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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09565/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso proposto, [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 , DPR 309/90 - deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che lo stupefacente in sequestro era stato detenuto a fine di uso personale e non di cessione a terzi; ritenuto che la doglianza sia inammissibile, da un lato perché reiterativa di analoghe censure dedotte e motivatamente disattese in appello, oltre che funzionale alla riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altro lato, il motivo di ricorso appare privo di adeguata confutazione del percorso argomentativo che la Corte territoriale ha tracciato (cfr. pag. 3 seg.) senza incorrere in illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede: oltre al rinvenimento (nella veranda) della droga contenuta in svariati involucri, di materiale per il confezionamento, di una consistente somma di danaro contante, nonché (nel vano elettrico al piano) di due bilancini di precisione, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato anche la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha aperto la porta agli operanti - pur qualificatisi come appartenenti alla Polizia di Stato - solo dopo dieci minuti, durante i quali questi ultimi avevano percepito rumore di diversi scarichi provenienti dal water posto in prossimità della porta di ingresso (circostanza ritenuta indicativa di una condotta volta a rendere meno pregiudizievole l'esito delle imminenti verifiche: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso proposto, [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 , DPR 309/90 - deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che lo stupefacente in sequestro era stato detenuto a fine di uso personale e non di cessione a terzi; ritenuto che la doglianza sia inammissibile, da un lato perché reiterativa di analoghe censure dedotte e motivatamente disattese in appello, oltre che funzionale alla riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altro lato, il motivo di ricorso appare privo di adeguata confutazione del percorso argomentativo che la Corte territoriale ha tracciato (cfr. pag. 3 seg.) senza incorrere in illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede: oltre al rinvenimento (nella veranda) della droga contenuta in svariati involucri, di materiale per il confezionamento, di una consistente somma di danaro contante, nonché (nel vano elettrico al piano) di due bilancini di precisione, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato anche la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha aperto la porta agli operanti - pur qualificatisi come appartenenti alla Polizia di Stato - solo dopo dieci minuti, durante i quali questi ultimi avevano percepito rumore di diversi scarichi provenienti dal water posto in prossimità della porta di ingresso (circostanza ritenuta indicativa di una condotta volta a rendere meno pregiudizievole l'esito delle imminenti verifiche: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 09565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris