CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglirnento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso congiunto; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Per quanto ancora di rilievo nel presente processo, il G.u.p. del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato celebrato con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (c.d. «T.U. stup.»), previa riqualificazione in termini di tentativo ed esclusa la circostanza aggravante di cui al citato art. 80, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto, e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la sentenza di cui in epigrafe e sempre per quanto ancora di rilievo, la Corte d'appello di Bari, su impugnazione del Pubblico Ministero oltre che di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato i tre imputati per la fattispecie consumata contestata nel capo d'imputazione, di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ferma restando l'esclusione della citata circostanza aggravante, così rigettando gli appelli degli imputati e ribaltando la sentenza assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza d'appello è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] oltre che ricorso congiunto nell'interesse di Ranieri e Dicosola fondati, rispettivamente, su tre e due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 443 cod. proc. pen. in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna dell'imputato emessa all'esito di giudizio abbreviato e al di fuori dell'ipotesi, prevista dal terzo comma del citato articolo, di modifica del titolo del reato. Premesso che l'imputazione originaria aveva a oggetto la fattispecie consumata di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che il giudice di primo grado ha condannato l'imputato per il mero tentativo, per il ricorrente opererebbe nella specie il limite all'appello da parte del Pubblico Ministero in quanto non si sarebbe realizzata una ipotesi di modifica del titolo del reato così come, per giurisprudenza di legittimità, non vi sarebbe violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. nel caso di condanna per fattispecie tentata in luogo di una contestazione per fattispecie consumata. 3.1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per non aver la Corte territoriale dichiarato, ex art. 129 cod. proc. pen, non doversi procedere per la fattispecie tentata (per la quale vi era stata condanna in primo grado) essendosi la stessa estinta per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima della statuizione d'appello. 3.1.2. Con il terzo motivo del ricorso, infine, si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, circostanza che, peraltro, si riverbererebbe sulla commisurazione giudiziale della pena ex art. 133 cod. pen.,, in ragione di una mera generica valutazione operata dalla Corte territoriale priva delle necessarie argomentazioni logiche e tale da non considerare il mutamento dello stile di vita da parte del reo e la circostanza per cui, nel corso del giudizio d'appello l'imputato a causa del decesso dei difensori di fiducia sarebbe stato difeso d'ufficio. 3.2. Con il primo motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce, circa la posizione della prima, la circostanza per cui il ribaltamento della sentenza assolutoria non sarebbe sostenuto dalla necessaria c.d. «motivazione rafforzata». Per la ricorrente, in sostanza, si sarebbe dovuti pervenire alla conferma della pronuncia assolutoria, per lo meno in applicazione della regola di giudizio del c.d. «ragionevole dubbio», in forza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] e di una valutazione degli elementi emergenti dalle conversazioni intercettate tale da negare agli stessi valenza indiziaria circa il concorso dell'imputata. Sempre una diversa valutazione degli elementi emergenti dalle intercettazioni, peraltro, per il medesimo motivo in esame, si sarebbe dovuta porre a fondamento di una pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, a detta del secondo motivo di ricorso, avrebbe dovuto condurre a sussumere, al pari di quanto avvenuto in primo grado ma con rifermento a entrambi i ricorrenti, la concreta fattispecie accertata nell'astratta previsione di cui agli artt. 110 e 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, nei termini che seguono, mentre infondato è quello relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], complessivamente considerato, nonché inammissibili sono le censure dedotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per la trattazione del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] occorre muovere dall'art. 443 cod. proc. pen. laddove pone il «mutamento del titolo di reato» quale condizione inderogabile affinché il Pubblico Ministero possa proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato. Trattasi di previsione che, implicando la limitazione della possibilità di proporre l'impugnazione, costituisce eccezione al principio generale dell'appellabilità delle sentenze (in merito all'applicazione, anche estensiva, della previsione in esame si vedano, ex plurimis, Sez. 1, del 14/01/2022, PTM, Rv. 282503, Sez. 2, n. 27648 del 30/06/2021, Faranda, RV. 281564; Sez. 6, n. 1651 del 12/11/2019, dep. 2020, Napoleoni, Rv. 278215; Sez. n. 38973 del 14/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 5, n. 15713 del 02/02/2018, Balla, Rv. 272840; Sez. 5, n. 05/04/2006, Santonocito, RV. 233989 2.1. Premesso quanto innanzi, il quesito di diritto posto dal ricorrente è se sia possibile sostenere - come ha implicitamente ritenuto la Corte territoriale - che la condanna per tentativo in luogo della contestazione di una fattispecie consumata abbia comportato mutamento del titolo del reato, tale da legittimare il Pubblico Ministero a proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato ex art. 443 cod. proc. pen. 2.2. La risposta è affermativa, con conseguente rigetto della censura, non solo in quanto trattasi, nella specie, di appello volto al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, ma anche in considerazione della circostanza per cui il delitto, tentato rispetto alla corrispondente fattispecie continuata, integra un diverso titolo di reato in ragione del combinato disposto della norma generale sul tentativo, art. 56 cod. pen., e di quella speciale (nella specie l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Ne consegue che la derubricazione da fattispecie consumata a fattispecie tentata, incidendo sul titolo di reato, comportando quindi una diversa qualificazione giuridica della fattispecie con diverso regime sanzionatorio e, conseguente diverso termine di prescrizione, è un'ipotesi cui consegue l'inoperatività del limite all'appellabilità del Pubblico Ministero di cui all'art. 443 cod. proc. pen. Quanto innanzi rende inconferente il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza che esclude la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. nel caso di condanna per fattispecie tentata in ipotesi di contestazione avente a oggetto una fattispecie consumata, in quanto frutto di una sovrapposizione di differenti piani: «il mutamento del titolo di reato», rilevante ex art. 443 cod. proc. pen., e il «fatto diverso» ex art. 521 stesso codice, ai fini del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Questo lo si argomenta dallo stesso citato art. 521 laddove dispone che il giudice può dare al «fatto» una «definizione giuridica» diversa da quella enunciata nell'imputazione.2.3. A quanto innanzi deve aggiungersi che, comunque, se anche l'appello del Pubblico Ministero non fosse stato ammissibile ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen. lo sarebbe stato certamente il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, come poteva essere considerata l'impugnazione proposta in applicazione del principio della conservazione dei mezzi di impugnazione, ma che a seguito dell'appello dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], ugualmente avrebbe dovuto comunque essere convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. (sul puto si veda, in termini, SeZ. 2, n. 27648 del 2021, Faranda, cit., in motivazione). 3. Le argomentazioni sottese al rigetto del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gettano le basi per l'infondatezza anche della seconda doglianza. 3.1. Il quesito di diritto posto dal ricorrente è se sia possibile sostenere - come vorrebbe il ricorrente - che nel caso di mutamento del titolo di reato da fattispecie consumata a fattispecie tentata, per la quale vi sia stata condanna in primo grado, il giudice d'appello, investito del gravame dal Pubblico Ministero proprio in ragione del detto mutamento, debba dichiarare ex art. 129 cod. proc. pen. estinto il reato come derubricato, a causa del decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio, in luogo della delibazione nel merito dell'impugnazione conducente alla condanna per l'originaria fattispecie consumata 3.2. La risposta è negativa, con conseguente rigetto della censura, in quanto si versa in ipotesi di più grave qualificazione giuridica della fattispecie rispetto a quella ritenuta in sentenza di primo grado ma consistente nell'originaria contestazione, non ancora estinta per prescrizione, senza che, quindi, possa dirsi integrata la reviviscenza di una fattispecie estinta per prescrizione. In sostanza, non si versa in ipotesi di reviviscenza di un reato già formalmente dichiarato estinto. 4. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carbonare è inammissibile, non confrontandosi con la ratio sottesa alla motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto prospettato, evidenzia l'assenza di elementi valutabili in termini positivi ex art. 62-bis cod. pen. neanche ritenuti concretamente dedotti dall'appellante se non con formulazione generica. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. È fondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente assorbimento delle altre censure dalla stessa ricorrente dedotte, in quanto la sentenza d'appello ha sul punto ribaltato la precedente assoluzione senza minimamente confrontarsi con l'iter logico-giuridico sotteso alla statuizione di primo grado non fondandosi, così, su una motivazione c.d. rafforzata (ex plurimis, tra le più recenti in merito Sez. 6, 51898, del 11/07/2019, P. Rv. 278056). 6. Inammissibili sono infine le censure proposte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi, in primo luogo, al ricorrente tentativo di sostituire, al fine di argomentare l'insussistenza di responsabilità in capo all'imputato, a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 6.2. Laddove invece ci si appunta sull'operata riqualificazione giuridica in termini di reato consumato, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difatti, all'esito di valutazioni di merito insindacabili in questa sede in quanto esenti da vizi motivazionali, ha chiarito che le circostanze sottese al ritenuto raggiungimento della prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'accordo in merito all'acquisto dello stupefacente esteso anche alla quantità, alla qualità e al prezzo. Il riferimento è, in particolare, all'interruzione della trattativa con il gruppo balcanico in favore del gruppo barese, l'indicazione dei prezzi già nelle precedenti conversazioni (quelle del 31 marzo), l'ospitalità data al cittadino colombiano fornitore di cocaina e la messa a disposizione, da parte del gruppo barese, addirittura del necessario per estrarre la cocaina dai tessuti. Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, il giudice di merito mostra di aver fatto corretta applicazione del principio di diritto governante la materia, con il quale invece il ricorrente sostanzialmente non si confronta. La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente, difatti, si consuma allorquando, come ritenuto accertato nella specie, sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva traditi° della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione. Per contro, si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283 e 259284) 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, mentre deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consegue invece la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art.616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso p