CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art.385 cod. pen., è teso a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; osservato che è pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso e si è chiesto di trasmettere gli atti al Presidente della Corte per la riassegnazione del ricorso alla sezione designanda ma tale richiesta non può avere esito positivo in ragione delle argomentazioni che precedono; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci