CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la violazione ed erronea applicazione dell'art.30-ter Ord. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce della sentenza n.253/2019 della Corte costituzionale; Rilevato che il ricorrente reitera le censure adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale di sorveglianza, con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, se non prospettando alternative valutazioni di merito e deduzioni in punto di fatto (prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti), inammissibili in sede di legittimità, e che comunque non scalfiscono la tenuta logica del provvedimento (v. pag. 2, ove si sottolinea che, pur dando atto del buon comportamento inframurario, al fine di ritenere provato il distacco del detenuto dagli ambienti mafiosi di riferimento, non poteva ritenersi sufficiente la mera enunciazione di intenti dichiarativi e la buona condotta inframuraria); Considerato, altresì, che nell'ordinanza impugnata è stato sottolineato che il Magistrato di sorveglianza, nel respingere la richiesta di permesso premio, aveva tenuto conto dei gravi reati commessi dallo Spadaro, della perdurante esistenza ed attività del clan mafioso di riferimento, nonché delle informazioni della D.D.A. la quale non ha prospettato elementi a conferma della cessazione dei legami del detenuto con la criminalità organizzata, circostanza ritenuta dal Tribunale di sorveglianza inscindibilmente legata alla mancanza di rischio di ripristino degli stessi legami; Rilevato, pertanto, che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha sostanzialmente considerato necessario — al fine della eventuale concessione del permesso premio - un ulteriore periodo di prosecuzione della osservazione inframuraria e l'acquisizione di notizie a conferma della definitiva recisione dei contatti con il gruppo criminale di appartenenza e che, quindi, tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, ma non anche al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende dovendosi escludere, nel caso di specie, profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, i