CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 27691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 25/11/2019 dal Tribunale di L'Aquila, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. A) e B) d.lgs 152/2006 - perché quale affittuario di un terreno sito nel comune di L'Aquila, in assenza di specifica autorizzazione, abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi e non- e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 250,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errata applicazione degli artt. 255 e 256 dlgs, 152/2006, lamentando che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza del reato contestato, in quanto la condotta accertata, semplice deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino, integrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs 152/2006. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 159 cod.proc.pen., argomentando che, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, il deposito incontrollato di rifiuti è reato istantaneo e che dalla data del sequestro - 16 maggio 2016 - risultava decorso il termine prescrizionale quinquennale; il periodo di sospensione dal 25.6.2018 al 11.2.2019, pari a sette mesi e giorni quattordici, a seguito di rinvio del procedimento per astensione degli avvocati dalle udienze, non operava difettando un provvedimento espresso del giudice. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, pur essendo comuni alle fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti, le sole violazioni commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2. Le peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2". Nella specie, come emerge dalla lettura congiunta della sentenza di appello e di quella di primo grado (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), il ricorrente deteneva il fondo oggetto della illecita attività contestata nella qualità di legale rapprentante della [OSCURATO:PERSONA] di Aligi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di di atto del 29/05/2001 allegato alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 573 del 60/08/2002; pertanto, la condotta posta in essere ha rilevanza penale ex art. 256, comma 2. d.lgs 152/2006. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata si rileva che la condotta posta in essere dall'imputato si era caratterizzata come condotta di deposito reiterata nel tempo e che l'imputato intendeva riutilizzare i materiali nei lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a ristorante, onde la natura permanente del reato (Sez.3, n. 8088 del 13/01/2022,Rv. 282916 - 01); al momento della pronuncia impugnata, pertanto, non era maturato il termine prescrizionale che, avuto riguardo alla data del sequestro, che ne interrompeva la permanenza, e dei periodi di sospensione del procedimento (mesi sette e giorni quattordici), maturava solo successivamente alla data del 30/12/2021; nè coglie nel segno la contestata efficacia del periodo di sospensione del procedimento a seguito delle astensioni degli avvocati dalle udienze, essendo principio consolidato che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore ovvero su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della (Se2:.U, n. 1021 del 28/11/2001,dep.11/01/2002, Rv. 220509 - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226075 - 01; Sez.5, n. 12453 del 23/02/2005, Rv. 231694 - 01). 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.20:16, Ricci). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e