CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; trelitrt relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &Sto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e+re-Se-ee44€444.se-Ghiadencl-ia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 30 settembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che dichiarava, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione. 1.1. L'imputato, ospite del centro di assistenza per senzatetto e bisognosi "[OSCURATO:PERSONA] e Carità" di Palermo e in esso svolgente l'attività di cuoco, nella tarda serata del 27 dicembre 2019, aveva aggredito la persona offesa sopra indicata, ospite della medesima struttura, penetrando nella stanza in cui la predetta dormiva, dopo avere infranto il vetro della porta di ingresso, e colpendola ripetutamente in varie parti della testa e sulle mani, per poi fuggire ed essere fermato e tratto in arresto nei pressi della locale stazione ferroviaria centrale. La ricostruzione della vicenda avveniva alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e anche di un testimone oculare ([OSCURATO:PERSONA]), che aveva assistito alla scena dal balcone della propria abitazione. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto previsto e punito dagli artt. 56 e 575 cod. pen. in quello di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen. Rileva la difesa che dalle risultanze della consulenza medica e della sua successiva integrazione emerge l'assenza in capo all'imputato di animus necandi e la mancanza di un concreto rischio per la vita della persona offesa in ragione della tipologia delle lesioni inferte. Quanto a quest'ultima, osserva il difensore che deve, invero, aversi riguardo alle sole lesioni provocate dall'utilizzo dell'arma e non a quelle al cranio e al torace, ritenute nel giudizio prognostico come sufficienti a porre in pericolo il bene vita, che, nello specifico, non potevano dirsi causalmente connesse all'agire dell'imputato e potevano ricondursi ad un trauma da caduta della vittima durante le fasi della concitata aggressione. Osserva il difensore che dal racconto della testimone oculare Chifari emerge incontrovertibilmente che il soggetto, successivamente identificato nella persona dell'odierno imputato, dopo i primi momenti di aggressione, fuggiva via abbandonando l'arma e non proseguendo Úr\ 1 ulteriormente nel proposito criminoso, a riprova della mancanza di intento omicidiario in capo allo stesso. Intento che deve essere senza dubbio escluso anche considerato lo stato confusionale in cui l'imputato veniva rinvenuto dalle forze dell'ordine, che mal si adatta ad un soggetto che poco prima avrebbe posto in essere scientemente e causalmente atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di un individuo. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], e la parte civile, con conclusioni scritte, chiedono il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte di appello di Palermo, con riguardo all'invocata riqualificazione del fatto come meramente lesivo e quindi all'esclusione dell'animus necandi, osserva che nel caso in esame, «[..11) l'azione fu certamente deliberata, come dimostra il fatto che l'imputato penetrò nella stanza sfondando il vetro della porta e, mentre la vittima era a letto, la colpì con il coltello che aveva portato con sé, circostanza che smentisce la tesi difensiva della ricerca di un mero incontro "chiarificatore"; 2) l'arma utilizzata era idonea a cagionare l'evento lesivo, trattandosi di un coltello da cucina con lama seghettata, tenuto anche conto che i colpi vennero inferti in pieno volto, su un individuo inizialmente disteso e colto di sorpresa; 3) i fendenti furono reiterati e provocarono le lesioni descritte nel capo di imputazione con correlata copiosa perdita ematica». Aggiunge che: - «a tale riguardo ultimo va premesso che il consulente del P.m. evidenziava che furono inferti almeno sei fendenti diretti a vari punti del volto e due sulla mano destra, questi ultimi con ogni probabilità causati dalla reazione difensiva della persona offesa»; - «orbene non può dubitarsi, in conformità alle precisazioni fornite dal consulente del P.m. nella relazione integrativa, che i profondi colpi di coltello sul volto - che ebbero a provocare vari squarci della pelle raggiungendo anche l'orecchio sinistro e la zona periorbitaria dell'occhio sinistro (la persona offesa, nelle s.i.t. del 7.2.2020, riferiva di soffrire ancora una parziale cecità, di una paralisi di una palpebra, di problemi all'udito e alla masticazione) - avrebbero potuto, per la zona del corpo attinta, causare complicazioni in grado di far sorgere un rischio di morte»; - «anche per quanto attiene al trauma commotivo va osservato che esso, così come ogni altro tipo di danno fisico subito dalla vittima nel corso dell'aggressione, va comunque eziologicamente ricondotto all'azione criminosa senza che rilevi la distinzione tra le lesioni direttamente cagionate dall'uso del coltello e le altre». Osserva ancora la Corte territoriale che dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla presenza delle lesioni da costei riportate alla mano risulta certo che Emana oppose resistenza tentando di bloccare l'assalitore e inducendo pertanto Arlanda a darsi alla fuga, tanto più che il rumore e le grida non potevano passare inosservati all'interno della struttura anche considerato l'orario notturno. Rileva, infine, con riguardo specificamente all'elemento soggettivo, come le modalità dell'aggressione (irruzione improvvisa nella stanza a mano armata, i colpi di coltello inferti, da persona professionalmente adusa a maneggiarlo, immediatamente e ripetutamente al volto di una vittima inerme) rivelino un preventivato intento omicida. E che di contro, i dati enfatizzati dalla difesa, in particolare il transeunte stato confusionale in cui fu rinvenuto Arlanda al momento dell'arresto, non appaiono tali da far dubitare sia della volontarietà dell'azione, indotta da un preciso intento di punizione di Emana, sia, a monte, della imputabilità dell'imputato, apparendo piuttosto riconducibili alla stessa concitazione degli eventi (lo sfondamento della porta, la colluttazione con Emana, la fuga precipitosa). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, che fanno leva anche sulle precisazioni fornite dal consulente tecnico del P.m. nella sua relazione integrativa, tali da rendere irrilevante un'eventuale distinzione tra lesioni dirette e indirette, e concludono col ritenere come fosse evidente l'animus necandi al momento dell'azione criminosa anche per la tipologia e l'estensione delle lesioni inferte e come non rilevasse l'interruzione dell'azione criminosa intervenuta a tentativo già compiuto e lo stato confusionale successivo, il ricorso insiste nel reiterare osservazioni già svolte e con le quali la sentenza di appello si è ampiamente confrontata nei termini appena riportati, manifestando la propria infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità.2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile nei termini di cui al dispositivo. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/20