CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N AN Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via F rancesco Denza n. 27. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per pr ocura a lle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Intimati R.G. N. 24702/2021. avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo n. 635/2021 del 27. 7. 2021. udita la relazione della causa svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26. 9. 2023. La Corte, visto il ricorso proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione dell’ordinanza del Presidente del Tribunale di Fermo n. 635 del 27. 7. 2021, che aveva accolto l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del giudice d i liquidazione de i compensi per l’attività svolta quale consulente tecnico d’ufficio nel procedimento R.G. n. 1450/2011, riconoscendogli il compenso nella misura richiesta di euro 55.022,21, oltre accessori; rilevato che il solo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva; considerato cheparte ricorrente, con atto depositato il 4. 9. 2023, sottoscritto dal curatore e dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che tale dichiarazione risulta accettata dal procuratore del controricorrente, sicché non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; che nulla, infine, deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile , mentre nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023. I