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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37633/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato, in presenza di un'accertata condotta di cessione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/1/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e trattamento sanzionatorio (perché eccessivo), nonché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che, con motivazione logica ha esaminato i motivi di impugnazione confermando la sentenza di primo grado, a propria volta specifica nella enucleazione degli elementi responsabilità acquisiti a carico dell'imputato, in presenza di un'accertata condotta di cessione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris