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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13859/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPO_I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto affidabile il risultato dell'alcoltest.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici (così, ex multis Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291); considerato che la Corte di appello, nel caso in disamina, facendo buon governo dell'orientamento richiamato, ha posto in evidenza come il risultato dell'unica misurazione effettuata, che aveva rivelato un tasso alcolemico pari a 1,44 g/I, fosse stata accompagnata dalla osservazione da parte dei verbalizzanti di chiari sintomi della condizione di ebbrezza (alito vinoso, andatura barcollante, difficoltà di coordinamento dell'eloquio).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPO_I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto affidabile il risultato dell'alcoltest. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici (così, ex multis Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291); considerato che la Corte di appello, nel caso in disamina, facendo buon governo dell'orientamento richiamato, ha posto in evidenza come il risultato dell'unica misurazione effettuata, che aveva rivelato un tasso alcolemico pari a 1,44 g/I, fosse stata accompagnata dalla osservazione da parte dei verbalizzanti di chiari sintomi della condizione di ebbrezza (alito vinoso, andatura barcollante, difficoltà di coordinamento dell'eloquio). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 13859/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris