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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10489/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE n. 942/2022 depositata il 06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente presentò DOCFA ([OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mutamento di destinazione d’uso d’un immobile sito inNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026Lessona (BI) censito al fg. 1, particella 290, sub 4 e 5, per effettuare lac.d. ospitalità rurale familiare, di supporto al reddito agricolo.

Per l’unitàsub 4 propose la categoria D/10 (fabbricati rurali con fini strumentali perl'agricoltura), con rendita catastale € 950,30 e per quella sub 5 lacategoria A/7 (abitazioni in villini) con rendita € 2.436,39.La locale Agenzia delle Entrate, non condividendo la proposta, emise unavviso d’accertamento, notificato al contribuente il 12/2/2020, con cuiaccertò per la prima unità la categoria C/2 (magazzini) con rendita €347,68, e per la seconda la categoria A/8 (abitazioni in villa) e rendita €4.203,96.Avverso tale avviso il contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Biella che, nel contraddittorio con l’Agenzia e conla sentenza n. 106 del 12/7/2021, accolse parzialmente il ricorso,confermando l’accertamento dell’Agenzia quanto all’unità sub 4 econdividendo invece la proposta del contribuente medesimo quantoall’unità sub 5, classificandola in categoria A/7 con rendita di € 2.436,39,ritenendo applicabili i requisiti di ruralità ed escludendo fosse classificabilein A/8 non avendo caratteristiche di lusso ed essendo la ristrutturazione,con la creazione di servizi igienici, meramente finalizzata a renderel’immobile più confortevole al soggiorno familiare e adeguato alle esigenzedi ospitalità.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con ilcontribuente e mediante la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Piemonte ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello, a fronte del riclassamento operato senzaneppure effettuare un sopralluogo, il primo giudice non poteva cheannullare l’accertamento sulla seconda unità immobiliare, cioè quella dipiù significativo impatto dal punto di vista impositivo.

L’Ufficio si sarebbepoi limitato a richiamare le disposizioni regolamentari del 1949 senzaentrare nel merito delle modifiche apportate al pregresso classamento delNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/20261998, in relazione alla DOCFA del 2019 e ad altra del 2018.

Tantobasterebbe, secondo la Corte di merito, per confermare l’illegittimitàdell’accertamento confermando sul punto la pronuncia del primo giudice.La Corte territoriale ha altresì compensato le spese di lite inconsiderazione della “singolare, ambigua e contraddittoria posizione” delcontribuente appellato sul classamento, avendo accettato e condiviso ilnuovo classamento sulla prima unità immobiliare (sub 4), a sé favorevole,smentendo conseguentemente le proprie DOCFA del 2018 e 2019.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di censura la ricorrente principale si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.l. 70/1988, conv. nellalegge 154/1988, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..Sostiene che il sopralluogo cui la Corte di merito ha condizionato lalegittimità dell’accertamento non sia necessario alla luce delle disposizionisopraccitate.

Benché necessario in sede di prima istituzione del catasto, lostesso non lo sarebbe più dal 1984, salvo i casi espressamente previstidalla legge.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.m. 701/94, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la Corte dimerito abbia implicitamente sostenuto che, in assenza di sopralluogo, ildecorso del tempo avrebbe reso consolidato e immodificabile ilclassamento in A/7 derivante da precedenti DOCFA non verificatedall’Ufficio.

Evidenzia come non sussista un limite temporale perl’accertamento e aggiornamento delle rendite catastali, essendo ormaiNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026pacifico che il termine di dodici mesi per l’accertamento, di cui all’art. 1,commi 2 e 3 del citato d.m., non abbia carattere perentorio (Cass.20823/17).3.

Il ricorso principale, unitariamente considerato, è inammissibile.

I duemotivi vanno a tal fine esaminati congiuntamente.3.1 Da una parte, non si può condividere l’eccezione d’inammissibilità delmotivo proposta dal controricorrente in ordine al fatto che la specificaaffermazione della Corte di merito sarebbe un obiter dictum di cui nondeve tenersi conto, con conseguente irrilevanza.

La Corte di merito haaffermato che, in assenza di sopralluogo, il primo giudice non poteva cheannullare l’avviso e quindi non si tratta per nulla di un obiter dictum, mad’una ratio decidendi autonoma.3.2 Deve inoltre convenirsi con la ricorrente principale in ordine alcostante orientamento di questa Corte, in tema di estimo catastale,secondo cui la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, néil sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad unadenuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (DOCFA),pongono solo in caso d’accertamento d'ufficio giustificato da specifichevariazioni dell'immobile (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630, Rv. 675081– 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017, Rv. 642462 - 01Sez. 6- 5, Ordinanza n. 19949 del 14/11/2012, Rv. 624172 - 01).3.3 Tuttavia deve osservarsi come la motivazione della sentenza dimerito, dopo avere affermato quanto già indicato al motivo precedente,non sanzioni la tardività della rideterminazione da parte dell’Ufficio, ma ilfatto che l’Agenzia, nel suo atto d’appello, si limiti a richiamarsi alledisposizioni regolamentari senza entrare nel merito “in concreto” dellemodifiche apportate al pregresso classamento (e rendite) di vent’anniprima e delle proposte DOCFA del contribuente del 2018 e del 2019.

NeNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026deriva che tali affermazioni vanno interpretate come sanzioned’inammissibilità dei motivi d’appello per carenza di specificità, nonavendo gli stessi contestato analiticamente le censure nel meritoformulate dal contribuente e fatte proprie dal primo giudice.3.4 In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non siastata correttamente censurata la valutazione di merito operata dal giudicedi I grado in ordine alla sussistenza dei presupposti del contestatoriclassamento.3.5 Tale decisione non risulta essere stata impugnata con il ricorsoprincipale avanti a questa Corte, con cui l’Agenzia si duole unicamentedella motivazione sul sopralluogo e d’una presunta motivazione implicitasul consolidamento del classamento, invero non espressamente indicatadalla Corte di merito.3.6 Secondo costante orientamento di questa Corte, quando la sentenzaassoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi",ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, lacircostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di essedetermina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla"ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse(Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv. 658309 – 01).3.7 Nel caso specifico, invece e come già anticipato, la Corte di merito,oltre a richiamare la mancata effettuazione di un sopralluogo, haulteriormente motivato sul fatto che l’Ufficio non aveva dedotto “inconcreto” sulle modifiche apportate al pregresso classamento, e tale rationon risulta impugnata.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere lasentenza disposto la compensazione integrale delle spese del secondogrado di giudizio.

Non sarebbe condivisibile l’individuazione d’una condottaNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026singolare, ambigua o contraddittoria della parte, come ritenuto dallasentenza gravata, comunque inidonea a giustificare la compensazionedelle spese.4.1 Il ricorso incidentale è inammissibile.4.2 A fronte, infatti, d’una sentenza pubblicata il 6/10/2022, quest’ultimafu notificata all’Agenzia delle Entrate, da parte del difensore delcontribuente, in data 4/11/2022.

L’Agenzia ha proposto il ricorsoprincipale notificandolo il 30/12/2022 mentre il controricorso con ricorsoincidentale fu depositato il 21/2/2023, oltre i sessanta giorni dalla notificadella sentenza ex art. 325, comma secondo, c.p.c.Come prevalentemente inteso - anche prima dell’entrata in vigore dellemodifiche dell’art. 326 c.p.c. attuate con il d.lgs. 149/22 e ss. mod. (c.d.riforma Cartabia, applicabile ai processi instaurati dal 28 febbraio 2023 vv.rt. 35, comma 1) che lo ha stabilito espressamente - la notifica dellasentenza compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa deve ritenersiidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia per ildestinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale diquest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione (Cass. Sez. 3,11/01/2025, n. 737, Rv. 673379 – 01).4.3 Ne deriva che, nel caso specifico, il ricorso incidentale del contribuentedeve ritenersi tardivo.

Secondo prevalente orientamento di questa Corte,infatti, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse aimpugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesadell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata (Cass. Sez. 3,08/10/2025, n. 27052, Rv. 676719 – 01).4.4 Nel caso specifico, mentre come si è detto il ricorso principale è rivoltoavverso la decisione che ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, ilricorso incidentale è rivolto alla statuizione in tema di spese, sicché nonpuò dirsi che l’interesse a impugnare sia sorto da quello principale, attesoche il contribuente avrebbe potuto impugnare tempestivamente laNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026pronuncia d’appello per il solo capo inerente alle spese, a lui sfavorevole,indipendentemente dall’impugnazione da parte dell’Agenzia.5.

Vanno pertanto dichiarati inammissibili sia il ricorso principale sia quelloincidentale.6.

La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese dellapresente fase.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto,per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Il medesimo contributo non è dovuto dall’Agenzia delle Entrate, pursoccombente quanto al ricorso principale, atteso che si tratta di parteammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (vv.Cass. 14303/2021 e 16288/21, SSUU 4315/20).

P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE n. 942/2022 depositata il 06/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente presentò DOCFA ([OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:DATA_NASCITA] per mutamento di destinazione d’uso d’un immobile sito inNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026Lessona (BI) censito al fg. 1, particella 290, sub 4 e 5, per effettuare lac.d. ospitalità rurale familiare, di supporto al reddito agricolo. Per l’unitàsub 4 propose la categoria D/10 (fabbricati rurali con fini strumentali perl'agricoltura), con rendita catastale € 950,30 e per quella sub 5 lacategoria A/7 (abitazioni in villini) con rendita € 2.436,39.La locale Agenzia delle Entrate, non condividendo la proposta, emise unavviso d’accertamento, notificato al contribuente il 12/2/2020, con cuiaccertò per la prima unità la categoria C/2 (magazzini) con rendita €347,68, e per la seconda la categoria A/8 (abitazioni in villa) e rendita €4.203,96.Avverso tale avviso il contribuente propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Biella che, nel contraddittorio con l’Agenzia e conla sentenza n. 106 del 12/7/2021, accolse parzialmente il ricorso,confermando l’accertamento dell’Agenzia quanto all’unità sub 4 econdividendo invece la proposta del contribuente medesimo quantoall’unità sub 5, classificandola in categoria A/7 con rendita di € 2.436,39,ritenendo applicabili i requisiti di ruralità ed escludendo fosse classificabilein A/8 non avendo caratteristiche di lusso ed essendo la ristrutturazione,con la creazione di servizi igienici, meramente finalizzata a renderel’immobile più confortevole al soggiorno familiare e adeguato alle esigenzedi ospitalità.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con ilcontribuente e mediante la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Piemonte ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello, a fronte del riclassamento operato senzaneppure effettuare un sopralluogo, il primo giudice non poteva cheannullare l’accertamento sulla seconda unità immobiliare, cioè quella dipiù significativo impatto dal punto di vista impositivo. L’Ufficio si sarebbepoi limitato a richiamare le disposizioni regolamentari del 1949 senzaentrare nel merito delle modifiche apportate al pregresso classamento delNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/20261998, in relazione alla DOCFA del 2019 e ad altra del 2018. Tantobasterebbe, secondo la Corte di merito, per confermare l’illegittimitàdell’accertamento confermando sul punto la pronuncia del primo giudice.La Corte territoriale ha altresì compensato le spese di lite inconsiderazione della “singolare, ambigua e contraddittoria posizione” delcontribuente appellato sul classamento, avendo accettato e condiviso ilnuovo classamento sulla prima unità immobiliare (sub 4), a sé favorevole,smentendo conseguentemente le proprie DOCFA del 2018 e 2019.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di censura la ricorrente principale si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.l. 70/1988, conv. nellalegge 154/1988, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..Sostiene che il sopralluogo cui la Corte di merito ha condizionato lalegittimità dell’accertamento non sia necessario alla luce delle disposizionisopraccitate. Benché necessario in sede di prima istituzione del catasto, lostesso non lo sarebbe più dal 1984, salvo i casi espressamente previstidalla legge.2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente principale lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.m. 701/94, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte dimerito abbia implicitamente sostenuto che, in assenza di sopralluogo, ildecorso del tempo avrebbe reso consolidato e immodificabile ilclassamento in A/7 derivante da precedenti DOCFA non verificatedall’Ufficio. Evidenzia come non sussista un limite temporale perl’accertamento e aggiornamento delle rendite catastali, essendo ormaiNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026pacifico che il termine di dodici mesi per l’accertamento, di cui all’art. 1,commi 2 e 3 del citato d.m., non abbia carattere perentorio (Cass.20823/17).3. Il ricorso principale, unitariamente considerato, è inammissibile. I duemotivi vanno a tal fine esaminati congiuntamente.3.1 Da una parte, non si può condividere l’eccezione d’inammissibilità delmotivo proposta dal controricorrente in ordine al fatto che la specificaaffermazione della Corte di merito sarebbe un obiter dictum di cui nondeve tenersi conto, con conseguente irrilevanza. La Corte di merito haaffermato che, in assenza di sopralluogo, il primo giudice non poteva cheannullare l’avviso e quindi non si tratta per nulla di un obiter dictum, mad’una ratio decidendi autonoma.3.2 Deve inoltre convenirsi con la ricorrente principale in ordine alcostante orientamento di questa Corte, in tema di estimo catastale,secondo cui la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, néil sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad unadenuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (DOCFA),pongono solo in caso d’accertamento d'ufficio giustificato da specifichevariazioni dell'immobile (Cass. Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14630, Rv. 675081– 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017, Rv. 642462 - 01Sez. 6- 5, Ordinanza n. 19949 del 14/11/2012, Rv. 624172 - 01).3.3 Tuttavia deve osservarsi come la motivazione della sentenza dimerito, dopo avere affermato quanto già indicato al motivo precedente,non sanzioni la tardività della rideterminazione da parte dell’Ufficio, ma ilfatto che l’Agenzia, nel suo atto d’appello, si limiti a richiamarsi alledisposizioni regolamentari senza entrare nel merito “in concreto” dellemodifiche apportate al pregresso classamento (e rendite) di vent’anniprima e delle proposte DOCFA del contribuente del 2018 e del 2019. NeNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026deriva che tali affermazioni vanno interpretate come sanzioned’inammissibilità dei motivi d’appello per carenza di specificità, nonavendo gli stessi contestato analiticamente le censure nel meritoformulate dal contribuente e fatte proprie dal primo giudice.3.4 In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non siastata correttamente censurata la valutazione di merito operata dal giudicedi I grado in ordine alla sussistenza dei presupposti del contestatoriclassamento.3.5 Tale decisione non risulta essere stata impugnata con il ricorsoprincipale avanti a questa Corte, con cui l’Agenzia si duole unicamentedella motivazione sul sopralluogo e d’una presunta motivazione implicitasul consolidamento del classamento, invero non espressamente indicatadalla Corte di merito.3.6 Secondo costante orientamento di questa Corte, quando la sentenzaassoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi",ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, lacircostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di essedetermina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla"ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse(Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv. 658309 – 01).3.7 Nel caso specifico, invece e come già anticipato, la Corte di merito,oltre a richiamare la mancata effettuazione di un sopralluogo, haulteriormente motivato sul fatto che l’Ufficio non aveva dedotto “inconcreto” sulle modifiche apportate al pregresso classamento, e tale rationon risulta impugnata.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere lasentenza disposto la compensazione integrale delle spese del secondogrado di giudizio. Non sarebbe condivisibile l’individuazione d’una condottaNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026singolare, ambigua o contraddittoria della parte, come ritenuto dallasentenza gravata, comunque inidonea a giustificare la compensazionedelle spese.4.1 Il ricorso incidentale è inammissibile.4.2 A fronte, infatti, d’una sentenza pubblicata il 6/10/2022, quest’ultimafu notificata all’Agenzia delle Entrate, da parte del difensore delcontribuente, in data 4/11/2022. L’Agenzia ha proposto il ricorsoprincipale notificandolo il 30/12/2022 mentre il controricorso con ricorsoincidentale fu depositato il 21/2/2023, oltre i sessanta giorni dalla notificadella sentenza ex art. 325, comma secondo, c.p.c.Come prevalentemente inteso - anche prima dell’entrata in vigore dellemodifiche dell’art. 326 c.p.c. attuate con il d.lgs. 149/22 e ss. mod. (c.d.riforma Cartabia, applicabile ai processi instaurati dal 28 febbraio 2023 vv.rt. 35, comma 1) che lo ha stabilito espressamente - la notifica dellasentenza compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa deve ritenersiidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia per ildestinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale diquest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione (Cass. Sez. 3,11/01/2025, n. 737, Rv. 673379 – 01).4.3 Ne deriva che, nel caso specifico, il ricorso incidentale del contribuentedeve ritenersi tardivo. Secondo prevalente orientamento di questa Corte,infatti, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse aimpugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesadell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata (Cass. Sez. 3,08/10/2025, n. 27052, Rv. 676719 – 01).4.4 Nel caso specifico, mentre come si è detto il ricorso principale è rivoltoavverso la decisione che ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, ilricorso incidentale è rivolto alla statuizione in tema di spese, sicché nonpuò dirsi che l’interesse a impugnare sia sorto da quello principale, attesoche il contribuente avrebbe potuto impugnare tempestivamente laNumero registro generale 1540/2023Numero sezionale 3074/2026Numero di raccolta generale 10489/2026Data pubblicazione 21/04/2026pronuncia d’appello per il solo capo inerente alle spese, a lui sfavorevole,indipendentemente dall’impugnazione da parte dell’Agenzia.5. Vanno pertanto dichiarati inammissibili sia il ricorso principale sia quelloincidentale.6. La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese dellapresente fase.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto,per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Il medesimo contributo non è dovuto dall’Agenzia delle Entrate, pursoccombente quanto al ricorso principale, atteso che si tratta di parteammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, per essereamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (vv.Cass. 14303/2021 e 16288/21, SSUU 4315/20). P.Q.Mdichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris