CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 39893/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ,i i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. uicniara IllaMMISSIDIII i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025