CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4080-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di socio accomandante della Società "Bonvest di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]", domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; iy,51 - controricorrente - contro ' [OSCURATO:PERSONA] E BRIANZA; - intimata - avverso la sentenza n. 1421/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 1421/04/2021 della CTR per la Lombardia con cui veniva riformata la decisione della C113 di Milano. Quest'ultima, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva invero dichiarato prescritte le pretese tributarie portate dall'estratto di ruolo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. La CTR, ritenendo invece valida la notifica dell'atto impositivo presupposto, condivideva l'appello dell'Ufficio con conseguente inammissibilità del ricorso promosso avverso il ruolo. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. nonché dell'art. 48 disp. att. c.p.c.. La CTR avrebbe illegittimamente applicato la disciplina propria del perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario di cui Ric. 2021 n. 04080 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- all'art. 140 c.p.c. Difetterebbe invero tanto la prova di affissione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale quanto la prova della consegna della raccomandata informativa alla contribuente. Sul punto è intervenuta questa Corte, affermando necessario l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, quella informativa al contribuente. Ed infatti, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della 1. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021). Nel giudizio rescissorio, il collegio di merito dovrà tener conto di quanto peraltro recentemente sancito da questa Corte in tema di interesse ad agire, alla luce delle novelle legislative intervenute specificamente in materia. Ed infatti, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla 1. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per Ric. 2021 n. 04080 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022), profilo, quest'ultimo, da tenere in conto nel caso in oggetto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte della Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Lombardia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del