Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15256/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all'art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto, ai sensi dell'art. 10 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, la natura di beni culturali appartenenti allo Stato dei reperti paleontologici/archeologici di cui all'imputazione, e, quindi, la sussistenza del reato presupposto di impossessamento illecito degli stessi beni, di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale reato, quando si tratti di beni che, come nella specie, appartengono allo Stato, non richiede l'accertamento del cosiddetto interesse culturale né che i medesimi beni presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento ammnistrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile, come nella specie, dalle caratteristiche oggettive del bene (Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Quercetti, Rv. 279756-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Medda, Rv. 230666-01); ritenuto che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, con i quali si deduce, rispettivamente, la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento sia all'affermazione di responsabilità sia, ancora, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (terzo motivo), la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dell'attribuito delitto di ricettazione (quarto motivo) e la violazione di legge e il vizio della motivazione sempre con riferimento all'elemento soggettivo del medesimo reato (quinto motivo), non sono consentiti perché sono meramente riproduttivi di profili di censura che sono già stati adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corretti argomenti giuridici, non scalfiti dalle critiche del ricorrente (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, con un'argomentazione priva di vizi censurabili in questa sede, in ordine, oltre che al possesso, da parte del ricorrente, dei beni paleontologico/archeologici - essendo peraltro rimasta priva di ogni riscontro la tesi dell'imputato di avere ricevuto i beni da una coppia proveniente dalla Francia -, alla sua consapevolezza della provenienza illecita degli stessi beni, in quanto soggetto esperto della materia, e al valore «inestimabile» dei medesimi, come riferito dal testimone Grasso, con la conseguente corretta esclusione anche dell'applicabilità della circostanza 2attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente iuseppe [OSCURATO:PERSONA] DEP( PN C,' 28 AP2026 Furezíar fj A7: e L/ 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato presupposto di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all'art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto, ai sensi dell'art. 10 dello stesso d.lgs. n. 42 del 2004, la natura di beni culturali appartenenti allo Stato dei reperti paleontologici/archeologici di cui all'imputazione, e, quindi, la sussistenza del reato presupposto di impossessamento illecito degli stessi beni, di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale reato, quando si tratti di beni che, come nella specie, appartengono allo Stato, non richiede l'accertamento del cosiddetto interesse culturale né che i medesimi beni presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento ammnistrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile, come nella specie, dalle caratteristiche oggettive del bene (Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Quercetti, Rv. 279756-01; Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Medda, Rv. 230666-01); ritenuto che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, con i quali si deduce, rispettivamente, la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (secondo motivo), la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento sia all'affermazione di responsabilità sia, ancora, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. (terzo motivo), la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dell'attribuito delitto di ricettazione (quarto motivo) e la violazione di legge e il vizio della motivazione sempre con riferimento all'elemento soggettivo del medesimo reato (quinto motivo), non sono consentiti perché sono meramente riproduttivi di profili di censura che sono già stati adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corretti argomenti giuridici, non scalfiti dalle critiche del ricorrente (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello ha adeguatamente motivato, con un'argomentazione priva di vizi censurabili in questa sede, in ordine, oltre che al possesso, da parte del ricorrente, dei beni paleontologico/archeologici - essendo peraltro rimasta priva di ogni riscontro la tesi dell'imputato di avere ricevuto i beni da una coppia proveniente dalla Francia -, alla sua consapevolezza della provenienza illecita degli stessi beni, in quanto soggetto esperto della materia, e al valore «inestimabile» dei medesimi, come riferito dal testimone Grasso, con la conseguente corretta esclusione anche dell'applicabilità della circostanza 2attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente iuseppe [OSCURATO:PERSONA] DEP( PN C,' 28 AP2026 Furezíar fj A7: e L/ 3
Sentenza Cassazione n. 15256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris