CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce il vizio della motivazione ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce il vizio della motivazione affermando che la Corte di appello avrebbe omesso di esplicitare le ragioni di scostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e le imputate hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Per altro, con l'appello [OSCURATO:PERSONA] non dedusse neanche questioni relative all'an della responsabilità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 d