CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 2 aprile 2021, ha confermato la sentenza del 23 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Velletri aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso in Roma il 12 maggio 2011 in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo a), e di quello di cui agli artt. 449, 434 cod. pen., commesso in Lariano il 1 0 maggio 2011 (capo b), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] (da liquidarsi in separato giudizio) e al pagamento di una provvisionale determinata in C 50.000,00. La conferma della sentenza di condanna di primo grado è intervenuta anche con riferimento al reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché l'imputato ha personalmente rinunciato alla prescrizione. 2. Il procedimento ha ad oggetto un'esplosione, conseguente a fuga di gas, verificatasi il 10 maggio 2011 nell'appartamento sito a Lariano in [OSCURATO:PERSONA] n. 343, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] che vi ospitava [OSCURATO:PERSONA]. L'esplosione fece aprire uno squarcio nella parete perimetrale esterna dell'angolo cottura e proiettò i detriti, fino a trenta metri di distanza, nel cortile dell'immobile e nel giardino antistante. [OSCURATO:PERSONA] riportò ustioni sul 60% del corpo, fu trasportato con eliambulanza all'[OSCURATO:PERSONA]Eugenio di Roma e poi trasferito al Centro grandi ustionati della capitale, dove morì il 12 maggio 2011 per le gravi lesioni riportate. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'esplosione si verificò intorno alle 9:40 del mattino, quando Cosovan accese il fornello per prepararsi la colazione. La scintilla del pulsante di accensione del fornello, infatti, fece da innesco a una miscela di gas e aria che si era formata in cucina per effetto di una fuga di gas. Qualche ora prima, la Neagu aveva utilizzato il fornello per prepararsi un caffè ed era uscita per andare a lavorare. [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'appartamento, è stato ritenuto responsabile del crollo dell'edificio e della morte di Cosovan perché l'impianto che portava il gas ai fornelli presentava una giunzione non consentita, non era realizzato a regola d'arte, non era conforme alle norme [OSCURATO:PERSONA] 7131 e 7129, non era stato realizzato da una ditta specializzata e non era stato collaudato.3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello del 2 aprile 2021 articolandolo in quattro motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Rileva che la tesi difensiva - secondo la quale la fuga di gas, e l'esplosione conseguente, sarebbero state determinate da un difetto di fabbrica del piano cottura (che era stato da poco acquistato) - non è stata esclusa nel corso del giudizio ed è stata ritenuta plausibile anche dal consulente del Pubblico ministero, ma da ciò non sono state tratte le debite conseguenze. Secondo la difesa, la perdita di gas fu generata da una microfrattura esistente nel raccordo a "L" posto sotto al piano cottura nel quale era inserito il tubo del gas e, trattandosi di un vizio occulto, la responsabilità dell'imputato avrebbe dovuto essere esclusa. I giudici di merito, invece, l'hanno affermata individuando a carico di [OSCURATO:PERSONA] profili di colpa non contestati e, in particolare, l'aver affidato la realizzazione dell'impianto a una impresa non specializzata che non lo aveva collaudato a norma di legge. Il ricorrente sostiene che il fatto storico ritenuto in sentenza sarebbe radicalmente diverso rispetto a quello contestato e diverse sarebbero le condotte colpose ritenute esistenti. Lamenta che la medesima eccezione, sollevata nell'atto di appello, è stata respinta dalla Corte territoriale, la quale ha sottolineato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la violazione delle norme [OSCURATO:PERSONA] 7131 e 7129. Sostiene che, così argomentando, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, pur avendo citato le norme [OSCURATO:PERSONA], la contestazione non riguardava l'inosservanza di tutte le norme tecniche che indicano come deve essere realizzato un impianto a GPL per uso domestico, ma, specificamente, le norme in base alle quali «il tubo flessibile non deve avere giunzioni intermedie» e deve essere «sostituito entro la data di stampigliatura» e perciò solo su questi profili si è concentrata l'attività difensiva. Il ricorrente osserva che, in ogni caso, non gravava su [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo giuridico di verificare l'integrità di un raccordo ad "L" posto al di sotto di un piano cottura nuovo, la cui idoneità è certificata dal costruttore e, quand'anche l'impianto fosse stato realizzato da una ditta specializzata, la prova di 1:enuta e il collaudo avrebbero avuto ad oggetto «l'impianto di adduzione e non la macchina da cucina», sicché l'ipotizzata violazione non avrebbe avuto rilevanza causale nel verificarsi dell'evento. Sottolinea, infine, che la sentenza impugnata si sofferma su altre violazioni della norma [OSCURATO:PERSONA] 7131 (l'assenza di aerazione permanente con dimensione di almeno 100 mq; l'aver posizionato il rubinetto di adduzione in un luogo non visibile e non facilmente accessibile; l'assenza di cappa collegata a camino munito di canna fumaria) che non sono oggetto di imputazione e non hanno comunque rilevanza causale nel verificarsi dell'evento. 3.2. Col secondo motivo, la difesa approfondisce il tema della rilevanza causale delle condotte omissive ritenute in sentenza. Lamentar, perciò, violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e illogicità della motivazione con riferimento all'esistenza del nesso causale. Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe genericamente affermato che l'impianto non era a norma e non avrebbe spiegato in che modo l'evento verificatosi abbia concretizzato il rischio che la regola cautelare ipoteticamente violata mirava a prevenire. Sostiene che il piano cottura «non è parte dell'impianto di gas», è «collaudato e certificato dalla ditta produttrice/venditrice», «viene montato successivamente al collaudo dell'impianto», «può essere sostituito in qualsiasi momento ed è munito di autonoma certificazione di conformità». Sostiene, in sintesi, che, non essendo stato escluso un difetto di fabbricazione del raccordo ad "L" del piano cottura, non sarebbe stata esclusa l'interferenza di fattori causali alternativi che avrebbero determinato l'evento anche se le regole cautelari asseritamente violate fossero state rispettate. 3.3. Col terzo motivo, il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe trascurato emergenze probatorie idonee a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva secondo la quale, come già chiarito, la fuga di gas non si verificò in corrispondenza della giunzione tra i tubi, ma in corrispondenza del raccordo ad "L". La difesa sostiene che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'accusa sarebbe stata ritenuta preferibile senza tenere conto di elementi di prova favorevoli alla tesi difensiva. Vi sarebbe stato, dunque, un parziale travisamento della prova e la motivazione sarebbe carente, illogica e incoerente. 3.4. Col quarto motivo il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'entità della pena inflitta. Lamenta che le attenuanti generiche non sono state applicate perché si è ritenuto che la colpa, consistita nel concedere in locazione un immobile dotato di un impianto non a norma, fosse di grado elevato. Il ricorrente sostiene che tale condotta «integra l'elemento oggettivo del reato e non può [...] essere valorizzata per desumere la gravità dell'elemento psicologico». Si duole che manchi, nella motivazione, ogni riferimento ad altri tra i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Sottolinea che la pena è stata determinata in misura ben superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. Vi è un cenno, nell'ultimo motivo, alla misura dell'importo della provvisionale che si chiede a questa Corte di legittimità di «rivedere» senza che la richiesta sia motivata. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il 20 ottobre 2022 la difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per maggiore chiarezza espositiva i motivi di ricorso devono essere trattati in ordine logico prendendo le mosse dal travisamento della prova denunciato nel terzo motivo per poi passare al tema del nesso causale tra condotta ed evento, affrontato nel secondo motivo, e ai temi della causalità della colpa e della corrispondenza tra chiesto e giudicato affrontati nel primo motivo. 3. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto preferibile la ricostruzione dei fatti prospettata dall'accusa senza tenere conto degli elementi di prova favorevoli alla tesi difensiva, secondo la quale la fuga di gas non si verificò in corrispondenza della giunzione tra i tubi, ma in corrispondenza del raccordo ad "L", fu determinata, dunque, da un difetto di fabbricazione del piano cottura che era stato acquistato da pochissimo tempo. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la tesi cui la difesa fa riferimento non è stata affatto ignorata, ma è stata invece motivatamente disattesa. La sentenza riferisce, infatti, richiamando la deposizione dell'ing. Parlani (tecnico dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto): - che la lesione del gomito a "L" riscontrata dai tecnici intervenuti non poteva essere preesistente allo scoppio perché avrebbe procurato una fuoriuscita di gas di entità rilevante sicché potrebbe ipotizzarsi al più una microlesione; - che «a fronte dell'incertezza sullo stato preesistente del giunto ad "L", vi è la certezza della perdita in corrispondenza della giunzione della tubazione di adduzione», riscontrata da Parlani effettuando una prova di tenuta sulla tubazione; - che tale prova è attendibile perché la tubazione «non presentava una distanza tra le due giunzioni tale da far presupporre uno strappo quale conseguenza dell'esplosione»; - che la localizzazione dei più importanti annerimenti non all'altezza della giunzione, bensì in corrispondenza della parete retrostante il frigorifero posto a sinistra del piano cottura «trova ragionevole spiegazione nel fatto che l'innesco dell'incendio della miscela gas/aria va individuato nella scintilla del pulsante di accensione del fornello» e, quindi nel fatto che, in quel punto si sprigionarono le fiamme. La Corte territoriale, dunque, ha ritenuto che la fuga di gas si sia prodotta in corrispondenza della giunzione presente nel tubo che collegava il piano cottura al rubinetto del gas e non in corrispondenza del raccordo ad "L" posto sotto il piano cottura e ha spiegato le ragioni che l'hanno condotta a questa conclusione con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, senza trascurare gli argomenti a sostegno della tesi difensiva. Alla luce di ciò, non può dirsi che sia stata omessa la valutazione di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi, sicché deve essere escluso il vizio di travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457). Neppure può ritenersi che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Non si può sostenere, quindi, che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato e, pertanto, le censure del ricorrente finiscono per esaurirsi nella richiesta di una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. L'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, infatti, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). 4. Secondo la sentenza impugnata vi è ragionevole certezza dell'esistenza di una perdita in corrispondenza della giunzione presente nel tubo che portava il gas al piano cottura e l'esistenza di una tale perdita è diretta conseguenza della violazione della regola cautelare prevista dalla norma [OSCURATO:PERSONA] 7131 punto 5.6.4 in base alla quale il tubo di raccordo tra il rubinetto interno del gas e l'apparecchio utilizzatore «non deve avere giunzioni intermedie». La sentenza ne desume che, quand'anche nel giunto a "L" collocato sotto il piano cottura vi fosse stato un difetto di fabbricazione, quel difetto non sarebbe stato causa esclusiva dell'evento. Da quanto esposto emerge che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale ha precisamente e motivatamente individuato la serie causale che condusse all'evento. Ha infatti ritenuto provata e causalmente rilevante la condotta commissiva consistita nell'aver fatto installare nell'appartamento una tubatura di raccordo del gas che presentava una giunzione e nell'aver messo a disposizione degli abitanti dell'immobile un impianto così realizzato. A tale condotta si aggiunge, secondo la prospettazione dei giudici di merito, una condotta omissiva consistita nel non aver fatto collaudare l'impianto. L'omissione, peraltro, è conseguenza diretta dell'azione perché, come la sentenza impugnata sottolinea, il collaudo presuppone che sia eseguita una prova di tenuta dell'impianto da parte di un tecnico abilitato a rilasciare una dichiarazione di conformità, dichiarazione che non avrebbe potuto essere rilasciata per un impianto che presentava una giunzione nel tubo di collegamento. 