Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

empore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcolini-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1478/2023depositata il 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 92/2020 del 05.02.2020, il Tribunale di Pesaro, inparziale accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e del geom.

LambertoVannini, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e Direttore LavoriArchitettonici – con la quale si chiedeva la loro condanna al risarcimentodei danni subiti in conseguenza dei gravi vizi e difetti costruttivi delNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026proprio immobile sito in Pesaro (PU), [OSCURATO:PERSONA] n. 150-152, viziad essi imputabili – condannava il solo Fulvi al versamento in favore dellaMezzolani S.a.s. dell’importo complessivo di Euro 49.714,73 oltre IVA, edinteressi al tasso e con decorrenza di legge, mentre rigettava la domandaformulata dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare ilTribunale – rigettata l’eccezione di prescrizione o decadenza, nonchél’eccezione di difetto di legittimazione formulata da entrambi i convenuti –condividendo gli esiti delle C.T.U. effettuate in sede di A.T.P. e nell’ambitodel giudizio, escludeva, per la natura dei vizi e difetti riscontrati, laresponsabilità del geom. [OSCURATO:PERSONA], perché, nella sua qualità didirettore dei lavori architettonici, non aveva avuto alcuna competenza inordine ai lavori di tipo strutturale da cui erano scaturiti i vizieffettivamente riscontrati in giudizio ed escludeva, altresì, la sussistenza divizi in relazione alla progettazione ed esecuzione delle fondazioni e aimateriali impiegati.

Quanto a questi, condividendo le conclusioni dellaC.T.U., affermava che le fondazioni “a nastro profonde”, costruite sotto ladirezione lavori dell’ing.

Fulvi, pur non essendo ammorsate nel substrato,erano idonee, non avendo fatto emergere lesioni strutturali o segni dicedimenti differenziali.

Accertava, invece, la responsabilità del solo ing.realizzazione sugli stessi di tracce per l’installazione di impianti elettrici eidraulici, con conseguente condanna del professionista al risarcimento deicosti di ripristino così come stimati dal C.T.U..2.

Con sentenza n. 1478/2023 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appellodi Ancona rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei soliconfronti del Fulvi e la condannava alla refusione delle spese di lite.

Inparticolare, la Corte d’appello – premesso che la società odiernaricorrente, pur avendo “contestato, sin dall’atto di citazione, la difformitàdelle fondazioni rispetto al progetto e la stessa efficacia e funzionalitàtecnica delle medesime (in cui, ovviamente, rientra genericamente ancheNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026la capacità di resistenza sismica delle stesse)”, aveva “formulato specifichecensure alla tecnica di realizzazione di dette fondazioni, senza tuttaviamuovere nei confronti delle medesime puntuali contestazioni circa ilmancato rispetto della normativa antisismica” – ha ritenuto che il C.T.U.,nel vagliare i vizi costruttivi, compresi quelli eventualmente derivanti daviolazioni della normativa antisismica, e nell’escluderli, avevacompiutamente, seppure implicitamente, “valutato e considerato laresistenza sismica delle strutture (non vi è dubbio del resto che il CTU diaampiamente atto di aver valutato e studiato tutte le pratiche sismiche dacui il fabbricato in questione è stato interessato)”.

La Corte distrettuale hasottolineato, ancora, che “nel processo che occupa ben due consulentitecnici, all’esito delle loro indagini sul fabbricato, hanno non soltantoescluso lesioni sul fabbricato direttamente dipendenti da deficit difondazione (cfr.

CTU ing.

Fabbretti pag. 20: “non sono state riscontratelesioni del fabbricato e nello specifico non sono presenti lesioni dacedimento del piano fondale”; CTU Crudelini, pag. 30: “dopo oltre 10 annidalla costruzione dell’attuale edificio non vi sono lesioni strutturali o segnidi cedimenti differenziali”), ma hanno altresì giudicato pienamente efficaceil sistema di fondazione realizzato sul fabbricato dall’ing.

Fulvi”,concludendo, dunque, nel senso che “le affermazioni che precedono, fruttodi una indagine ampiamente argomentata, approfondita e logicamentesostenibile, non si riferiscono, all’evidenza, ad una mera constatazione (ilfatto che ad oggi il fabbricato non abbia subito lesioni) ma costituiscono laformulazione di un giudizio sull’idoneità delle opere che, come tale, nonpuò non coinvolgere anche una prognosi futura (e dunque, in questosenso, anche la capacità di resistenza sismica delle strutture)”.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., notificato il10 aprile 2024 al solo Fulvi, affidato ad un unico motivo.4.

Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/20265.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1669 c.c., in correlazione alla normativa sismica dicui al capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell’ordinanza dellaprotezione civile 20 marzo 2003 n. 3274, dell’art. 5 D.L. 28 maggio 2004n. 136 e del D.M. 1° settembre 2005, per essere la Corte territoriale –sulla base dell’erroneo convincimento della genericità delle contestazionisvolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla resistenza sismica dellefondazioni del fabbricato in oggetto, realizzate in difformità del progetto –giunta all’erronea conclusione che l’affermazione di idoneità delle opererealizzate, contenuta nelle due C.T.U., coinvolgerebbe anche la capacità diresistenza sismica delle strutture in futuro (ossia della loro realizzazionesecondo criteri costruttivi previsti dalla normativa antisismica).

Esponeche, sia nell’atto di citazione che nei relativi allegati (che ne costituisconoil supporto tecnico), risulta chiaramente svolta la denuncia del difettocostruttivo costituito dalla arbitraria sostituzione di fondazioni profondeammorsate nel substrato (come individuato dai geologi) con fondazionisuperficiali appoggiate su terreno instabile ed inadeguato, ubicato in unpendio, senza deposito di alcuna tempestiva variante al progettoregistrato all’[OSCURATO:PERSONA] (e tantomeno dei relativi calcoli strutturaliobbligatori) ed in dispregio dei criteri tecnici per progetti sismici di operedi fondazione, contenuti nella normativa sismica.

Lamenta che la Corte diappello ha violato le norme indicate in epigrafe laddove, nell’aderire alleconclusioni delle C.T.U. svolte in primo grado, avrebbe escluso laresponsabilità ex art. 1669 c.c. in relazione al mancato rispetto dei critericostruttivi antisismici, sulla base del mero rilievo dei consulenti circal’assenza attuale di concrete lesioni a carico del fabbricato a seguito di unevento sismico, così decidendo in difformità dalla giurisprudenza di questaCorte che riconduce nell’ambito dei gravi vizi di cui alla norma citataNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026anche “l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezzagarantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e,in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate inforza della legge 2 febbraio 1974, n. 643, art. 1, comma 1, e art. 3,comma 1, (vedi ora d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza èassicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degliedifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo (Genio Civile),diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambitoterritoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e laconservazione e continuità di uso degli immobili” (Cass., Sez. 2, n. 14812del 4/6/2008).

Rileva, ancora, la ricorrente che la conclusione del C.T.U.ing.

Fabbretti (evidenziata in sentenza), riscontrabile a pagina 18 del suoelaborato, secondo la quale “da quanto sopra si evidenzia che la superficiedi impronta sul substrato della sottofondazione a setti è notevolmentesuperiore a quella su pali e quindi non vi è diminuzione della capacitàportante” è smentita dalla conclusione cui è giunto il C.T.U. ing.

Crudelinia pagina 9 del suo elaborato, da cui si evince che le sottofondazioni a settidi cui tratta il C.T.U.

Fabbretti non sono improntate nel substrato, ove silegge: “la quota d’imposta delle fondazioni si trova ad una profondità dicirca 2,50 m dall’estradosso del solaio del piano seminterrato interno”; apagina 13 si legge: “ il substrato – argilla compatta – si trova tra i – 11,00ed i – 14,00 m”, e a pagina 30 si legge: “è bene porre in evidenza che lavariante strutturale alle fondazioni è stata presentata nel 2013, benchéesse siano state realizzate nel 2006 e nella documentazione depositatanon vi è alcun calcolo che dimostri analiticamente le affermazioni dell’ing.profonde realizzate sotto la direzione dell’ing.

Fulvi, non sono ammorsatenel substrato”.

Quindi, l’ing.

Fabbretti – non essendo in possesso disondaggi – ha sbagliato nell’affermare che la fondazione a setti erainserita nel substrato – come sostenuto e dichiarato al Genio CivileNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall’ing.

Fulvi, quindi la sua valutazione muove da un falso presupposto,mentre l’ing.

Crudelini, non essendo in possesso della documentazione, esoprattutto non essendo in possesso dei calcoli strutturali analitici, si èlimitato a valutare la stabilità attuale dell’immobile sulla base dellamancanza di lesioni strutturali e di segni di cedimenti differenziali.2.

Con ulteriore censura svolta all’interno dell’unico motivo di ricorso, laricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte territoriale sussuntosotto la previsione di tale norma fatti privi dei caratteri legali, e, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. pervizio di apparente motivazione, per avere la Corte di merito indicato glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza approfondita lorodisamina giuridica sulla sussistenza degli estremi di cui all’art. 2729,comma 1, c.c., in primis la fallacia della premessa.3.

Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso risulta proposto – enotificato – nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché, trattandosi di causescindibili, essendo dedotta una responsabilità solidale, deve darsi atto delpassaggio in giudicato della pronuncia di rigetto nei confronti del Vannini,cui, peraltro, non era stato nemmeno rivolto appello.4.

Il ricorso è inammissibile, per essere inammissibili le diverse censurenelle quali il motivo si articola.4.1.

Esso, in primo luogo, difetta di specificità, non contenendo alcunaenunciazione esplicativa della violazione e/o falsa applicazione della“normativa sismica”, genericamente dedotta con riferimento “al capo IVdel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”, né dell’ordinanza della protezione civile20 marzo 2003 n. 3274 e dell’art. 5 D.L. 28 maggio 2004 n. 136 e delD.M. 1° settembre 2005.

Al riguardo, va precisato che il ricorso percassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad unintero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass.,Sez.

Un., n. 17555 del 18/07/2013).4.2.

In secondo luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il viziodi violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo conl'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante laspecifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., n. 20870 del26/07/2024; Cass., n. 287 del 12/01/2016; Cass., n. 25419 del01/12/2014; Cass., n. 16038 del 26/06/2013).

Invero, deve ribadirsi cheil vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“exmultis”, Cass. Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017; Cass., Sez. 1, n. 640 del14/1/2019; Cass., Sez. 1, n. 3340 del 5/2/2019).

Difatti, il cd. vizio disussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzionedel fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito” (Cass., Sez. 3, n. 6035 del 13/3/2018; in senso analogo, più direcente, Cass., Sez. 3, n. 19651 del 16/7/2024).5.

Nella specie, le varie doglianze, lungi dal far emergere una erroneaqualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata insentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa,essendo la violazione di legge prospettata, da un lato, assumendo comeprovata la violazione delle prescrizioni della normativa antisismica,peraltro, genericamente denunciata, e, dall’altro, lamentando l’erroneitàdelle conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti in relazione allaidoneità delle opere di fondazione e della assenza di vizi nella lorocostruzione, intesa dalla Corte d’appello anche sotto il profilo della“capacità di resistenza sismica delle strutture”.6.

Il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma didiritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che siaincorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamenterilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersineppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai finidel controllo della legittimità della motivazione nella prospettivadell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, a prescinderedall’inammissibilità di una censura di tal fatta in presenza di una “doppiaconforme”.7.

Quanto alla censura di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., essa èinammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la deduzione di tale vizio “suppone un’attività argomentativa che sideve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazioneche il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto,però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risultiirrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività diindividuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o ditutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di essoche la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postulal'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamentesussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi” (v.

Cass., Sez.

U, n. 1785del 2018 e, in senso conforme Cass., n. 25014 del 2024).

Per contro, èinammissibile il motivo quando la critica al ragionamento presuntivo svoltoda giudice di merito si concreta, come nel caso di specie, in un'attivitàdiretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione allequali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito,avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si diceapplicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quellada costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1,c.c.(v.

Cass., n. 27266 del 29/5/2023; n. 9054 del 21/3/2022).

In questicasi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento dellaricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione diuna diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terrenoche non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (falsa applicazione dell'art.2729, comma 1, c.c.), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbiaomesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avutocarattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere delladetta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fattoNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solonell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.8.

Nella specie, l’illustrazione del motivo in esame non prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 2729, comma 1, c.c., nei termini su indicati, masi risolve soltanto nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, peressere il giudice (asseritamente) partito da un presupposto fattualeerroneo (v. pag. 13 in relazione alla circostanza dell’essere la fondazione asetti inserita nel substrato) e senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma.

Da ciò consegue che il motivo non presenta lecaratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'articolo2729, comma 1, c.c., e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass.,Sez.

U, n. 17931 del 24/7/2013, quelle di un motivo ai sensi dell'articolo360, comma 1, n. 5, c.p.c., il quale, peraltro, come già evidenziatosarebbe in ogni caso inammissibile stante la preclusione della “doppiaconforme”.

Va, inoltre, sottolineato che il vizio del ricorso per cassazionenon può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenutinella memoria di cui all'art. 380-bis.1, c.p.c., la cui funzione – al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" –è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., n. 30760 del28/11/2018; Cass., n. 17893 del 27/08/2020).9.

Del pari carente risulta l’illustrazione del motivo di ricorso in relazionealla dedotta nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c., tenuto peraltro contoche, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il viziomotivazionale rimane circoscritto alle sole radicali ipotesi di mancanzadella motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibilecontraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile, nessuna dellequali espressamente dedotta né ravvisabile nel caso in esame.Numero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/202610.

Il ricorso, in conclusione, è inammissibile.In virtù del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, così come liquidate complessivamente in dispositivo.11.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in euro 5.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettariee accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 maggio 2026IL PRESIDENTEAugusto Tatangelo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marcolini-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1478/2023depositata il 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 92/2020 del 05.02.2020, il Tribunale di Pesaro, inparziale accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e del geom. LambertoVannini, rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e Direttore LavoriArchitettonici – con la quale si chiedeva la loro condanna al risarcimentodei danni subiti in conseguenza dei gravi vizi e difetti costruttivi delNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026proprio immobile sito in Pesaro (PU), [OSCURATO:PERSONA] n. 150-152, viziad essi imputabili – condannava il solo Fulvi al versamento in favore dellaMezzolani S.a.s. dell’importo complessivo di Euro 49.714,73 oltre IVA, edinteressi al tasso e con decorrenza di legge, mentre rigettava la domandaformulata dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare ilTribunale – rigettata l’eccezione di prescrizione o decadenza, nonchél’eccezione di difetto di legittimazione formulata da entrambi i convenuti –condividendo gli esiti delle C.T.U. effettuate in sede di A.T.P. e nell’ambitodel giudizio, escludeva, per la natura dei vizi e difetti riscontrati, laresponsabilità del geom. [OSCURATO:PERSONA], perché, nella sua qualità didirettore dei lavori architettonici, non aveva avuto alcuna competenza inordine ai lavori di tipo strutturale da cui erano scaturiti i vizieffettivamente riscontrati in giudizio ed escludeva, altresì, la sussistenza divizi in relazione alla progettazione ed esecuzione delle fondazioni e aimateriali impiegati. Quanto a questi, condividendo le conclusioni dellaC.T.U., affermava che le fondazioni “a nastro profonde”, costruite sotto ladirezione lavori dell’ing. Fulvi, pur non essendo ammorsate nel substrato,erano idonee, non avendo fatto emergere lesioni strutturali o segni dicedimenti differenziali. Accertava, invece, la responsabilità del solo ing.realizzazione sugli stessi di tracce per l’installazione di impianti elettrici eidraulici, con conseguente condanna del professionista al risarcimento deicosti di ripristino così come stimati dal C.T.U..2. Con sentenza n. 1478/2023 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appellodi Ancona rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei soliconfronti del Fulvi e la condannava alla refusione delle spese di lite. Inparticolare, la Corte d’appello – premesso che la società odiernaricorrente, pur avendo “contestato, sin dall’atto di citazione, la difformitàdelle fondazioni rispetto al progetto e la stessa efficacia e funzionalitàtecnica delle medesime (in cui, ovviamente, rientra genericamente ancheNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026la capacità di resistenza sismica delle stesse)”, aveva “formulato specifichecensure alla tecnica di realizzazione di dette fondazioni, senza tuttaviamuovere nei confronti delle medesime puntuali contestazioni circa ilmancato rispetto della normativa antisismica” – ha ritenuto che il C.T.U.,nel vagliare i vizi costruttivi, compresi quelli eventualmente derivanti daviolazioni della normativa antisismica, e nell’escluderli, avevacompiutamente, seppure implicitamente, “valutato e considerato laresistenza sismica delle strutture (non vi è dubbio del resto che il CTU diaampiamente atto di aver valutato e studiato tutte le pratiche sismiche dacui il fabbricato in questione è stato interessato)”. La Corte distrettuale hasottolineato, ancora, che “nel processo che occupa ben due consulentitecnici, all’esito delle loro indagini sul fabbricato, hanno non soltantoescluso lesioni sul fabbricato direttamente dipendenti da deficit difondazione (cfr. CTU ing. Fabbretti pag. 20: “non sono state riscontratelesioni del fabbricato e nello specifico non sono presenti lesioni dacedimento del piano fondale”; CTU Crudelini, pag. 30: “dopo oltre 10 annidalla costruzione dell’attuale edificio non vi sono lesioni strutturali o segnidi cedimenti differenziali”), ma hanno altresì giudicato pienamente efficaceil sistema di fondazione realizzato sul fabbricato dall’ing. Fulvi”,concludendo, dunque, nel senso che “le affermazioni che precedono, fruttodi una indagine ampiamente argomentata, approfondita e logicamentesostenibile, non si riferiscono, all’evidenza, ad una mera constatazione (ilfatto che ad oggi il fabbricato non abbia subito lesioni) ma costituiscono laformulazione di un giudizio sull’idoneità delle opere che, come tale, nonpuò non coinvolgere anche una prognosi futura (e dunque, in questosenso, anche la capacità di resistenza sismica delle strutture)”.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., notificato il10 aprile 2024 al solo Fulvi, affidato ad un unico motivo.4. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/20265. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1669 c.c., in correlazione alla normativa sismica dicui al capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dell’ordinanza dellaprotezione civile 20 marzo 2003 n. 3274, dell’art. 5 D.L. 28 maggio 2004n. 136 e del D.M. 1° settembre 2005, per essere la Corte territoriale –sulla base dell’erroneo convincimento della genericità delle contestazionisvolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla resistenza sismica dellefondazioni del fabbricato in oggetto, realizzate in difformità del progetto –giunta all’erronea conclusione che l’affermazione di idoneità delle opererealizzate, contenuta nelle due C.T.U., coinvolgerebbe anche la capacità diresistenza sismica delle strutture in futuro (ossia della loro realizzazionesecondo criteri costruttivi previsti dalla normativa antisismica). Esponeche, sia nell’atto di citazione che nei relativi allegati (che ne costituisconoil supporto tecnico), risulta chiaramente svolta la denuncia del difettocostruttivo costituito dalla arbitraria sostituzione di fondazioni profondeammorsate nel substrato (come individuato dai geologi) con fondazionisuperficiali appoggiate su terreno instabile ed inadeguato, ubicato in unpendio, senza deposito di alcuna tempestiva variante al progettoregistrato all’[OSCURATO:PERSONA] (e tantomeno dei relativi calcoli strutturaliobbligatori) ed in dispregio dei criteri tecnici per progetti sismici di operedi fondazione, contenuti nella normativa sismica. Lamenta che la Corte diappello ha violato le norme indicate in epigrafe laddove, nell’aderire alleconclusioni delle C.T.U. svolte in primo grado, avrebbe escluso laresponsabilità ex art. 1669 c.c. in relazione al mancato rispetto dei critericostruttivi antisismici, sulla base del mero rilievo dei consulenti circal’assenza attuale di concrete lesioni a carico del fabbricato a seguito di unevento sismico, così decidendo in difformità dalla giurisprudenza di questaCorte che riconduce nell’ambito dei gravi vizi di cui alla norma citataNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026anche “l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezzagarantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e,in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate inforza della legge 2 febbraio 1974, n. 643, art. 1, comma 1, e art. 3,comma 1, (vedi ora d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza èassicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degliedifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo (Genio Civile),diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambitoterritoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e laconservazione e continuità di uso degli immobili” (Cass., Sez. 2, n. 14812del 4/6/2008). Rileva, ancora, la ricorrente che la conclusione del C.T.U.ing. Fabbretti (evidenziata in sentenza), riscontrabile a pagina 18 del suoelaborato, secondo la quale “da quanto sopra si evidenzia che la superficiedi impronta sul substrato della sottofondazione a setti è notevolmentesuperiore a quella su pali e quindi non vi è diminuzione della capacitàportante” è smentita dalla conclusione cui è giunto il C.T.U. ing. Crudelinia pagina 9 del suo elaborato, da cui si evince che le sottofondazioni a settidi cui tratta il C.T.U. Fabbretti non sono improntate nel substrato, ove silegge: “la quota d’imposta delle fondazioni si trova ad una profondità dicirca 2,50 m dall’estradosso del solaio del piano seminterrato interno”; apagina 13 si legge: “ il substrato – argilla compatta – si trova tra i – 11,00ed i – 14,00 m”, e a pagina 30 si legge: “è bene porre in evidenza che lavariante strutturale alle fondazioni è stata presentata nel 2013, benchéesse siano state realizzate nel 2006 e nella documentazione depositatanon vi è alcun calcolo che dimostri analiticamente le affermazioni dell’ing.profonde realizzate sotto la direzione dell’ing. Fulvi, non sono ammorsatenel substrato”. Quindi, l’ing. Fabbretti – non essendo in possesso disondaggi – ha sbagliato nell’affermare che la fondazione a setti erainserita nel substrato – come sostenuto e dichiarato al Genio CivileNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026dall’ing. Fulvi, quindi la sua valutazione muove da un falso presupposto,mentre l’ing. Crudelini, non essendo in possesso della documentazione, esoprattutto non essendo in possesso dei calcoli strutturali analitici, si èlimitato a valutare la stabilità attuale dell’immobile sulla base dellamancanza di lesioni strutturali e di segni di cedimenti differenziali.2. Con ulteriore censura svolta all’interno dell’unico motivo di ricorso, laricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la Corte territoriale sussuntosotto la previsione di tale norma fatti privi dei caratteri legali, e, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. pervizio di apparente motivazione, per avere la Corte di merito indicato glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza approfondita lorodisamina giuridica sulla sussistenza degli estremi di cui all’art. 2729,comma 1, c.c., in primis la fallacia della premessa.3. Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso risulta proposto – enotificato – nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché, trattandosi di causescindibili, essendo dedotta una responsabilità solidale, deve darsi atto delpassaggio in giudicato della pronuncia di rigetto nei confronti del Vannini,cui, peraltro, non era stato nemmeno rivolto appello.4. Il ricorso è inammissibile, per essere inammissibili le diverse censurenelle quali il motivo si articola.4.1. Esso, in primo luogo, difetta di specificità, non contenendo alcunaenunciazione esplicativa della violazione e/o falsa applicazione della“normativa sismica”, genericamente dedotta con riferimento “al capo IVdel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”, né dell’ordinanza della protezione civile20 marzo 2003 n. 3274 e dell’art. 5 D.L. 28 maggio 2004 n. 136 e delD.M. 1° settembre 2005. Al riguardo, va precisato che il ricorso percassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad unintero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass.,Sez. Un., n. 17555 del 18/07/2013).4.2. In secondo luogo, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il viziodi violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo conl'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante laspecifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., n. 20870 del26/07/2024; Cass., n. 287 del 12/01/2016; Cass., n. 25419 del01/12/2014; Cass., n. 16038 del 26/06/2013). Invero, deve ribadirsi cheil vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“exmultis”, Cass. Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017; Cass., Sez. 1, n. 640 del14/1/2019; Cass., Sez. 1, n. 3340 del 5/2/2019). Difatti, il cd. vizio disussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzionedel fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026merito” (Cass., Sez. 3, n. 6035 del 13/3/2018; in senso analogo, più direcente, Cass., Sez. 3, n. 19651 del 16/7/2024).5. Nella specie, le varie doglianze, lungi dal far emergere una erroneaqualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata insentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa,essendo la violazione di legge prospettata, da un lato, assumendo comeprovata la violazione delle prescrizioni della normativa antisismica,peraltro, genericamente denunciata, e, dall’altro, lamentando l’erroneitàdelle conclusioni cui sono pervenuti entrambi i consulenti in relazione allaidoneità delle opere di fondazione e della assenza di vizi nella lorocostruzione, intesa dalla Corte d’appello anche sotto il profilo della“capacità di resistenza sismica delle strutture”.6. Il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma didiritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che siaincorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamenterilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersineppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai finidel controllo della legittimità della motivazione nella prospettivadell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti, a prescinderedall’inammissibilità di una censura di tal fatta in presenza di una “doppiaconforme”.7. Quanto alla censura di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., essa èinammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo laquale la deduzione di tale vizio “suppone un’attività argomentativa che sideve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazioneche il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto,però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risultiirrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o diNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività diindividuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o ditutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di essoche la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postulal'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamentesussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi” (v. Cass., Sez. U, n. 1785del 2018 e, in senso conforme Cass., n. 25014 del 2024). Per contro, èinammissibile il motivo quando la critica al ragionamento presuntivo svoltoda giudice di merito si concreta, come nel caso di specie, in un'attivitàdiretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione allequali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito,avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si diceapplicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quellada costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1,c.c.(v. Cass., n. 27266 del 29/5/2023; n. 9054 del 21/3/2022). In questicasi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento dellaricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione diuna diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terrenoche non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (falsa applicazione dell'art.2729, comma 1, c.c.), ma è quello che sollecita un controllo sullamotivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbiaomesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avutocarattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere delladetta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fattoNumero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/2026venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solonell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria.8. Nella specie, l’illustrazione del motivo in esame non prospetta la falsaapplicazione dell'articolo 2729, comma 1, c.c., nei termini su indicati, masi risolve soltanto nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, peressere il giudice (asseritamente) partito da un presupposto fattualeerroneo (v. pag. 13 in relazione alla circostanza dell’essere la fondazione asetti inserita nel substrato) e senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma. Da ciò consegue che il motivo non presenta lecaratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'articolo2729, comma 1, c.c., e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass.,Sez. U, n. 17931 del 24/7/2013, quelle di un motivo ai sensi dell'articolo360, comma 1, n. 5, c.p.c., il quale, peraltro, come già evidenziatosarebbe in ogni caso inammissibile stante la preclusione della “doppiaconforme”. Va, inoltre, sottolineato che il vizio del ricorso per cassazionenon può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenutinella memoria di cui all'art. 380-bis.1, c.p.c., la cui funzione – al paridella memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" –è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., n. 30760 del28/11/2018; Cass., n. 17893 del 27/08/2020).9. Del pari carente risulta l’illustrazione del motivo di ricorso in relazionealla dedotta nullità per violazione dell'art. 132 c.p.c., tenuto peraltro contoche, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il viziomotivazionale rimane circoscritto alle sole radicali ipotesi di mancanzadella motivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibilecontraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile, nessuna dellequali espressamente dedotta né ravvisabile nel caso in esame.Numero registro generale 8616/2024Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 17145/2026Data pubblicazione 31/05/202610. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile.In virtù del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente, così come liquidate complessivamente in dispositivo.11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese processuali di [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in euro 5.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettariee accessori legali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione TerzaCivile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14 maggio 2026IL PRESIDENTEAugusto Tatangelo