CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 14953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGI BIRRITTERIRilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, inparziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio ordinario dal TribunaleCollegiale di Milano in data 19.09.2024, assolto l’attuale ricorrente dal reato di cuial primo capo d'imputazione, punto 2, per non avere commesso il fatto, haconfermato la dichiarazione di responsabilità per le restanti imputazioni dibancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose efalse comunicazioni sociali, rideterminando la pena principale in anni due direclusione e ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. L.F. ad anni due.Considerato che, contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato hapersonalmente proposto ricorso articolando un unico motivo con cui deducecarenza radicale di motivazione della condanna.Ritenuto che il ricorso è inammissibile. Lo stesso è stato proposto personalmentedall’imputato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso percassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 c.p.p. dalla L. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). L'inammissibilità checonsegue a quanto così osservato, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deveessere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della ammenda indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente