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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2023

Cassazione n. 48311/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 593/21 in data 08/05/2023 del Tribunale di Torino, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., quest'ultima con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, unificati i reati contestati (truffa e ricettazione) nel vincolo della continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] no, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 593/21 in data 08/05/2023 del Tribunale di Torino, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., quest'ultima con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, unificati i reati contestati (truffa e ricettazione) nel vincolo della continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] no, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279117). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24
Sentenza Cassazione n. 48311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris