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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 28231/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA vista l'istanza, presentata nell'interesse della F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di correzione della sentenza n. 5537/22, emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione il 10/11/2021 nel procedimento n. 303/2021 R,G.N. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e altri, nel quale la Federazione istante era costituita parte civile; visti gli atti; rilevato che con la sentenza indicata, per un mero errore materiale, la Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di condannare i predetti ricorrenti alle spese in favore della parte civile istante, che aveva rassegnato le conclusioni in udienza; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo e della sentenza, aggiungendo che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", contenute nel dispositivo, siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed usura" e che le stesse parole siano invece espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo.

P.Q.M.

Ordina correggersi il dispositivo e la sentenza n. 5537/2022 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nel senso che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed usura" e che le stesse parole siano, invece, espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di competenza.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr4idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista l'istanza, presentata nell'interesse della F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di correzione della sentenza n. 5537/22, emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione il 10/11/2021 nel procedimento n. 303/2021 R,G.N. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e altri, nel quale la Federazione istante era costituita parte civile; visti gli atti; rilevato che con la sentenza indicata, per un mero errore materiale, la Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di condannare i predetti ricorrenti alle spese in favore della parte civile istante, che aveva rassegnato le conclusioni in udienza; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo e della sentenza, aggiungendo che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", contenute nel dispositivo, siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed usura" e che le stesse parole siano invece espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo. P.Q.M. Ordina correggersi il dispositivo e la sentenza n. 5537/2022 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione nel senso che, dopo le parole" Provinciale di Palermo", siano inserite quelle di "F.A.I., Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed usura" e che le stesse parole siano, invece, espunte dopo quelle "Dalle parti civili" presenti nel capoverso successivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr4idente
Sentenza Cassazione n. 28231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris