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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 00796/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 4/10/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ad anni 1, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 8, Cod. strada.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

3. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine al diniego sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., ed in particolare hanno fatto riferimento alle modalità della condotta, l'imputato, trovato alla guida con occhi lucidi e pupille dilatate, rifiutava di sottoporsi al test per la verifica dell'assunzione di stupefacenti, percorrendo una strada a scorrimento veloce; da ciò hanno logicamente ricavato la pericolosità della condotta sui beni tutelati di regolarità e sicurezza della circolazione e incolumità delle persone, ritenendola ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il P ntR Francesc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 4/10/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ad anni 1, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2000 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 8, Cod. strada. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 3. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine al diniego sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., ed in particolare hanno fatto riferimento alle modalità della condotta, l'imputato, trovato alla guida con occhi lucidi e pupille dilatate, rifiutava di sottoporsi al test per la verifica dell'assunzione di stupefacenti, percorrendo una strada a scorrimento veloce; da ciò hanno logicamente ricavato la pericolosità della condotta sui beni tutelati di regolarità e sicurezza della circolazione e incolumità delle persone, ritenendola ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il P ntR Francesc
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