [OSCURATO:DATA_NASCITA])»: pag. 10 ric.], rendendo per l’effetto inammissibile l’esame della questione del tempestivo ingresso in giudizio del fatto su cui si articola l’allegata declaratoria di nullità dei contratti quadro. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a