5. La sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente anche nella parte in cui tratta il tema della colpa. Come noto, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, essendo imposta dal principio di colpevolezza, oltre alla verifica della sussistenza della violazione di una regola cautelare che il garante fosse tenuto a rispettare e della rilevanza causale di tale violazione rispetto all'evento, anche la verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso (fra le tante: Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 24552601). Questo evento, inoltre, deve rappresentare la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire (Sez. 4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870; Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009, Cingolani, Rv. 244979). La sentenza impugnata sottolinea che a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati profili di colpa generica (imprudenza, negligenza, imperizia) e profili di colpa specifica consistenti nella violazione delle norme [OSCURATO:PERSONA] 7131 e 7129 che fissano i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico oltre che per la realizzazione dell'impiantò interno e degli apparecchi di utilizzazione del gas. Chiarisce, inoltre, che il rischio concretizzatosi con l'esplosione (conseguenza di una fuga di gas in corrispondenza di una giunzione che non doveva esistere) è esattamente quello che le norme cautelari violate miravano ad evitare. Riprendendo e sviluppando alcune delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, la Corte territoriale osserva che, quand'anche la fuga di gas fosse intervenuta solo in corrispondenza del raccordo ad "L" e non anche in corrispondenza della giunzione (e quindi anche se la serie causale che condusse all'evento fosse diversa da quella accertata), la responsabilità dell'imputato non potrebbe essere esclusa, avendo egli messo a disposizione degli abitanti dell'immobile un impianto non a norma. Osserva, in particolare, che, come emerso nel corso del giudizio, nel locale in cui era installata la cucina mancava una superfice di ventilazione di dimensione pari ad almeno 100 cmq. e il rispetto di questa regola cautelare, imposta dalla norma [OSCURATO:PERSONA] 7129, avrebbe evitato la concentrazione del gas negli ambienti interni. Rileva inoltre che, in base alle norme [OSCURATO:PERSONA] 7131 e 7129, la realizzazione di impianti a gas o GPL deve essere affidata a una ditta specializzata munita di autorizzazione la quale, all'esito dell'obbligatoria prova di tenuta dell'impianto, rilascia la prescritta dichiarazione di conformità. Ricorda che [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto esibire tale dichiarazione e che, in presenza di una giunzione nel tubo di collegamento, la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza non avrebbe mai potuto essere certificata. Rileva, infine, che, se l'impianto fosse stato regolarmente collaudato, «la prova di tenuta avrebbe evidenziato la perdita di gas, sia ove fosse localizzata nella giunzione della tubatura, sia ove provenisse dal raccordo ad "L" inglobato nel piano cottura». Nel criticare tali motivazioni la difesa osserva che l'assenza di aerazione permanente con dimensione di almeno 100 cmq non ha costituito oggetto di prova nel dibattimento e, secondo i consulenti della difesa, nell'appartamento vi era comunque una aerazione idonea a scongiurare l'evento. Così argomentando, però, il ricorrente dimentica che la sentenza impugnata non trascura la tesi difensiva secondo la quale al di sotto del portoncino di ingresso vi era una fessura dell'altezza di 1 centimetro che avrebbe garantito ugualmente la aerazione prescritta, ma ne dà conto e la confuta, sostenendo che l'esistenza di tale fessura non è stata provata e che una apertura siffatta non potrebbe «ritenersi adeguata a consentire la ventilazione e il deflusso del gas». 6. La difesa non contesta che l'impianto installato nell'appartamento non fosse stato realizzato da una ditta specializzata e non ne fosse stata certificata la conformità alle norme UNI. Sostiene, però, che il piano cottura non è parte dell'impianto, la conformità dello stesso alle norme di sicurezza è garantita dal costruttore e l'acquirente non ha l'obbligo di controllare l'integrità di un elemento già certificato. L'argomento è privo di pregio. Se è vero, infatti che l'idonedtà del piano cottura deve essere certificata dal produttore, è pur vero che, in base alla norma [OSCURATO:PERSONA] 7129 (punto 2), gli apparecchi di utilizzazione del gas fanno parte dell'impianto. Ed infatti, al punto 2.6.2., questa norma tecnica stabilisce che la messa in servizio degli apparecchi di utilizzazione è possibile solo se - avendo aperto l'impianto e mantenuto in chiusura i dispositivi di intercettazione degli apparecchi - per almeno dieci minuti il contatore non segna alcun passaggio di gas. Ne consegue che, prima della messa in funzione di un impianto, la prova di tenuta è doverosa e lo è anche quando venga sostituito l'apparecchio utilizzatore che dell'impianto costituisce parte integrante. 7. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente l'individuazione dei profili di colpa evidenziati non comporta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Come noto, infatti, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (fra le tante: Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273265; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv. 257902). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, l'imputato ha avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ai profili di addebito in concreto ritenuti sussistenti (sull'argomento: Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274500; Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084). Si osserva in proposito: in primo luogo, che la contestazione contiene un espresso riferimento alla norma [OSCURATO:PERSONA] 7129 e questa norma contiene prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto interno e agli apparecchi di utilizzazione; in secondo luogo, che è stata proprio la difesa a ipotizzare l'esistenza di un vizio occulto nel giunto a "L" collocato sotto il piano cottura. È stato dunque l'imputato, nello svolgimento della propria attività difensiva, a chiedere che fosse presa in considerazione una possibile diversa modalità di causazione dell'evento e ciò gli consentiva di difendersi in relazione a tutte le possibili implicazioni di tale diversa ricostruzione. Secondo un condivisibile principio di diritto, «non viola il principio di correlazione, assunto quale espressione del giusto processo, anche come delineato dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la sentenza che afferma la responsabilità per reato commissivo colposo sulla base di una irrisolta alternativa condotta colposa, comunque efficiente, quando l'imputato sia stato in condizione di far valere le proprie ragioni in merito ad entrambe le ipotesi» (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, Casucci, Rv. 269601, pag. 6 della motivazione; cfr. anche Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950). Anche se l'alternativa tra le condotte colpose contestate all'imputato non fosse stata risolta, dunque, nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. potrebbe essere ipotizzata per essere stata individuata, quale condotta colposa causalmente rilevante, la messa in esercizio di un piano di cottura non installato da un tecnico abilitato e non preceduta (come prescritto) da una prova di tenuta. Va ricordato però che - come già illustrato - la sentenza impugnata ha ritenuto provata una condotta cornmissiva consistita nell'aver fatto installare nell'appartamento una tubatura di raccordo del gas che presentava una giunzione non consentita. 8. Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'entità della pena inflitta. La sentenza impugnata ha ritenuto ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche - in assenza di altri elementi, diversi dall'incensuratezza, favorevolmente valutabili - il grado elevato della colpa, conseguente alle plurime violazioni delle norme tecniche relative agli impianti di gas per uso domestico. È sufficiente quindi ricordare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio; sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 449, 434 cod. pen. (capo b), ritenuto più grave, e aumentata ad anni uno e mesi sei ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen. La pena edittale prevista dall'art. 449 cod. pen. è quella della reclusione da uno a cinque anni, sicché la pena base è stata determinata nel minimo. Nel confermare la pena finale, la Corte territoriale ha ritenuto di sottolineare la gravità oggettiva del fatto, le conseguenze dannose che ne sono derivate e l'elevato grado della colpa conseguente alla violazione di numerose regole cautelari. Si tratta dunque di una motivazione esauriente, non illogica né contraddittoria. 8.1. Nel quarto motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di «rivedere» l'importo della provvisionale. La richiesta - peraltro del tutto immotivata - è inammissibile. La statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione «trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (tra le tante: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ne consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, che si liquidano come indicato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il rico