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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08404/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01P43PX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza tendente ad ottenere l'applicazione, ex art. 671, cod. proc. pen, della disciplina del reato continuato in ordine alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento nel provvedimento indistintamente ai reati giudicati con quattordici delle sentenze irrevocabili riportate in un provvedimento di unificazione (SIEP 949/19).

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunziando vizi della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'intera richiesta svolgendo generiche asserzioni non correlate al contenuto dell'istanza (allegata) che aveva invocato il riconoscimento della continuazione non fra tutti i reati giudicati con dette sentenze, ma per gruppi e per alcuni reati, neppure corrispondenti a quelli menzionati nel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come si osserva nel ricorso, la motivazione del provvedimento non ha fornito idonee spiegazioni in ordine al rigetto dell'istanza, mancando di focalizzarne correttamente il contenuto e, dunque, di rapportarsi ai reati, per singoli gruppi, per i quali era stata dedotta la continuazione e ne andavano verificati i presupposti, per ciascun gruppo, secondo i pertinenti indicatori.

In tal modo risultano, in ogni caso, fuori fuoco le affermazioni del giudice dell'esecuzione che fanno riferimento, senza alcuna distinzione, all'intero arco di tempo della consumazione dei reati, al titolo di alcuni di essi e ai luoghi della consumazione, comunque ricadenti nel "circondario di Roma", per svolgere infine inconferenti osservazioni circa la mancata prospettazione in sede di cognizione.

3. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che provvederà in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01P43PX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza tendente ad ottenere l'applicazione, ex art. 671, cod. proc. pen, della disciplina del reato continuato in ordine alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento nel provvedimento indistintamente ai reati giudicati con quattordici delle sentenze irrevocabili riportate in un provvedimento di unificazione (SIEP 949/19). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunziando vizi della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'intera richiesta svolgendo generiche asserzioni non correlate al contenuto dell'istanza (allegata) che aveva invocato il riconoscimento della continuazione non fra tutti i reati giudicati con dette sentenze, ma per gruppi e per alcuni reati, neppure corrispondenti a quelli menzionati nel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come si osserva nel ricorso, la motivazione del provvedimento non ha fornito idonee spiegazioni in ordine al rigetto dell'istanza, mancando di focalizzarne correttamente il contenuto e, dunque, di rapportarsi ai reati, per singoli gruppi, per i quali era stata dedotta la continuazione e ne andavano verificati i presupposti, per ciascun gruppo, secondo i pertinenti indicatori. In tal modo risultano, in ogni caso, fuori fuoco le affermazioni del giudice dell'esecuzione che fanno riferimento, senza alcuna distinzione, all'intero arco di tempo della consumazione dei reati, al titolo di alcuni di essi e ai luoghi della consumazione, comunque ricadenti nel "circondario di Roma", per svolgere infine inconferenti osservazioni circa la mancata prospettazione in sede di cognizione. 3. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che provvederà in diversa composizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così
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