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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05057/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21097/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1529/2023 depositata il 13/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che

1. [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti la Corte d’Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1297/2022 del Tribunale di Padova, che era stato adito dal Perissinotto per chiedere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali e di quanto pagato all’esito di altro giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, conclusosi con sentenza n. 3391/2019.

1.1. Valga al riguardo precisare che: -) sia il Perissinotto che il [OSCURATO:PERSONA] venivano a suo tempo citati in giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che agiva nei loro confronti rappresentando di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore del Perissinotto, un contratto di compravendita di un'auto d'epoca; -) la società lamentava l’inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte e chiedeva, quindi, la risoluzione contrattuale e la loro condanna in solido alla restituzione dell'acconto sul prezzo di acquisto, a suo tempo versato al rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti; -) all’esito del giudizio di prime cure il solo Perissinotto veniva condannato alla restituzione dell’anticipo sul corrispettivo di vendita, che peraltro non risultava essergli mai stato riversato dal [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno, accessori e spese legali; -) la sentenza veniva quindi impugnata dal Perissinotto avanti alla Corte d’Appello di Venezia, che, pur rigettando il gravame e confermando così la sentenza di primo grado, che aveva visto soccombente il solo Perissinotto, dava atto in motivazione della sussistenza di elementi di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto la trattativa per la vendita della vettura.

2. Proprio sulla base di quanto emerso nel giudizio di appello il Perissinotto conveniva il [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Padova, che ne accoglieva le domande di condanna a titolo di manleva; mentre con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame a sua volta proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed integralmente riformava la sentenza di prime cure, per cui perveniva a rigettare le domande tutte di pagamento svolte dal Perissinotto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative.

Considerato che

1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 2909 c.c.”.

Lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe violato il principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. in materia di giudicato, dato che avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza Corte d’Appello n. 3391/2019 avesse escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per violazione del contratto di mandato.

Sostiene il ricorrente che invece, in quella sentenza, la corte d’appello aveva chiaramente delineato profili di responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandatario con rappresentanza del Perissinotto, a titolo di inadempimento al contratto preliminare di vendita dell’autovettura.

1.1. Il motivo è inammissibile, per manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui nello svolgere le censure il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione dell’impugnata sentenza, che espressamente attribuisce al Perissinotto l’esclusiva responsabilità per inadempimento al contratto di compravendita, il motivo è svolto in maniera solo generica ed assertiva.

Invero, si astiene dall’individuare riproducendolo sia direttamente sia indirettamente, in questo secondo caso con specificazione della parte dell’atto cui corrisponde l’indiretta riproduzione, affermazioni della sentenza evocata che dovrebbero integrare, in modo percepibile, il preteso giudicato.

Si rileva che ciò che si riproduce della detta sentenza è assolutamente inidoneo in tal senso.

Infatti, l’illustrazione si articola come segue: La Corte, precisamente, riconoscendo innanzitutto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in forza di contratto di mandato (trattenendo per sé a titolo di rimborso la somma ricevuta dall’acquirente in acconto sul prezzo di vendita), ha dato rilievo alla dichiarazione di costui circa l’asserita impossibilità di poter provvedere al passaggio di proprietà del mezzo per fatto e colpa dell’acquirente: “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva fatto pervenire la documentazione necessaria per il trasferimento di proprietà, ossia il certificato della Camera di Commercio relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e di non avere pertanto potuto provvedere all’intestazione della vettura a nome dell’acquirente, anche perché non era stato effettuato il saldo del prezzo.” La Corte ha rilevato, poi, che, le dichiarazioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA] risultavano smentite dalla documentazione versata in atti dalla controparte “Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’odierna appellata, si ricava che con la comunicazione a mezzo posta elettronica del 25.11.2003 (doc. 2 primo grado appellante) non disconosciuta né contestata nel presente gravame, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al Sig. [OSCURATO:PERSONA] i dati utili ai fini della predisposizione dell’atto di intestazione della vettura”. .

Appare di tutta evidenza l’assoluta inidoneità di quanto si è riferito ad evidenziare il preteso giudicato ed è per questo che il motivo viola l’art. 366 n. 6 c.p.c.

La totale mancanza di rinvii a passi della sentenza di cui trattasi impedisce del resto a questa Corte di verificare che cosa potrebbe supportare l’assunto della parte ricorrente.

Il motivo, come s’è detto, risulta non solo meramente assertorio, ma anche inidoneo a spiegare il preteso giudicato.

L’inammissibilità del motivo, proprio in ragione del carattere meramente assertorio e oscuro dell’argomentazione, emerge anche al di là del rilievo che pure potrebbe darsi al principio per cui la rilevabilità del giudicato esterno va coordinata con l'onere di autosufficienza e di specificità dei motivi di ricorso, di modo che la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v.

Cass., n. 2018/13988; Cass., n. 15737/2017).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21097/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1529/2023 depositata il 13/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] avanti la Corte d’Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1297/2022 del Tribunale di Padova, che era stato adito dal Perissinotto per chiedere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali e di quanto pagato all’esito di altro giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, conclusosi con sentenza n. 3391/2019. 1.1. Valga al riguardo precisare che: -) sia il Perissinotto che il [OSCURATO:PERSONA] venivano a suo tempo citati in giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che agiva nei loro confronti rappresentando di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore del Perissinotto, un contratto di compravendita di un'auto d'epoca; -) la società lamentava l’inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte e chiedeva, quindi, la risoluzione contrattuale e la loro condanna in solido alla restituzione dell'acconto sul prezzo di acquisto, a suo tempo versato al rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti; -) all’esito del giudizio di prime cure il solo Perissinotto veniva condannato alla restituzione dell’anticipo sul corrispettivo di vendita, che peraltro non risultava essergli mai stato riversato dal [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno, accessori e spese legali; -) la sentenza veniva quindi impugnata dal Perissinotto avanti alla Corte d’Appello di Venezia, che, pur rigettando il gravame e confermando così la sentenza di primo grado, che aveva visto soccombente il solo Perissinotto, dava atto in motivazione della sussistenza di elementi di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto la trattativa per la vendita della vettura. 2. Proprio sulla base di quanto emerso nel giudizio di appello il Perissinotto conveniva il [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Padova, che ne accoglieva le domande di condanna a titolo di manleva; mentre con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame a sua volta proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ed integralmente riformava la sentenza di prime cure, per cui perveniva a rigettare le domande tutte di pagamento svolte dal Perissinotto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative. Considerato che 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 2909 c.c.”. Lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe violato il principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. in materia di giudicato, dato che avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza Corte d’Appello n. 3391/2019 avesse escluso la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per violazione del contratto di mandato. Sostiene il ricorrente che invece, in quella sentenza, la corte d’appello aveva chiaramente delineato profili di responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandatario con rappresentanza del Perissinotto, a titolo di inadempimento al contratto preliminare di vendita dell’autovettura. 1.1. Il motivo è inammissibile, per manifesta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. In disparte il pur non marginale rilievo per cui nello svolgere le censure il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione dell’impugnata sentenza, che espressamente attribuisce al Perissinotto l’esclusiva responsabilità per inadempimento al contratto di compravendita, il motivo è svolto in maniera solo generica ed assertiva. Invero, si astiene dall’individuare riproducendolo sia direttamente sia indirettamente, in questo secondo caso con specificazione della parte dell’atto cui corrisponde l’indiretta riproduzione, affermazioni della sentenza evocata che dovrebbero integrare, in modo percepibile, il preteso giudicato. Si rileva che ciò che si riproduce della detta sentenza è assolutamente inidoneo in tal senso. Infatti, l’illustrazione si articola come segue: La Corte, precisamente, riconoscendo innanzitutto che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in forza di contratto di mandato (trattenendo per sé a titolo di rimborso la somma ricevuta dall’acquirente in acconto sul prezzo di vendita), ha dato rilievo alla dichiarazione di costui circa l’asserita impossibilità di poter provvedere al passaggio di proprietà del mezzo per fatto e colpa dell’acquirente: “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva fatto pervenire la documentazione necessaria per il trasferimento di proprietà, ossia il certificato della Camera di Commercio relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e di non avere pertanto potuto provvedere all’intestazione della vettura a nome dell’acquirente, anche perché non era stato effettuato il saldo del prezzo.” La Corte ha rilevato, poi, che, le dichiarazioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA] risultavano smentite dalla documentazione versata in atti dalla controparte “Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall’odierna appellata, si ricava che con la comunicazione a mezzo posta elettronica del 25.11.2003 (doc. 2 primo grado appellante) non disconosciuta né contestata nel presente gravame, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al Sig. [OSCURATO:PERSONA] i dati utili ai fini della predisposizione dell’atto di intestazione della vettura”. . Appare di tutta evidenza l’assoluta inidoneità di quanto si è riferito ad evidenziare il preteso giudicato ed è per questo che il motivo viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. La totale mancanza di rinvii a passi della sentenza di cui trattasi impedisce del resto a questa Corte di verificare che cosa potrebbe supportare l’assunto della parte ricorrente. Il motivo, come s’è detto, risulta non solo meramente assertorio, ma anche inidoneo a spiegare il preteso giudicato. L’inammissibilità del motivo, proprio in ragione del carattere meramente assertorio e oscuro dell’argomentazione, emerge anche al di là del rilievo che pure potrebbe darsi al principio per cui la rilevabilità del giudicato esterno va coordinata con l'onere di autosufficienza e di specificità dei motivi di ricorso, di modo che la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. Cass., n. 2018/13988; Cass., n. 15737/2017). 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st