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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 24209/2023

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Ud.22/03/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23082/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. PANAMA N 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 119/2017 depositata il 17/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto appello contro la sentenza (n. 100/17) della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Frosinone che aveva respinto il suo ricorso avverso diniego di rimborso IVA per l’anno 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio ha accolto l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’appello in quanto tardivo.

3. La CTR ha osservato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 26.1.2017 e non il 26.2.2017 e di ciò la parte era a conoscenza; l’impugnazione, quindi, doveva essere proposta entro il 26.7.2017 ma l’appello era stato proposto oltre i termini e cioè il “23.9.2016” (sic).

4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a tre motivi, illustrati con memoria.

5. Resiste concontroricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente deve essere disattesa la denuncia di inammissibilità del controricorso dell’Agenzia, per difetto di autosufficienza, mossa dalla ricorrente in memoria sulla considerazione che l’Agenzia non ha allegato al controricorso i documenti indicati nell’atto (in particolare, copia della comunicazione via pec della sentenza e la copia della consultazione del SIGIT) né ha precisato se questi atti erano allegati ai fascicoli della causa dimerito.

1.1. Invero, n el giudizio di cassazione, l'autosufficienzadel controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso (Cass. n. 18483 del 2015 ; Cass. n. 76 del 2010), mentre il contenuto minimo dell’atto è l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente (Cass. n. 11160 del 2004; Cass.n. 4049 del 2023).

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e dell’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 133 e 327 comma 1 c.p.c. in quanto la CTR aveva errato nel ritenere che il termine per impugnare decorresse dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito e non dalla data di deposito della sentenza in segreteria che è quella riportata nella attestazione apposta sulla sentenza e sottoscritta dal segretario che fa fede sino a querela di falso.

3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 51 d.lgs. 546/1992 nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di decorso del termine lungo per l’impugnazione delle sentenze delle [OSCURATO:PERSONA], laddove la CTR aveva dato rilievo alla comunicazione del deposito alle parti.

4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sulla disciplina applicabile al caso di specie in cui, comunicato via pec in data 26.1.2017 il deposito della sentenza con indicazione della medesima data, a margine dell’originale della sentenza è riportata, come data di deposito, quella del 26.2.2017; essi sono, per un verso, inammissibili e, per altro verso, infondati.

5. I motivi sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi, in quanto la CTR non afferma che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito, non discostandosi, quindi, dal generale principio secondo cui il termine perl’impugnazione decorre dal deposito della sentenza (Cass. sez. un. 13794 del 2012), ma si limita ad osservare che la parte aveva avuto conoscenza del fatto che il deposito della sentenza era avvenuto in data 26.1.2017 e non il 26.2.2017.

6. Le doglianze,poi, sono infondate, in particolare laddove si afferma che l’attestazione fidefacente del segretario di avvenuto deposito della sentenza in data 26.2.2017 poteva essere superata soltanto con la proposizione della querela di falso.

6.1. Va tenuto presenteche, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche alla sentenza d’appello giusto il rinvio di cui all’art. 61 dello stesso d.gs. n. 546/1992, «La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione»; il termine per l'impugnazione della sentenza, nel caso in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla sua notificazione, decorre dalla sua pubblicazione, che ha luogo mediante deposito in segreteria (Cass. n. 25356 del 2007).

Questo è attestato dalla data e dalla firma apposte dal segretario («il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data», art. 1 cit.) e tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria può essere inficiata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso, pur non essendo esclusa la possibilità di un errore materiale nella data apposta sulla sentenza (Cass. n. 25356 del 2007); nel qual caso, secondo l’orientamento di questa Corte, la querela di falso non è ammissibile perché questa non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, e non è consentita ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione deldocumento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (Cass. n. 19626 del 2020; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).

6.2. La CTR, osservando che «l’appellante era in realtà a conoscenza che il deposito della Sentenza era relativo al 26/01/2017 e non al 26/02/2017», ha accertato, in sostanza, che vi era stato un errore materiale nell’indicazione riportata sulla sentenza.

Di fronte all’eccezione di tardività dell’appello , sollevata dell’Agenzia perch é la data del 26.2.2017 (in luogo di quella del 26.1.2017) era «frutto di un errore materiale», la stessa ricorrente si era difesa osservando che la comunicazione via pec di avvenuto deposito era stata inviata al difensore del giudizio di primo grado e, quindi, si era fatto affidamento sulla data di deposito riportata sulla sentenza, cosicché aveva chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica dell’atto d’appello (v. pag. 4 della sentenza d’appello), riconoscendo sostanzialmente l’errore materiale.

7. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c. e degli artt. 24 e 97 cost. in quanto il difensore aveva fatto legittimo affidamento, quanto alla decorrenza dei termini per impugnare, sulla data di deposito apposta sulla sentenza di primo grado (26.2.2017), a nulla rilevando la comunicazione via pec dell’avvenuto deposito inviata al diverso difensore domiciliatario (riportante la data di deposito del 26.1.2017); pertanto, doveva essere disposta quantomeno la rimessione in termini.

8. Il motivo è infondato.

9. L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile, dedotta a sostegno della relativa istanza, sia collegata a violazioni, commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi rapporti (Cass. n, 21649 del 2022; Cass. n. 27730 del 2020).

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.22/03/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23082/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. PANAMA N 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 119/2017 depositata il 17/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto appello contro la sentenza (n. 100/17) della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Frosinone che aveva respinto il suo ricorso avverso diniego di rimborso IVA per l’anno 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio ha accolto l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’appello in quanto tardivo. 3. La CTR ha osservato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 26.1.2017 e non il 26.2.2017 e di ciò la parte era a conoscenza; l’impugnazione, quindi, doveva essere proposta entro il 26.7.2017 ma l’appello era stato proposto oltre i termini e cioè il “23.9.2016” (sic). 4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a tre motivi, illustrati con memoria. 5. Resiste concontroricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente deve essere disattesa la denuncia di inammissibilità del controricorso dell’Agenzia, per difetto di autosufficienza, mossa dalla ricorrente in memoria sulla considerazione che l’Agenzia non ha allegato al controricorso i documenti indicati nell’atto (in particolare, copia della comunicazione via pec della sentenza e la copia della consultazione del SIGIT) né ha precisato se questi atti erano allegati ai fascicoli della causa dimerito. 1.1. Invero, n el giudizio di cassazione, l'autosufficienzadel controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso (Cass. n. 18483 del 2015 ; Cass. n. 76 del 2010), mentre il contenuto minimo dell’atto è l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente (Cass. n. 11160 del 2004; Cass.n. 4049 del 2023). 2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 e dell’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 133 e 327 comma 1 c.p.c. in quanto la CTR aveva errato nel ritenere che il termine per impugnare decorresse dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito e non dalla data di deposito della sentenza in segreteria che è quella riportata nella attestazione apposta sulla sentenza e sottoscritta dal segretario che fa fede sino a querela di falso. 3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 51 d.lgs. 546/1992 nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte in tema di decorso del termine lungo per l’impugnazione delle sentenze delle [OSCURATO:PERSONA], laddove la CTR aveva dato rilievo alla comunicazione del deposito alle parti. 4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sulla disciplina applicabile al caso di specie in cui, comunicato via pec in data 26.1.2017 il deposito della sentenza con indicazione della medesima data, a margine dell’originale della sentenza è riportata, come data di deposito, quella del 26.2.2017; essi sono, per un verso, inammissibili e, per altro verso, infondati. 5. I motivi sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi, in quanto la CTR non afferma che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del deposito, non discostandosi, quindi, dal generale principio secondo cui il termine perl’impugnazione decorre dal deposito della sentenza (Cass. sez. un. 13794 del 2012), ma si limita ad osservare che la parte aveva avuto conoscenza del fatto che il deposito della sentenza era avvenuto in data 26.1.2017 e non il 26.2.2017. 6. Le doglianze,poi, sono infondate, in particolare laddove si afferma che l’attestazione fidefacente del segretario di avvenuto deposito della sentenza in data 26.2.2017 poteva essere superata soltanto con la proposizione della querela di falso. 6.1. Va tenuto presenteche, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche alla sentenza d’appello giusto il rinvio di cui all’art. 61 dello stesso d.gs. n. 546/1992, «La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione»; il termine per l'impugnazione della sentenza, nel caso in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla sua notificazione, decorre dalla sua pubblicazione, che ha luogo mediante deposito in segreteria (Cass. n. 25356 del 2007). Questo è attestato dalla data e dalla firma apposte dal segretario («il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data», art. 1 cit.) e tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria può essere inficiata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso, pur non essendo esclusa la possibilità di un errore materiale nella data apposta sulla sentenza (Cass. n. 25356 del 2007); nel qual caso, secondo l’orientamento di questa Corte, la querela di falso non è ammissibile perché questa non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, e non è consentita ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione deldocumento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (Cass. n. 19626 del 2020; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925). 6.2. La CTR, osservando che «l’appellante era in realtà a conoscenza che il deposito della Sentenza era relativo al 26/01/2017 e non al 26/02/2017», ha accertato, in sostanza, che vi era stato un errore materiale nell’indicazione riportata sulla sentenza. Di fronte all’eccezione di tardività dell’appello , sollevata dell’Agenzia perch é la data del 26.2.2017 (in luogo di quella del 26.1.2017) era «frutto di un errore materiale», la stessa ricorrente si era difesa osservando che la comunicazione via pec di avvenuto deposito era stata inviata al difensore del giudizio di primo grado e, quindi, si era fatto affidamento sulla data di deposito riportata sulla sentenza, cosicché aveva chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica dell’atto d’appello (v. pag. 4 della sentenza d’appello), riconoscendo sostanzialmente l’errore materiale. 7. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c. e degli artt. 24 e 97 cost. in quanto il difensore aveva fatto legittimo affidamento, quanto alla decorrenza dei termini per impugnare, sulla data di deposito apposta sulla sentenza di primo grado (26.2.2017), a nulla rilevando la comunicazione via pec dell’avvenuto deposito inviata al diverso difensore domiciliatario (riportante la data di deposito del 26.1.2017); pertanto, doveva essere disposta quantomeno la rimessione in termini. 8. Il motivo è infondato. 9. L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile, dedotta a sostegno della relativa istanza, sia collegata a violazioni, commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi rapporti (Cass. n, 21649 del 2022; Cass. n. 27730 del 2020). 10. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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