CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28899-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pisa, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Germanico 96, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. , come derivata dal mutamento di denominazione della [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 28899 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- dopo l’incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],palazzo C, via Bocca di Valle n.5 in Montesilvano, [OSCURATO:PERSONA] 1702 s.r.l., quale cessionaria dei creditidi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporanteBANCO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice speciale Bayview Italia; -intimati - avverso la sentenza n. 974/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]: - con sentenza n. 974/2018 , pubblicata in data 24/5/2018 , la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.22/12 con cui il Tribunale di Pescara ha rigettato la sua domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]Angelo, località Marina, via [OSCURATO:PERSONA] 6, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], gravati da ipoteca in favore della Banca dell’Adriatico a garanzia di un mutuo Ric. 2018 n. 28899 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- fondiario erogato in favore dello stesso Ciavattella,già oggetto di esecuzione immobiliare; - avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, depositando successiva memoria; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante Banca d ell’ A driatico s. p.a. , eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando successiva memoria; ha resistito altresì l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -è superfluo dar conto in dettaglio dei due motivi di ricorso, con cui la ricorrente ha denunciato la «violazione e/ o falsa applicazione dell'artt. 1140 e 1158 cod.civ. in materia di possesso ed usucapione», la «violazione o falsa applicazione dell'art. 230 e 245 cod.proc.civ. per illegittima mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesti, violazione o falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost.»; - il ricorso, infatti, è improcedibile perché la ricorrent e , pur affermando che la sentenza le è stata notificata in data 3/8/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 12 luglio 2022 che a tale data la relazione di notificanon risulta in atti; Ric. 2018 n. 28899 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- -in conseguenza, la copia notificata neppure è nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cuiall'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta a mezzo pec in data 1/10/2018, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (24/5/2018), come stabilito dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione Ric. 2018 n. 28899 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - le spese del giudizio di legittimità , liquidate in riferimento al valore dichiarato come indeterminabile, ritenuto il basso livello di complessità, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti,atteso che la parte intimata, avendo diritto di contraddire e di opporre immediatamente le sue difese, non ha l'obbligo di accertarsi, prima di costituirsi davanti alla Suprema corte, se il ricorso sia stato depositato ritualmente (Sez. 2, Sentenza n. 1871 del 18/06/1971); - si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida per compensi in Euro3.000 per Sabatino e in Euro 3.200,00 per [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Ric. 2018 n. 28899 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -6- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel test