CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi l'impugnazione come opposizione alla esecuzione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza di restituzione di somme di denaro presentata nell'interessi di [OSCURATO:PERSONA], somma sequestrata presso la sua abitazione perché ritenuta provento dei reati cli rapine e traffico di sostanze stupefacenti commessi dal marito [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che nel corso del dibattimento che vedeva imputata la ricorrente per il reato di riciclaggio, era stato provato che la somma era legittimamente detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] per averla ricevuta in prestito da un amico, [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione dello stesso confermata dagli atti processuali; inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta e le somme indicate non erano state oggetto di confisca, sicchè la protrazione del vincolo del sequestro non rispondeva kia ad alcuna finalità 1.2 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale depositava note scritte chiedendo di qualificare l'impugnazione come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere accolta la richiesta del Procuratore generale. 1.1 Come esposto in motivazione da Sez.3, sentenza n.11214 del 19 febbraio 2021 avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di confisca - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (è stato così precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione)(Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e altri, Rv. 259454; cfr. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre emme Auto s.r.I., Rv. 271460). In definitiva, quindi, non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualnnente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione contro il ) provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così, ex multis, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166). Ne consegue, in ragione del favor impugnationis, la riqualificazione del ricorso come opposizione all'esecuzione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Cagliari quale Giudice dell'esecuzione. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p. dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di C