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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 36931/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26172-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

BAMUNDO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Z. BASENTO n. pzil presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2020 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio dinanzi il Tribunale di Matera per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni derivanti da uno sconfinamento accertato con precedente sentenza dello stesso Tribunale di Matera.

La domanda venne rigettata dal Tribunale, che affermò che il risarcimento dei danni doveva essere chiesto nel primo giudizio.

La sentenza del Tribunale è ora impugnata per cassazione, con due motivi, di cui uno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e il secondo per n. 4, vizi della sentenza o del procedimento, dello stesso comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

La sola parte controricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Matera, conseguentemente essa, in carenza di un valido accordo tra e parti al fine di omettere l'appello, non è impugnabile direttamente in cassazione, come fatto palese dall'art. 360, comma 2, cod. proc. civ. come interpretato dall'oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 03321 del 12/02/2008 Rv. 601517 - 01): «L'accordo diretto all'immediata impugna.zione in sede di legittimità della Ric. 2020 n. 26172 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -2- sentenza di primo grado costituisce un nego.zio giuridico processuale, quantomeno sotto i/ profilo della rilevanky della manifesta_zione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile».

La sentenza del Tribunale di Matera, inoltre, non è stata resa in causa di opposizione agli atti esecutivi, o in altro ambito processuale che la possa fare qualificare quale sentenza in unico grado e, quindi, ricorribile immediatamente per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Costituzione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente I pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2020 n. 26172 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26172-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. BAMUNDO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Z. BASENTO n. pzil presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 301/2020 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio dinanzi il Tribunale di Matera per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni derivanti da uno sconfinamento accertato con precedente sentenza dello stesso Tribunale di Matera. La domanda venne rigettata dal Tribunale, che affermò che il risarcimento dei danni doveva essere chiesto nel primo giudizio. La sentenza del Tribunale è ora impugnata per cassazione, con due motivi, di cui uno per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e il secondo per n. 4, vizi della sentenza o del procedimento, dello stesso comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. La sola parte controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è stata pronunciata in primo grado dal Tribunale di Matera, conseguentemente essa, in carenza di un valido accordo tra e parti al fine di omettere l'appello, non è impugnabile direttamente in cassazione, come fatto palese dall'art. 360, comma 2, cod. proc. civ. come interpretato dall'oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 03321 del 12/02/2008 Rv. 601517 - 01): «L'accordo diretto all'immediata impugna.zione in sede di legittimità della Ric. 2020 n. 26172 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- sentenza di primo grado costituisce un nego.zio giuridico processuale, quantomeno sotto i/ profilo della rilevanky della manifesta_zione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo; pertanto, qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura "ad litem"), il ricorso per cassazione, proposto "per saltum", deve essere dichiarato inammissibile». La sentenza del Tribunale di Matera, inoltre, non è stata resa in causa di opposizione agli atti esecutivi, o in altro ambito processuale che la possa fare qualificare quale sentenza in unico grado e, quindi, ricorribile immediatamente per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Costituzione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente I pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2020 n. 26172 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] m
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