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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11969/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186 e 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commessi in Atessa il 19 agosto 2019.

Il Procuratore lamenta violazione di legge per omessa pronuncia in merito alla confisca del veicolo, considerato che, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria non possa essere applicata per appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, di ciò si deve dare atto nella motivazione.

Considerato che il motivo di ricorso del Procuratore Generale è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod.proc.pen., nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla mancata confisca del veicolo senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, indicando genericamente, in maniera alternativa e ipotetica, la mancata applicazione della confisca del veicolo e l'omessa indicazione dell'appartenenza del veicolo a terzi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ID9 Sialvo [OSCURATO:PERSONA] C ANCELLEFUA ,,,i.... -,,c;ggi, .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 186 e 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commessi in Atessa il 19 agosto 2019. Il Procuratore lamenta violazione di legge per omessa pronuncia in merito alla confisca del veicolo, considerato che, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria non possa essere applicata per appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, di ciò si deve dare atto nella motivazione. Considerato che il motivo di ricorso del Procuratore Generale è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod.proc.pen., nella parte in cui il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla mancata confisca del veicolo senza specificare concretamente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, indicando genericamente, in maniera alternativa e ipotetica, la mancata applicazione della confisca del veicolo e l'omessa indicazione dell'appartenenza del veicolo a terzi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ID9 Sialvo [OSCURATO:PERSONA] C ANCELLEFUA ,,,i.... -,,c;ggi, .
Decreto Cassazione n. 11969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris