CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui al capo B (artt. 99, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.) e capo C (artt.624 e 99 cod. pen.), riqualificato tale fatto come tentativo. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativamente al capo C dell'imputazione, è manifestamente infondato sotto il profilo della critica, in sé, in diritto che esso svolge dal momento che non emerge la dedotta manifesta illogicità né la violazione di legge alla luce dell'interpretazione della disposizione indicata offerta da questa Corte. Integra, invero, il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5 - sent. n. 17 del 21/11/2019 Ud. (deo. 02/01/2020) Rv. 278383 - 01); esposizione alla pubblica fede che non è parimenti esclusa in caso di monitoraggio intervenuto causalmente da parte di vigilanti presenti che non assicurano di norma un costante controllo di ogni singolo bene, inerendo l'aggravante in parola all'esposizione dei bene ovvero alla sua destinazione, sicché eventuali fattori accidentali che intervengano ex post, quale il controllo a distanza di un vigilante, e/o la rilevazione acustica che si pone nel successivo momento del passaggio alle casse, non sono idonei ad escludere la esposizione del bene alla pubblica fede che ha insito in sé il rispetto e la fiducia dei consociati (laddove peraltro secondo la stessa prospettazione difensiva nel caso di specie l'imputato ebbe a staccare la placca antitaccheggio); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento agli artt. 521-522 c.p.p., in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. relativamente al capo C, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice dei gravame e, pertanto, non specifici perché privi di confronto con le considerazioni svolte dal giudice di merito, che hanno ritenuto che l'aggravante fosse contestata in fatto, laddove - soprattutto - esso non considera che la pena base è stata determinata con riferimento al reato di cui al capo B ritenuto più grave e non vi è cenno nella sentenza di primo grado della ritenuta aggravante ai fini della determinazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.