Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 37310/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 0L2U t o lì C..)2-u-uj- h..‹. 0 , C \—*- k o &CLQA t e, 1.4kUQ,C31 - rT./Z f3 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 DPR n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato DPR. - nella misura di anni cinque di reclusione ed €. 22.000,00 di multa la pena inflitta al predetto con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 22.6.2017, irrevocabile dal 3.9.2018.

2. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Milano ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen." per avere il giudice dell'esecuzione "inglobato" nella rideterminazione della pena anche quella pecuniaria non coinvolta nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.", in relazione ai disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. atteso che il medesimo giudice aveva rigettato analoga domanda, con ordinanza del 28.10.2019, non impugnata dal condannato; ha, inoltre, evidenziato che l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza di elementi di novità tali da legittimare il superamento del precedente giudicato esecutivo e che detto fattore di novità non avrebbe potuto essere ravvisato nella decisione della Corte di cassazione, con la quale era stato annullato con rinvio il provvedimento di rigetto di analoga domanda formulata da altro soggetto (il coimputato del Mendoza nel giudizio di cognizione).

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo sostenuto che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione le argomentazioni dei giudici di merito circa la particolare gravità dei fatti accertati e, dunque, non avrebbe effettuato un approfondito esame del disvalore dei fatti medesimi al fine di determinare un quantum di pena che fosse a esso proporzionato.\

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento del secondo motivo di impugnazione, che assume rilievo preliminare e assorbente rispetto agli altri, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

E in vero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato adottato in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva formulato analoga istanza che era stata rigettata dal medesimo giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.10.2019, avverso il quale non aveva proposto impugnazione.

Né la pronuncia di annullamento con rinvio resa dalla Corte di cassazione con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena, formulata da altro soggetto, può integrare il concetto di "fatto nuovo" rilevante ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; con la conseguenza che, non avendo il condannato proposto impugnazione avverso il precedente provvedimento di rigetto, il successivo incidente di esecuzione promosso dallo stesso si è risolto, in definitiva, in una irrituale richiesta di revisione o impugnazione.

3. A cura della Cancelleria, il presente provvedimento va comunicato alla Procura della Repubblica di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Milano.

Così deciso, il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 0L2U t o lì C..)2-u-uj- h..‹. 0 , C \—*- k o &CLQA t e, 1.4kUQ,C31 - rT./Z f3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 DPR n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato DPR. - nella misura di anni cinque di reclusione ed €. 22.000,00 di multa la pena inflitta al predetto con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 22.6.2017, irrevocabile dal 3.9.2018. 2. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Milano ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen." per avere il giudice dell'esecuzione "inglobato" nella rideterminazione della pena anche quella pecuniaria non coinvolta nella declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "inosservanza o erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.", in relazione ai disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. atteso che il medesimo giudice aveva rigettato analoga domanda, con ordinanza del 28.10.2019, non impugnata dal condannato; ha, inoltre, evidenziato che l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza di elementi di novità tali da legittimare il superamento del precedente giudicato esecutivo e che detto fattore di novità non avrebbe potuto essere ravvisato nella decisione della Corte di cassazione, con la quale era stato annullato con rinvio il provvedimento di rigetto di analoga domanda formulata da altro soggetto (il coimputato del Mendoza nel giudizio di cognizione). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo sostenuto che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione le argomentazioni dei giudici di merito circa la particolare gravità dei fatti accertati e, dunque, non avrebbe effettuato un approfondito esame del disvalore dei fatti medesimi al fine di determinare un quantum di pena che fosse a esso proporzionato.\ 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento del secondo motivo di impugnazione, che assume rilievo preliminare e assorbente rispetto agli altri, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. E in vero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato adottato in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva formulato analoga istanza che era stata rigettata dal medesimo giudice dell'esecuzione con provvedimento del 28.10.2019, avverso il quale non aveva proposto impugnazione. Né la pronuncia di annullamento con rinvio resa dalla Corte di cassazione con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena, formulata da altro soggetto, può integrare il concetto di "fatto nuovo" rilevante ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; con la conseguenza che, non avendo il condannato proposto impugnazione avverso il precedente provvedimento di rigetto, il successivo incidente di esecuzione promosso dallo stesso si è risolto, in definitiva, in una irrituale richiesta di revisione o impugnazione. 3. A cura della Cancelleria, il presente provvedimento va comunicato alla Procura della Repubblica di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Milano. Così deciso, il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37310/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris