CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 30265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; cylì.._ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma respingeva l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto - pronunciato il 7 marzo 2022 - della richiesta di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro, che era stata disposta con la sentenza emessa il 2 dicembre 2014 dalla Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era il coniuge della ricorrente. L'originario sequestro della somma di denaro controversa, a sua volta, era stato disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 14 maggio 2010, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all'interno dell'immobile dove coabitavano i coniugi Panichi-Chichiricco, ubicato a [OSCURATO:PERSONA], in Via della Neve, chilometro 8.200. L'originaria istanza di revoca della confisca della somma di denaro controversa veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 18 gennaio 2018 alla Corte di appello di Roma, quale terza interessata, rimasta estranea al procedimento penale nel quale il provvedimento ablatorio era stato adottato, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, che si concludeva con la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione, intervenuta per i reati di cui ai capi 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), pronunciata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 2 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2016. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 12-sexies decreto-legge n. 356 del 1992, 125, comma 3, cod. proc. pen., 42 Cost., 1 Prot. add. CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione della somma di denaro controversa, non essendosi raggiunta alcuna certezza sulla riconducibilità di tale importo al coniuge e non essendo stata acquisita alcuna prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni mobili fungibili confiscati e i reati giudicati nel procedimento di cognizione presupposto. Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Roma non aveva tenuto conto delle giustificazioni fornite in sede di opposizione dalla ricorrente, che aveva affermato di essere la titolare della somma di denaro controversa, che le era stata prestata dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e dall'amica [OSCURATO:PERSONA], allo scopo "di provvedere ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione", che erano stati intrapresi il 15 ottobre 2009 sulla base di un preventivo di spesa di 110.000,00 euro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che l'istanza di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro veniva presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Roma, quale terza rimasta estranea al processo penale celebrato nei confronti del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], il cui rigetto legittimava la ricorrente a proporre opposizione davanti alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 667, cornma 4, cod. proc. pen. e, a seguito dell'ulteriore rigetto, del ricorso per cassazione oggetto di vaglio giurisdizionale. Tale confisca veniva disposta dalla Corte di appello di Roma il 2 dicembre 2014, all'esito del procedimento penale che si concludeva con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 73 e 74 T.U. stup. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza esamina la questione della titolarità della somma di 20.000,00 euro nel rispetto rigoroso delle emergenze processuali, che imponevano di escludere che fosse stata acquisita la prova della riconducibilità alla terza interessata dei beni mobili fungibili su cui erano stati esercitati i poteri ablatori di cui all'art. 12-sexies decreto-legge n. 356 del 1992. A queste conclusioni la Corte di appello di Roma giungeva sulla base di una pluralità di argomenti, esposti in termini ineccepibili, che traevano origine dalle modalità con cui la somma controversa veniva sequestrata il 14 maggio 2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma a seguito della perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era il marito convivente di [OSCURATO:PERSONA], nella cui camera da letto le somme venivano ritrovate, suddivise in due mazzette da 10.000,00 euro ciascuna, nella "tasca di un capo di abbigliamento custodito all'interno dell'armadio" della stessa stanza. Tali modalità, invero, rendono inverosimile la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, non essendo obiettivamente credibile che una somma di denaro che avrebbe dovuto essere impiegata per effettuare dei lavori cli ristrutturazione immobiliare, da tempo programmati, venisse ritrovata nella stanza da letto dell'immobile dove coabitavano i coniugi Panichi-Chichiricco, custodita in condizioni di obiettiva precarietà. Queste anomalie, a ben vedere, assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, nonostante il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello di Roma a conclusione del procedimento celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risalisse al 2 dicembre 2014 e traesse origine dal sequestro disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 14 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] si era determinata a rivendicare la titolarità della somma di 20.000,00 euro soltanto nel 2018. La Corte di appello di Roma, al contempo, evidenziava l'assenza di allegazioni difensive idonee a dimostrare che la somma di denaro sequestrata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma era stata prestata a [OSCURATO:PERSONA] dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e dall'amica [OSCURATO:PERSONA], non avendo la ricorrente prodotto alcun documento bancario idoneo a corroborare le sue deduzioni, che appaiono formulate in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Dalla documentazione bancaria acquisita al fascicolo processuale, infatti, si evince unicamente che la sorella della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto un finanziamento di 60.000,00 euro nel corso del 2009; tuttavia, l'erogazione di tale finanziamento non risultava in alcun modo collegata al rinvenimento della somma di denaro sequestrata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 14 maggio 2010. Né veniva fornita alcuna dimostrazione del prestito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una somma di denaro, peraltro imprecisata nel suo importo, non essendo stati acquisiti elementi probatori idonei a corroborare l'ipotesi di una consegna di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA], che, anche in questo caso, si fonda su mere asserzioni difensive. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Roma, che, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 8 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «è carente la prova che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente ricevuto in prestito quelle somme in contanti pur sulla base della documentazione prodotta dall'istante, da cui non risulta che la sorella né l'amica della donna avessero prelevato quelle ingenti somma in contanti dai rispettivi conti correnti su cui detenevano virtualmente il denaro [...]». 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces