CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 34244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: PENNETTI Alessandro, n. a Solofra il 2/12/1998, avverso la ordinanza del 7/1/2022 del Tribunale di Avellino, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2022, il tribunale di Avellino, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato avverso il decreto di sequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal pubblico ministero presso il medesimo tribunale, in data 17 dicembre 2021, eseguito dalla polizia giudiziaria in data immediatamente successiva, avente ad oggetto "documentazione fiscale e contabile relativa ai fatti per cui è processo"; materiale idoneo quindi a comprovare le prospettate ipotesi di reato. Il particolare, il difensore specificava in udienza di avere interesse alla restituzione dei telefoni cellulari e della carta di credito sequestrati dalla polizia giudiziaria, di iniziativa, in occasione della esecuzione del decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero. Il tribunale per il riesame rigettava la richiesta osservando che avverso tale forma di sequestro, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, la domanda di restituzione doveva essere presentata al pubblico ministero, facendo eventualmente rilevare anche la mancanza di valido titolo di convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 1.1 Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore della persona sottoposta alle indagini, che aveva subito l'attività di perquisizione e conseguente sequestro, deducendo, a ministero del difensore di fiducia, le violazioni della legge processuale, di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2 violazione di legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) per assoluta mancanza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti dei reati per cui si procede; 1.3. inosservanza della legge processuale penale, per non aver disposto la restituzione di quanto in sequestro senza titolo legittimo, attesa la mancanza, a valle dell'eseguito sequestro di iniziativa, di provvedimento di convalida. 2. Il ricorso è inammissibile, giacché inammissibile (ancorché tale inammissibilità non sia stata rilevata nel precedente grado) era l'istanza di riesame proposta avverso un provvedimento non censurabile con detto strumento di impugnazione. Ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità non rilevata nel precedente grado, deve esser dichiarata in ogni stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di legittimità. 2.1 Nella fattispecie processuale posta all'attenzione della Corte con i motivi di ricorso, il pubblico ministero ha disposto il sequestro di cose indicate solo nel genere, rappresentando inoltre una vastità di generi tale da lasciare alla polizia giudiziaria, delegata per l'esecuzione, la piena discrezionalità su cosa apprendere e cosa no, per esigenze dimostrative di fatti-reato, altrettanto genericamente indicati. Ed è lo stesso ricorrente a dolersi della latitudine eccessiva del decreto impugnato, che ha facultato la polizia giudiziaria a sequestrare una vastità di oggetti, tra i quali gli apparecchi cellulari e la carta di credito. In siffatte circostanze, insomma, è lo stesso organo dell'esecuzione che si trasforma in organo della scelta discretiva, rendendo necessaria la convalida "a valle" del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 355 del codice di rito. Convalida che nella fattispecie è stata invece ritenuta superflua dal pubblico ministero, donde la denuncia di illegittimità del mantenimento in sequestro, attivata però attraverso il vettore normativo del riesame. 2.2 Orbene, sin dalla sentenza (n. 3130) emessa dalla terza sezione di questa Corte (2/10/1997, Rv. 208868), si è ripetuto che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero, con conseguente sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenziali, che abbia offerto delle cose da sequestrare una indicazione troppo generica e non abbia poi provveduto alla convalida, dovendo in questo caso l'interessato chiedere la restituzione delle cose al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., ed esperire, in caso di rigetto, l'opposizione al G.i.p., ai sensi del successivo comma 5 (Sez. 2, n. 48070, del 26/9/2018, Rv. 274240; Sez. 5, n. 8748, del 10/10/2017, dep. 2018; Sez. 2, n. 22975, del 7/4/2017; Sez. 5, del n. 23830, del 12/5/2016; Sez. 5, n. 5353, del 29/11/2014, Rv. 263027; ; Sez. 6, sentenza n. 39040 del 02/05/2013, Rv. 256327; Sez. 2, n. 40657, del 9/10/2012, Rv. 253679). 2.3 In forza del principio sopra enunciato, il ricorrente, che si duole proprio della dilatazione eccesiva dello strumento di ricerca della prova e della eccentricità delle cose sequestrate rispetto a quanto indicato dal pubblico ministero nel decreto di sequestro, avrebbe dovuto quindi seguire questo percorso "oppositivo", piuttosto che attingere allo strumento "verticale" della impugnazione al tribunale per il riesame. 3. L'istanza di riesame ed il pedissequo ricorso devono essere pertanto dichiarati inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. 3.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni dedotte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di con