CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 1951
Cassazione n. 41160/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza del Tribunale Monocratico di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, del 1 febbraio 2021, che disponeva, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili costituite, il sequestro conservativo sui beni di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.589 cod. pen., fino alla concorrenza di euro 150.000,00 euro. 2. Avverso la indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione per avere ilTibunale emesso l'ordinanza inaudita altera parte, con conseguente lesione del diritto di difes non essendo stato consentito all'imputato di eccepire la illegittimità della richiesta; - violazione di legge e vizio di motivazione( in quanto il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronunciarsi in merito alla legittimazione del giudice del dibattimento a disporre il sequestrofi in quanto tale legittimazione sussiste esclusivamente una volta che sia intervenuto l'accertamento della obbligazione a favore delle parti civili, che scaturisce soltanto con la sentenza ed in particolare con la liquidazione di una provvisionale, esecutiva per legge. Secondo la difesa, invero, il giudice avrebbe dovuto riservare la decisione relativa alla richiesta del sequestro conservativo, in attesa della pronunzia della sentenza e, se ritenuta indifferibile la ordinanza di sequestro conservativo, presentare dichiarazione di astensione al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. h, cod. proc. pen. Del resto, lo stesso tribunale del riesame avrebbe implicitamente evocato tale soluzione "consigliando" al difensore di attivarsi ai sensi degli art. 37 e seguenti cod. proc. pen. tra i quali è annoverato, nell'art. 39, il concorso di astensione e ricusazione. Lo stesso tribunale del riesame avrebbe pertanto implicitamente ritenuto che, se non fosse intervenuto, da parte dell'imputato, il richiamato "strumento" di cui all'art. 37 cod. proc. pen., sarebbe stata facoltà del tribunale presentare dichiarazione di astensione. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della ordinanza sarebbe da ritenersi viziata. - violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la impugnata ordinanza avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta della difesa di censurare la ordinanza del sequestro non avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ritenuto di doversi astenere. La impugnata , ordinanza sarebbe pertanto affetta da nullità, per violazione dell'art. 125 1 comma 3, cod. proc. id. pen.i per omessa risposta a specifica richiesta, enunciata con la richiesta di riesame. - violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 comma 1, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non è precluso al giudice del dibattimento di emettere ordinanza che dispone il "sequestro preventivo", prima della pronunzia della sentenza, dovendo essere ravvisata incompatibilità tra le due decisioni, inconciliabili per garantire che l'imputato sia giudicato, con giusto processo, da giudice terzo ed imparziale. Si lamenta che con la ordinanza impugnata non M stata adeguatamente definita la dedotta questione di incompatibilità del giudice che ha disposto il sequestro conservativo. Si chiede pertanto che la Corte di cassazione sollevi la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati. - con memoria depositata in data 16 settembre 2021 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova, infatti, rammentare, che, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione di legge e, secondo costante insegnamento di questa Corte, la violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina costituzionale di cui all'art. 111, commi 6 e 7/ e consiste nella omissione totale della motivazione stessa ovvero nelle ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto. Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie. Nella nozione di violazione di legge per cui è soltanto proponibile il ricorso per cassazione deve poi farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Grillo, Rv. 269296 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01). Nel caso di specie, le censure dedotte con l'esaminato ricorso si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di vizi di motivazione che non si traducono in violazione di legge essendosi il ricorrente limitato a riproporre le medesime doglianze formulate con l'istanza di riesame e sulle quali il tribunale ha fornito puntuale e congrua risposta.3. Quanto al primo motivo, come già chiarito dal tribunale del riesame, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo il quale l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipata al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame (Sez. 1, n. 7442 del 10/12/2019, Maielli, Rv. 278079 - 01; Sez. 5, n. 9728 del 02/10/2014, dep. 2015, Scalera, Rv. 263098-01; •Sez. 2, n. 40221 del 23/11/2006, Gattolla, Rv. 235592-01; Sez. 5, n. 2816 del 10/06/1999, Prandini, Rv. 214472-01; Sez. 6, n. 1044 del 21/03/1995, D'Amato, Rv. 202815- 01). L'art 317, comma 1, cod. proc. pen. prevede infatti che, a rapporto processuale ormai instaurato, il giudice disponga la misura reale, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, con provvedimento de plano, in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento dell'impugnazione per riesame, cui peraltro non consegue alcuna sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo. Del tutto inconferente è, inoltre, il richiamo all'art. 299 comma 3, cod. proc. pen. che riguarda la diversa e specifica tematica delle misure cautelari personali disposte in relazione a reati commessi con violenza alla persona. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, l'art. 317 cod. proc. pen. disciplina dettagliatamente il procedimento di adozione del sequestro conservativo con riferimento alle diverse fasi attraverso le quali questo si dipana. La norma dispone al primo comma che "Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede", e al secondo comma che "se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Infine, prevede al terzo comma che "dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari". Il dettato della norma è, pertanto, chiaro nel senso per cui la competenza in ordine alla emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo previsto dall'art. 316 cod. proc. pen. spetta al giudice che procede, da individuarsi nel giudice che ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti, e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice, sicchè la trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice, comporta inesorabilmente lo spostamento della competenza in capo al giudice del dibattimento fin dal momento in cui gli atti gli vengono trasmessi per il giudizio. Tale regime, che prevede l'intervento del giudice che procede nelle varie fasi e gradi del procedimento, trova il suo fondamento nel carattere urgente della misura, in quanto volta ad assicurare, tra l'altro, il pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato in tutti i casi in cui vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie di tali obbligazioni. Ne consegue la necessità che il giudice provveda tempestivamente sull'istanza all'esito di una valutazione circa la sussistenza degli elementi del "fumus boni juris" e del "periculum in mora", non essendo, per contro, necessario attendere la pronuncia della condanna al risarcimento del danno, circostanza che si porrebbe in contrasto con la natura cautelare ed urgente del provvedimento. Tale regime trova, del resto, un esatto parallelo nella medesima disposizione che prevede la possibilità di disporre il sequestro conservativo anche allorché sia pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere suscettibile di impugnazione o dopo il solo provvedimento che dispone il giudizio, prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente da parte del giudice per le indagini preliminari. 5. Anche la proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata essendosi sulla stessa esaurientemente pronunciato il tribunale del riesame. Come osservato infatti nell'impugnata ordinanza, la Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2017, ha già chiarito che, affinchè possa configurarsi una situazione di incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., è necessario che la valutazione contenutistica sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento rispetto a quella di cui il giudice è attualmente investito le. È del tutto ragionevole, infatti, che, all'interno di ciascuna delle fasi resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sent. n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ord. n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questa prospettiva deve dunque ritenersi che non deriva alcuna incompatibilità del giudice all'ulteriore trattazione della medesima fase. 3. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec