Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑141/08 P
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di assi da stiro originarie della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Artt. 2, n. 7, lett. c), e 20, nn. 4 e 5 — Status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Inchiesta antidumping — Termini concessi alle imprese per presentare osservazioni»
Massime della sentenza
1.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Comunicazione
dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Trasmissione al Consiglio della proposta della [OSCURATO:PERSONA]
di misure definitive meno di dieci giorni dopo la detta comunicazione — Irregolarità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 4 e 5)
2.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuta lo status di impresa operante in economia di mercato violando il termine previsto dall’art. 20,
n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96 — Possibilità di ottenere l’annullamento della detta decisione dimostrando
la mera eventualità di una decisione differente in assenza di tale irregolarità procedurale
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5)
3.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale
— Inchiesta
[Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7, lett. c)]
1.
Per rispettare l’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, quando prevede
un aumento del dazio antidumping rispetto a quello che era previsto nella prima comunicazione finale, ad informarne le imprese
interessate, trasmettendo loro una nuova comunicazione finale, e ad aspettare la scadenza del termine previsto dal n. 5 di
tale disposizione prima di trasmettere la sua proposta di misure definitive al Consiglio, per dare a tali imprese l’occasione
di presentare le loro osservazioni.
Tale interpretazione non solo risulta dal contesto sistematico nel quale si inserisce la detta disposizione, ma si impone
altresì al fine di garantire che le eventuali osservazioni delle parti interessate siano prese in considerazione in modo effettivo
e senza pregiudizio. Infatti, la stessa circostanza che il Consiglio sia già stato adito con una proposta di misure definitive
è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che potrebbero essere tratte da siffatte affermazioni. Infine, le eventuali
difficoltà incontrate dalle istituzioni per rispettare i termini impartiti dal regolamento antidumping di base n. 384/96 non
possono avere la conseguenza che tali termini per la tutela dei diritti della difesa delle imprese interessate siano violati.
Al contrario, compete alle istituzioni, e in particolare alla [OSCURATO:PERSONA], tener conto degli obblighi costituiti dai termini
imposti dal detto regolamento, rispettando al contempo i diritti della difesa di tali imprese.
Tuttavia, l’inosservanza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96
può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista una possibilità che, in ragione di tale irregolarità,
il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire un esito differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa
della ricorrente.
(v. punti 74, 76, 78-79, 81)
2.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare
in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in
mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino
in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere proficuamente il loro punto di vista.
L’osservanza del detto principio riveste un’importanza capitale nel procedimento antidumping. Per ottenere l’annullamento
di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuti l’attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato, adottata
in violazione del termine impartito dall’art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96, l’impresa interessata
non è tenuta a dimostrare che essa avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa
in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale.
(v. punti 83-85, 89, 91, 93-94)
3.
Nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si accorga, nel corso di un procedimento antidumping, che, contrariamente alla sua iniziale
valutazione, un’impresa soddisfa i criteri posti dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, del regolamento antidumping di
base n. 384/96, che le consentono di usufruire dello status di impresa operante in economia di mercato, ne dovrebbe trarre
conseguenze appropriate, assicurando al contempo il rispetto delle garanzie procedurali previste dal detto regolamento.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può ancora modificare la sua posizione quando comprende che i criteri sostanziali stabiliti dalla
detta disposizione erano inizialmente soddisfatti. Infatti, alla luce dei principi di legalità e di buona amministrazione,
l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento antidumping di base non può ricevere un’interpretazione che obblighi
la [OSCURATO:PERSONA] a proporre al Consiglio misure definitive che perpetuerebbero, a danno dell’impresa interessata, un errore
commesso nella valutazione iniziale dei detti criteri sostanziali.
(v. punti 111-112)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
1° ottobre 2009 (
*
)
«Impugnazione – Politica commerciale – Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Cina – Regolamento (CE) n. 384/96 – Artt. 2, n. 7, lett. c), e 20, nn. 4 e 5 – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Inchiesta antidumping – Termini concessi alle imprese per presentare osservazioni»
Nella causa C‑141/08 P,
avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, presentato il 3 aprile 2008,
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cina), rappresentata dall’avv. J.-F. Bellis, avocat, e dal sig. G. Vallera, barrister,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. E. McGovern, barrister, su incarico del sig. B.
O’Connor, solicitor,
convenuto in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. H. van Vliet, T. Scharf e dalla sig.ra K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd
, con sede in Rochdale ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Rovagnate,
rappresentate dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, Rechtsanwälte,
Repubblica italiana
, rappresentata dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in [OSCURATO:PERSONA],
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA] e E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. chiede l’annullamento della sentenza
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T‑206/07, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla
ricorrente e inteso a far annullare il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping
definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie
della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento controverso), nella parte
in cui esso istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.
Contesto normativo
2
Ai fini della determinazione dell’esistenza di un dumping, l’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996,
L 56, pag. 1), come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2117 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo:
il «regolamento di base»), prevede, ai nn. 1‑6, le regole generali circa il metodo di determinazione dell’importo del cosiddetto
«valore normale».
3
L’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base enuncia una regola particolare circa il metodo di determinazione di tale
valore normale per le importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato.
4
Secondo l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, si applicano però le regole generali enunciate ai nn. 1‑6 del detto
articolo per taluni paesi, tra cui la Repubblica popolare cinese, qualora, in base a richieste presentate da uno o più produttori
oggetto dell’inchiesta, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per tale o tali produttori.
5
I criteri e le procedure per stabilire se ciò sia opportuno sono precisati all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di
base. Tale disposizione prevede:
«c) La domanda [presentata ai sensi del n. 7, lett. b)] dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine
al fatto che il produttore opera in condizioni di economia del mercato. Ciò si verifica quando:
– (…)
– le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente
e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,
(…).
Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta,
dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni.
Questo accertamento resta valido durante l’inchiesta».
6
L’art. 20, n. 2 del regolamento di base, intitolato «Divulgazione di informazioni», dispone che le parti possono chiedere
un’informazione finale sui fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive.
I nn. 4 e 5 di tale articolo così recitano:
«4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. [La trasmissione] avviene il più rapidamente possibile e di norma entro
un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo
9, da parte della [OSCURATO:PERSONA] (...). La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della
[OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati
il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine
fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».
Fatti
7
La ricorrente, una società con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Cina), produce ed esporta assi da stiro, in particolare verso l’Unione europea.
8
A seguito di una denuncia depositata dalle società [OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd, [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo:
le «società intervenienti»), la [OSCURATO:PERSONA], in data 4 febbraio 2006, pubblicava un avviso di apertura di un procedimento
antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU C 29,
pag. 2).
9
Il 23 febbraio 2006 la ricorrente presentava una domanda ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base affinché
le fosse riconosciuto lo status di impresa operante in economia di mercato. Nel mese di giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava
verifiche presso la sede della ricorrente e di una società ad essa collegata, per accertare se la ricorrente potesse beneficiare
del detto status e sulla determinazione del valore normale dei prodotti di cui trattasi sul mercato cinese.
10
Con lettera del 11 agosto 2006 la [OSCURATO:PERSONA] informava la ricorrente che considerava che questa non soddisfaceva il criterio
di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base e che non poteva pertanto beneficiare
dello status di impresa operante in economia di mercato. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], i documenti contabili della ricorrente,
come pure le relazioni dei revisori contabili, non erano conformi ai requisiti delle norme contabili internazionali ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le «norme IAS»). Con lettera 15 settembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] replicava alle osservazioni
formulate nella risposta dalla ricorrente e informava quest’ultima della propria decisione di non concederle lo status di
impresa operante in economia di mercato.
11
Il 30 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento (CE) n. 1620/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio
sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 300, pag. 13) (in prosieguo:
il «regolamento provvisorio»).Tale regolamento confermava il rigetto della domanda di status di impresa operante in economia
di mercato della ricorrente e istituiva un dazio provvisorio del 18,1% sulle importazioni di assi da stiro da essa prodotte.
12
Il 1° dicembre 2006 e il 18 gennaio 2007 la ricorrente presentava osservazioni scritte sul regolamento provvisorio, compresa
la questione della determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato. Nel corso di un’audizione presso
la sede della [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2007, presentava altresì osservazioni orali. Successivamente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA]
statistiche ufficiali circa le importazioni cinesi mensili di prodotti siderurgici durante gli anni dal 2004 al 2005.
13
Con lettera del 20 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla ricorrente un documento di informazione finale generale nonché
un documento di informazione finale particolare (in prosieguo, insieme considerati: i «documenti d’informazione finale del
20 febbraio 2007»). Nel primo documento la [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione di concedere alla ricorrente lo status di
impresa operante in economia di mercato e di abbassare di conseguenza il suo margine di dumping definitivo allo 0% considerato
che, alla luce dei nuovi dati e spiegazioni, la sua domanda era plausibile e giustificata.
14
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti considerato, da un lato, che le carenze nelle prassi contabili dell’impresa, rilevate nella fase
delle misure provvisorie, non incidevano in modo significativo sui risultati finanziari ritrascritti nella contabilità e,
dall’altro, che l’incompletezza della contabilità, in primo luogo, non poneva problemi sulle informazioni relative alle vendite
all’esportazione, posto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già accettato questi dati quando era in grado di accertarne l’affidabilità
e, in secondo luogo, non era determinante per quanto riguarda le vendite sul mercato interno poiché queste non erano abbastanza
significative per essere rappresentative. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato quindi che, in presenza di tali circostanze, il valore
normale doveva essere stabilito in base ai costi di produzione, e che il costo dell’acciaio ne costituiva parte essenziale.
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i dati statistici ufficiali cinesi concernenti le importazioni di acciaio,
presentati nel corso del procedimento amministrativo, confermassero l’affidabilità dei dati contabili dell’impresa sul costo
dell’acciaio e permettessero così il calcolo del valore normale in base al valore costruito in Cina.
15
Con lettera del 2 marzo 2007 le società intervenienti all’origine dell’apertura del procedimento antidumping comunicavano
le loro osservazioni circa il documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007. Sostenevano, da un lato, che
la ricorrente non soddisfaceva il criterio di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento
di base e, dall’altro lato, che l’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base ostava a che le istituzioni
modificassero la determinazione dello status di impresa operante in economia di mercato nel corso del procedimento.
16
Il 6 marzo 2007 il comitato consultivo istituito ai sensi dell’art. 15 del regolamento di base (in prosieguo: il «comitato
consultivo») esaminava il documento di lavoro comunicatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2007. Più membri del comitato
consultivo contestavano la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato.
17
Con telefax del 23 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla ricorrente un documento di informazione finale generale riveduto
e un documento di informazione particolare riveduto (in prosieguo, insieme considerati: i «documenti di informazione finali
riveduti del 23 marzo 2007»), dai quali risulta che la [OSCURATO:PERSONA] era ritornata alle sue considerazioni del 20 febbraio 2007,
riguardanti la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato. Essa, infatti, ha rilevato,
in particolare, che la prassi della ricorrente di compensare le entrate e le uscite, e di registrare in forma succinta le
transazioni di vendita nei libri contabili, contrariamente al principio della competenza economica, costituiva una violazione
delle norme IAS, incompatibile con i requisiti di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
18
[OSCURATO:PERSONA], lo stesso giorno, trasmetteva ai membri del comitato consultivo il documento di lavoro finale riveduto per
consultazione. Tale documento veniva approvato dal comitato consultivo il 27 maggio 2007 a conclusione di un procedimento
scritto.
19
Il 29 marzo 2007 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al Consiglio la proposta di misure definitive fondate sul documento di informazione
finale generale riveduto del 23 marzo 2007.
20
Il termine impartito alla ricorrente per presentare osservazioni sui documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007
veniva fissato al 29 marzo 2007. Tale termine veniva prorogato dalla [OSCURATO:PERSONA] su domanda della ricorrente fino al 2 aprile 2007.
21
Il 2 aprile 2007 la ricorrente presentava le sue osservazioni sui detti documenti. In questa occasione contestava la conclusione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale non soddisfaceva le condizioni richieste per la concessione dello status di impresa operante
in economia di mercato e le chiedeva di non adottare la tesi delle società intervenienti, secondo la quale l’ultima frase
dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare la sua decisione iniziale di
non concedere tale status.
22
Con lettera del 4 aprile 2007 la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva confermando le sue conclusioni quanto al fatto che le condizioni richieste
per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato non erano soddisfatte. Essa rilevava peraltro che
la giurisprudenza in materia di valutazione delle domande del detto status non consentiva una nuova valutazione di fatti esauriti
nel passato.
23
Con lettera del 5 aprile 2007 la ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di proporre al Consiglio misure definitive fondate sul
documento d’informazione finale generale del 20 febbraio 2007, in quanto la conclusione riguardante lo status di impresa operante
in economia di mercato, secondo la ricorrente, era fondata su un errore di diritto.
24
Il 23 aprile 2007 il Consiglio adottava il regolamento controverso. Questo istituiva un dazio antidumping definitivo del 18,1%
sulle importazioni di assi da stiro fabbricate dalla ricorrente.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
25
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2007, la ricorrente ha proposto un ricorso
inteso a fare annullare il regolamento controverso nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di
assi da stiro di sua produzione. Lo stesso giorno, ha proposto una domanda di procedimento accelerato che è stata accolta.
Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale sono intervenute, a sostegno delle conclusioni del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA],
le società intervenienti e la Repubblica italiana.
26
Mediante l’impugnata sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente, che era stato fondato su due motivi che
deducevano, rispettivamente, errore di diritto nell’applicazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e violazione
dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, di questo stesso regolamento.
27
A sostegno del primo motivo, la ricorrente aveva dedotto che la sola spiegazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare
l’improvviso cambiamento della sua posizione circa la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato
sarebbe contenuta nella lettera del 4 aprile 2007, dove la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato che la giurisprudenza in materia
di esame delle domande di concessione di un siffatto status non consentiva una nuova valutazione di fatti passati. Orbene,
l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, quale interpretato dalla sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa
T‑138/02, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4347), non escluderebbe assolutamente che la [OSCURATO:PERSONA] possa, in condizioni
quali quelle di cui alla presente fattispecie, modificare la sua iniziale posizione. L’interpretazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA],
in particolare dell’ultima frase di tale disposizione, sarebbe inoltre in contrasto con il principio di buona amministrazione.
La proposta di misure definitive sarebbe, di conseguenza, fondata su una violazione della detta disposizione, il che inficerebbe
anche il regolamento controverso.
28
Nella valutazione del primo motivo il Tribunale, ai punti 42‑50 della sentenza impugnata, ha cercato di verificare se la [OSCURATO:PERSONA]
abbia rivisto la sua proposta contenuta nei documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007, per il motivo che le era
vietato valutare nuovamente fatti passati. A questo proposito, ha constatato innanzitutto che, nel regolamento controverso
e, in particolare, nei ‘considerando’ 12‑14, il rifiuto di modificare la determinazione dello status di impresa operante in
economia di mercato, operata nel regolamento provvisorio, non era motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati,
posto dall’art. 2, n. 7, lett. c), ultima frase, del regolamento di base, ma dalla non conformità della contabilità della
ricorrente alle norme IAS e dall’assenza di nuovi elementi atti ad influire su questa valutazione.
29
Il Tribunale ha quindi osservato che non risultava neppure dai documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007
che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di proporre la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di
mercato fosse motivato dal divieto di valutare nuovamente fatti passati.
30
Il Tribunale ha infine constatato che l’unico documento in cui la [OSCURATO:PERSONA] indica che la giurisprudenza riguardante la
determinazione dello status d’impresa operante in economia di mercato non autorizza una nuova valutazione di fatti passati
è la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2007. Ha però ritenuto, al punto 49 della sentenza impugnata, che da tale lettera
emerga complessivamente che l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’impossibilità di valutare nuovamente fatti passati
ha natura incidentale, dato che l’istituzione ha basato il proprio rifiuto di proporre la concessione dello status d’impresa
operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.
31
Da ciò il Tribunale ha concluso, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’affermazione della ricorrente in base alla quale
la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata, nella fattispecie, su un divieto di valutare nuovamente fatti passati è priva di fondamento
di fatto. Esso ha dichiarato che il primo motivo, per questa ragione, non poteva essere accolto e che la discussione riguardante
l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
era, di conseguenza, irrilevante.
32
Al punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che la circostanza che la motivazione del regolamento controverso
non spieghi sotto che profilo le conclusioni contenute nel documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007
sarebbero infondate, ed il fatto, quand’anche fosse provato, che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito alcuna spiegazione a questo
riguardo non sono di per sé tali da comportare l’illegittimità del regolamento controverso.
33
Per quanto riguarda il secondo motivo, che deduce la violazione dei diritti della difesa e dell’art. 20, n. 5, del regolamento
di base, questo è stato respinto ai punti 63‑76 della sentenza impugnata. La ricorrente aveva sostenuto che una siffatta violazione
risultava dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Consiglio la proposta di misure definitive fondate sul documento
di informazione finale generale riveduto del 23 marzo 2007, sei giorni appena dopo la comunicazione da parte di quest’ultima
alla ricorrente, senza attendere la scadenza del termine di dieci giorni prescritto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di
base e quattro giorni prima della data impartita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente per il deposito delle sue osservazioni.
34
Il Tribunale ha innanzitutto deciso, ai punti 63‑70 della sentenza impugnata, che così procedendo la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente
violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base. Ha tra l’altro giudicato che la trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
della sua proposta al Consiglio non può avvenire prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto da tale disposizione.
Secondo il Tribunale, tale interpretazione si impone alla luce della formulazione dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base
e della necessità di interpretare i nn. 4 e 5 di tale articolo in modo coerente nonché per garantire che le eventuali osservazioni
delle parti interessate siano effettivamente prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ha osservato che la circostanza
stessa che il Consiglio sia stato sin d’allora adito con una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire
sulle conseguenze che da tali osservazioni potrebbero essere tratte.
35
Il Tribunale ha peraltro rilevato, in tale contesto, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad informare le parti interessate della
sua nuova presa di posizione, come descritta nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007. Il Tribunale
ha a questo proposito rilevato che, dato che l’art. 20, n. 4, del regolamento di base fa esplicito riferimento a «fatti e
considerazioni diversi», esso non conferma la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale la sola modifica della
valutazione di elementi di fatto rimasti immutati non richiede alcuna comunicazione alle parti interessate.
36
Ai punti 71‑76 della sentenza impugnata il Tribunale ha tuttavia concluso che la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento
di base non è stata tale da inficiare il contenuto del regolamento controverso e, pertanto, i diritti della difesa della ricorrente
e non può, di conseguenza, implicare l’illegittimità e l’annullamento di tale regolamento. Ha quindi ricordato che la detta
violazione può portare all’annullamento del regolamento controverso solo nei limiti in cui esiste una possibilità che, per
effetto di questa irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso, ledendo così
concretamente i diritti della difesa della ricorrente.
37
Il Tribunale ha a questo proposito constatato che, relativamente alla questione della determinazione dello status di impresa
operante in economia di mercato, dal fascicolo non risulta che i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007
abbiano contenuto nuovi elementi di fatto, non ancora portati a conoscenza della ricorrente. Ha osservato che, in tali documenti,
la [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto informato la ricorrente della sua intenzione di rivedere la sua precedente posizione e quindi di
mantenere la decisione inizialmente adottata il 15 settembre 2006 e applicata nel regolamento provvisorio. Orbene, la ricorrente
avrebbe già avuto occasione, nel corso di una fase anteriore del procedimento amministrativo, di esprimersi sulla posizione
presentata ex novo nei detti documenti.
38
Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla ricorrente nella lettera del 2 aprile 2007, relative all’applicazione
dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
al punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che queste non erano, in ogni caso, tali da incidere sul contenuto
di tale regolamento dato che, come accertato nell’ambito del primo motivo, il rifiuto di concedere lo status di impresa operante
in economia di mercato era basato sull’applicazione dei criteri sostanziali.
Sull’impugnazione
39
La ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di accogliere le sue conclusioni formulate dinanzi al
Tribunale, cioè annullare il regolamento controverso nella misura in cui si applica alla ricorrente.
40
Il Consiglio, le società intervenienti e la Repubblica italiana concludono per il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]
chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo.
41
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente invoca due motivi che deducono, rispettivamente, l’erronea valutazione dell’importanza
della dissertazione circa l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base derivante da uno snaturamento
manifesto dei documenti versati agli atti nonché da una conclusione inesatta circa l’effetto della violazione dell’art. 20,
n. 5, di tale regolamento.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
42
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha risposto al primo motivo di annullamento che ha respinto
sulla base di una constatazione manifestamente in contrasto con i documenti versati agli atti, cioè che la discussione circa
l’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e del punto 44 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
era priva di pertinenza ai fini della presente causa.
43
La prima parte di tale motivo deduce che, dato che l’inesattezza materiale della detta constatazione risulterebbe dai documenti
versati agli atti e, in particolare, dalle memorie del Consiglio e della Repubblica italiana, il Tribunale sarebbe incorso
in errore di diritto.
44
Il Consiglio stesso avrebbe così riconosciuto che proprio perché la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le condizioni necessarie
per modificare la soluzione inizialmente accolta, quali esposte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, non erano
riunite, essa è ritornata a tale decisione. La Repubblica italiana avrebbe altresì confermato che la questione dell’interpretazione
dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base alla luce della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
ha effettivamente svolto un ruolo determinante nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] di proporre misure definitive fondate sulla
sua posizione iniziale. Alla luce di quanto sopra e in assenza di elementi di fatto nuovi nei documenti di informazione finale
riveduti del 23 marzo 2007, assenza rilevata dal Tribunale stesso al punto 72 della sentenza impugnata, la constatazione,
da parte del Tribunale, secondo cui la detta questione avrebbe presentato unicamente «carattere incidentale» sarebbe manifestamente
erronea.
45
Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che pertanto a torto il Tribunale ha rifiutato di pronunciarsi
sulla detta questione.
46
Il Consiglio ritiene che il primo motivo di impugnazione, in ragione del suo carattere selettivo, sia inidoneo a mettere in
dubbio la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Le constatazioni operate dalla ricorrente a tale riguardo, infatti,
non prenderebbero in considerazione tutti gli elementi versati agli atti e ometterebbero in particolare di fare riferimento
ai tre testi sui quali il Tribunale si è basato. Il controricorso presentato dal Consiglio nel corso del procedimento dinanzi
al Tribunale non conterrebbe del resto alcun elemento di prova. Il Consiglio contesta inoltre che l’interpretazione dell’art. 2,
n. 7, lett. c), del regolamento di base abbia avuto ripercussioni rilevanti nel caso di specie, dal momento che ogni interpretazione
sarebbe approdata al medesimo risultato. In ogni modo, il fatto che l’interpretazione abbia o non abbia avuto ripercussioni
rilevanti non consentirebbe di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’argomento secondo cui essa era tenuta a non modificare
la sua decisione iniziale.
47
[OSCURATO:PERSONA] si interroga sulla forza probatoria delle osservazioni del Consiglio e della Repubblica italiana fatte in tale
contesto, essendo questi dei terzi e quindi non nella posizione di giudicare i motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritornare
alla sua posizione iniziale. Ad ogni modo, tali osservazioni non dimostrerebbero che il Tribunale ha snaturato gli elementi
di prova. Infatti la [OSCURATO:PERSONA], all’atto della sua decisione di ritornare alla sua posizione iniziale, avrebbe preso in
considerazione i nuovi elementi forniti dalla ricorrente, ma avrebbe concluso, alla luce di tutte le reazioni considerate
nel loro insieme, che, nonostante tali elementi, lo status di impresa operante in economia di mercato non poteva essere concesso
in considerazione delle carenza sostanziali nella contabilità della ricorrente. Pertanto, la proposta di misure definitive
sarebbe stata fondata non già su un divieto di modificare il rifiuto iniziale di tale status, ma sulla conclusione che la
ricorrente non soddisfaceva i criteri sostanziali applicabili. [OSCURATO:PERSONA] afferma che avrebbe modificato la propria decisione
iniziale se fosse stata convinta che la ricorrente aveva apportato nuovi elementi che giustificassero la concessione del detto
status.
48
La Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha correttamente giudicato che non vi erano fatti nuovi o documenti nuovi
tali da giustificare che la [OSCURATO:PERSONA] cambiasse la sua decisione iniziale circa la concessione dello status di impresa operante
in economia di mercato. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe soltanto fondato la sua convinzione, che l’ha indotta a confermare
tale decisione iniziale, non solo sul divieto di cambiare parere, ma anche sul fatto preponderante che le gravi irregolarità
che erano state constatate non potevano essere sanate da nuovi elementi di prova. La lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2007
rendeva ampiamente conto delle numerose ragioni che hanno indotto tale istituzione a confermare la sua decisione iniziale.
Il fatto che nella specie le condizioni che consentono eccezionalmente alla [OSCURATO:PERSONA] di cambiare la sua posizione circa
la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato non siano riunite sarebbe stato soltanto una di tali
ragioni.
49
Le società intervenienti sostengono che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato
che il Tribunale ha deformato le prove che gli sono state sottoposte. La ricorrente in particolare non arriverebbe a confutare
l’approfondita valutazione da parte del Tribunale dei documenti pertinenti, il che sarebbe sufficiente a respingere il primo
motivo. Del resto, né le memorie del Consiglio e della Repubblica italiana presentate dinanzi al Tribunale, né il punto 72
della sentenza impugnata cui la ricorrente fa riferimento suffragherebbero le conclusioni che questa cerca di trarne. In subordine,
le società intervenienti sostengono che l’interpretazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, suggerita dalla
ricorrente, è errata.
Giudizio della Corte
50
Il primo motivo invocato dalla ricorrente, con il quale questa sostiene che il Tribunale ha a torto ritenuto di non dover
dirimere la questione circa l’interpretazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, riposa
sull’affermazione secondo la quale il Tribunale ha snaturato i documenti versati agli atti per giungere alla conclusione che,
nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata sul divieto di valutare nuovamente fatti passati e che la dissertazione sulla
detta questione è, di conseguenza, priva di pertinenza.
51
Si deve rilevare che il Tribunale si è a tal proposito basato sui ‘considerando’ 12‑14 del regolamento controverso, sui documenti
di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 nonché sulla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 2007.
52
Per quanto riguarda il regolamento controverso nonché i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, il Tribunale
ha rilevato, ai punti 43-45 della sentenza impugnata, che da questi non risulta che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di proporre
la concessione alla ricorrente dello status di impresa operante in economia di mercato fosse motivato dal divieto di valutare
nuovamente fatti passati. Il Tribunale ha in particolare osservato, in questo contesto, che tali documenti giustificavano
il rifiuto del detto status in ragione della non conformità delle pratiche contabili della ricorrente alle norme IAS, e si
basavano pertanto su un criterio sostanziale. Tali constatazioni non sono state messe in discussione dalla ricorrente.
53
Per quanto riguarda la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2007, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata il Tribunale
ha constatato che questa fa effettivamente riferimento alla giurisprudenza del Tribunale che vieta una nuova valutazione di
fatti passati. Il Tribunale ha però egualmente rilevato, al punto 48 della detta sentenza, che, in tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA]
ha fondato il suo rifiuto di riconoscere lo status di impresa operante in un’economia di mercato sul fatto che, da un lato,
i conti della ricorrente non rispettavano le norme IAS e, dall’altro, le informazioni circa il prezzo dell’acciaio non consentivano
una riconsiderazione delle carenze constatate in tali conti.
54
La ricorrente non contesta tali constatazioni, ma non condivide la valutazione, operata sulla loro base dal Tribunale al punto
49 della sentenza impugnata, secondo cui da detta lettera, considerata globalmente, risulta che l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA]
relativa all’impossibilità di riconsiderare fatti passati è di natura incidentale, poiché l’istituzione ha basato il suo rifiuto
di proporre la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato su una valutazione della conformità della
ricorrente ai criteri sostanziali applicabili.
55
Così operando, chiede alla Corte di voler sostituire la propria valutazione a quella operata dal Tribunale.
56
Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti,
salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati
sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento
degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (v. sentenze
11 febbraio 1999, causa C-390/05 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-769, punto 29; 15 giugno 2000, causa
C-237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punto 35, nonché 23 aprile 2009, causa C-425/07 P,
AEPI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3205, punto 44).
57
Nei limiti in cui la ricorrente deduce lo snaturamento della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2007, occorre rilevare
che non si può addebitare al Tribunale di averne snaturato il contenuto. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale
nei paragrafi 77 e 78 delle sue conclusioni, anche se sarebbe possibile interpretare la detta lettera nel senso proposto dalla
ricorrente, è tuttavia giocoforza constatare che una siffatta interpretazione non è l’unica conclusione che possa trarsi dal
suo testo.
58
Del resto, la Corte non può attestarsi sulla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la sola possibile spiegazione per
il cambiamento di posizione della [OSCURATO:PERSONA] è che tale istituzione si è lasciata convincere dagli argomenti proposti dalle
società intervenienti e da taluni Stati membri in seno al comitato antidumping, i quali avevano sostenuto che l’ultima frase
dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base non consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare la sua decisione iniziale
di non attribuire alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato.
59
Come constatato dal Tribunale al punto 14 della sentenza impugnata, le società intervenienti si sono fondate, nelle loro osservazioni
circa il documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007, presentate con lettera 2 marzo 2007, soprattutto
sull’argomento secondo il quale la ricorrente non rispondeva al criterio sostanziale contemplato dall’art. 2, n. 7, lett. c),
primo comma, secondo trattino, del regolamento di base.
60
Dalla detta lettera risulta infatti che le società intervenienti hanno in particolare dedotto che tale criterio dev’essere
interpretato restrittivamente e che per la sua valutazione è irrilevante se le carenze nella contabilità della ricorrente,
che non sarebbero state da essa contestate e che costituirebbero sotto più aspetti una violazione delle norme IAS, abbiano
effettivamente inciso sul risultato della contabilità. Hanno inoltre sostenuto che le spiegazioni della ricorrente a tal riguardo
non sono comunque corrette e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito spiegazioni circa la ragione per la quale le accetta. Infine,
hanno affermato che la prova del prezzo delle importazioni cinesi di acciaio è priva di pertinenza circa la questione se la
contabilità della ricorrente fosse conforme alle norme IAS e che comunque questa utilizzava essenzialmente ed esclusivamente
acciaio nazionale.
61
[OSCURATO:PERSONA], nella memoria di intervento presentata al Tribunale, ha spiegato che, a seguito delle osservazioni delle società
intervenienti e delle perplessità espresse da taluni Stati membri circa l’idea di concedere alla ricorrente lo status di impresa
operante in economia di mercato sulla base delle cifre da questa fornite sul prezzo dell’acciaio importato dalla Cina, ha
proseguito la sua riflessione. Alla luce di tali reazioni, è pervenuta alla conclusione che, stanti le carenze rilevate nella
contabilità della ricorrente, le dette cifre non potevano indurla a ritenere che il criterio contemplato dall’art. 2, n. 7,
lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base fosse soddisfatto e che pertanto fosse inevitabile rifiutare
il detto status alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sottolineato, in tale contesto, che non si considerava assolutamente
obbligata a proporre al Consiglio misure che sapeva errate e che riteneva che la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio non potesse
essere letta nel senso che impone una siffatta restrizione.
62
Ciò considerato, sulla base dei documenti versati agli atti il Tribunale poteva concludere che, contrariamente a quanto suggerito
dalla ricorrente, il cambiamento di posizione della [OSCURATO:PERSONA] tra, da un lato, i documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007
e, dall’altro, i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, non era motivato dal divieto di cambiare la
decisione iniziale di rifiutare alla ricorrente il detto status, ma da considerazioni attinenti all’interpretazione del criterio
sostanziale contemplato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base.
63
Del resto, tale constatazione non è inficiata dalla tesi della ricorrente secondo la quale il tenore delle osservazioni esposte
in primo grado dal Consiglio e dal governo italiano dimostrerebbero che il detto cambiamento di posizione era motivato dal
divieto di cambiare la decisione iniziale. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 79 e 80 delle sue conclusioni,
ammesso che tali osservazioni possano essere qualificate «elementi di prova», resta ciò non di meno che altri elementi versati
agli atti, in particolare le memorie di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, stanno ad indicare il
contrario di ciò che, secondo la ricorrente, risulterebbe dalle dette osservazioni. Tenuto conto del fatto che le osservazioni
del Consiglio e della Repubblica italiana non hanno forza probatoria assoluta e che il Tribunale deve procedere ad una valutazione
globale di tutti gli elementi versati agli atti, non può addebitarsi a quest’ultimo di aver snaturato tali elementi per aver
in sostanza accolto la spiegazione che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha dato circa il suo cambiamento di posizione, invece di quella
asseritamente suggerita dalle parti che sono terze nel processo decisionale interno della [OSCURATO:PERSONA].
64
Di conseguenza, non può rimproverarsi al Tribunale di avere snaturato i documenti versati agli atti giudicando che farebbe
difetto nel merito l’affermazione della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe nella specie basata su un divieto
di riconsiderare fatti passati.
65
Da quanto precede consegue che il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
66
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che la violazione dei suoi diritti
della difesa, da essa rilevata, non può comportare l’annullamento del regolamento controverso in quanto non sarebbe comunque
esistita alcuna possibilità che il procedimento amministrativo sfociasse in un differente risultato. Infatti, poiché la questione
dell’interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base avrebbe presentato non già un carattere incidentale,
bensì sostanziale, la detta violazione avrebbe privato la ricorrente della possibilità di dimostrare alla [OSCURATO:PERSONA] che
l’interpretazione da quest’ultima operata era errata e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva tutto il diritto di proporre al Consiglio
misure definitive basate sulle conclusioni del documento di informazione finale generale del 20 febbraio 2007. La situazione
della ricorrente ne avrebbe così in concreto risentito in quanto essa sarebbe stata privata della possibilità che il procedimento
amministrativo sfociasse in un risultato radicalmente differente.
67
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle società intervenienti e dalla Repubblica italiana, approva la conclusione
del Tribunale secondo cui la violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non doveva portare all’annullamento del
regolamento controverso dato che, nella specie, i diritti della difesa della ricorrente non sarebbero stati violati.
68
Secondo tali parti, il secondo motivo di impugnazione riposa su premesse inesatte, in particolare sul fatto che la ricorrente
avrebbe potuto presentare nuovi argomenti che avrebbero potuto far cambiare parere alla [OSCURATO:PERSONA], che la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] di ritornare alla sua posizione iniziale era motivata dal divieto di modificare tale posizione e che il Tribunale
ha constatato una violazione dei diritti della difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] trae da ciò la conclusione che il secondo
motivo è irricevibile e inoperante. Le società intervenienti sostengono che tale motivo è manifestamente irricevibile o infondato
lamentando, inoltre, che la ricorrente non identifica la determinazione che contesta nella sentenza impugnata e non precisa
chiaramente l’errore di diritto che addebita al Tribunale.
69
Il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, le società intervenienti contestano al contempo l’interpretazione data dal Tribunale
all’art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento di base, secondo cui quest’ultimo imporrebbe comunque un termine di dieci giorni per
la presentazione di osservazioni qualora la [OSCURATO:PERSONA] fondasse la sua decisione su fatti e considerazioni che differiscono
da quelli menzionati nell’informazione finale. Una siffatta interpretazione non deriverebbe, in particolare, dalla formulazione
dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base, sarebbe sproporzionata e comporterebbe difficoltà pratiche considerevoli per
la [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei termini formali imposti da tale regolamento.
70
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che i documenti d’informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 costituiscono, in
sostanza, una «comunicazione» ai sensi dell’art. 20, n. 4, del regolamento di base e non un’informazione finale ai sensi del
n. 5 del detto articolo, il che ha come conseguenza che il termine imposto da tale art. 20 non è applicabile.
71
Il Consiglio sostiene peraltro che il diritto generale della difesa continua ad applicarsi indipendentemente dall’interpretazione
da attribuire all’art. 20, n. 5, del regolamento di base e che il termine imposto da tale diritto dipende dalle circostanze
della specie. Orbene, un termine di dieci giorni a partire dalla notifica, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei fatti e delle considerazioni
che differiscono da quelli menzionati nell’informazione finale non sarebbe sempre necessario per garantire il rispetto dei
diritti della difesa.
Giudizio della Corte
72
Il secondo motivo d’impugnazione si dirige avverso la conclusione del Tribunale di cui al punto 76 della sentenza impugnata,
secondo cui la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base non è stata tale da incidere
sul contenuto del regolamento controverso né, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente.
73
Si deve in limine constatare che, contrariamente a quanto sostenuto, in particolare, dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], il
Tribunale non è incorso in errore di diritto giudicando, al punto 70 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente
violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base trasmettendo al Consiglio la sua proposta di misure definitive solo sei giorni
dopo aver trasmesso alla ricorrente i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, e quindi prima della scadenza
del termine di dieci giorni impartito da tale disposizione.
74
Giustamente il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] era nella specie tenuta ad informare la ricorrente della sua nuova
posizione, quale esposta nei documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, e che, trasmettendo tali documenti,
doveva rispettare il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
75
A questo proposito è giocoforza innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto fanno intendere la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio,
nella specie non si pone la questione se ogni adattamento di origine minore di un’informazione finale debba essere egualmente
qualificato come una siffatta «informazione» ai sensi della detta disposizione, che richiede il rispetto del termine da questa
impartita.
76
In questo contesto basta constatare che, nella specie, non si tratta di un siffatto adattamento di ordine minore, bensì di
un cambiamento di posizione fondamentale della [OSCURATO:PERSONA] tra la comunicazione dei documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007
e la comunicazione di quelli del 23 marzo del medesimo anno, cambiamento che aveva già conseguenze importanti per la ricorrente
implicando, in particolare, la proposta di un dazio antidumping definitivo del 18,1% invece dello 0%, come previsto dalla
prima informazione finale.
77
Quindi il Tribunale ha giustamente giudicato che, dato che trova applicazione l’art. 20, n. 5, del regolamento di base, la
[OSCURATO:PERSONA] non può trasmettere la sua proposta finale al Consiglio prima della scadenza del termine previsto da tale disposizione.
78
Come sottolineato dal Tribunale, tale interpretazione non solo risulta dal contesto sistematico nel quale si inserisce la
detta disposizione, ma si impone altresì al fine di garantire che le eventuali osservazioni delle parti interessate siano
prese in considerazione in modo effettivo e senza pregiudizio. Infatti, la stessa circostanza che il Consiglio sia già stato
adito con una proposta di misure definitive è, di per sé, tale da influire sulle conseguenze che potrebbero essere tratte
da siffatte affermazioni.
79
Infine, le eventuali difficoltà incontrate dalle istituzioni per rispettare i termini impartiti dal regolamento di base non
possono avere la conseguenza che siano violati i termini previsti da tale regolamento per tutelare i diritti della difesa
delle imprese interessate. Al contrario, compete a tali istituzioni e, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA], tener conto degli
obblighi costituiti dai termini imposti dal detto regolamento, rispettando al contempo i diritti della difesa di tali imprese.
80
Del resto, si deve osservare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] stessa aveva impartito un termine di dieci giorni alla ricorrente,
al quale non può contravvenire senza violare il principio di buona amministrazione.
81
Per quanto riguarda gli argomenti invocati dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo, si deve di primo acchito constatare
che giustamente il Tribunale, al punto 71 della sentenza impugnata, ha giudicato che il mancato rispetto del termine di dieci
giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base può portare all’annullamento del regolamento controverso solo
in quanto esista una possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire
un esito differente, ledendo così in concreto i diritti della difesa della ricorrente (v., in questo senso, sentenze 10 luglio 1980,
causa 30/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2229, punto 26; 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
detta «Tubemeuse», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 48, e 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10821,
punto 31).
82
Dato che la ricorrente sostiene tuttavia che il Tribunale è incorso in errore di diritto nell’applicazione di tale giurisprudenza,
si deve esaminare se questo potesse, sulla base della motivazione contenuta ai punti 72-75 della sentenza impugnata, giungere
alla conclusione che, nella specie, i diritti della difesa della ricorrente non sono stati violati.
83
Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti
di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario
che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio
impone che i destinatari delle decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione
di far conoscere utilmente il loro punto di vista (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5373, punto 21; 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7183, punto 36,
nonché 9 giugno 2005, causa C-287/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5093, punto 37)
84
Come risulta dalle constatazioni operate dal Tribunale, la ricorrente, nella lettera 2 aprile 2007 con la quale ha presentato
le sue osservazioni sui documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007, ha presentato argomenti relativi sia
alla questione se essa integrasse il criterio sostanziale enunciato all’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino,
del regolamento di base, sia alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legalmente vincolata, alla luce dell’ultima frase di tale
art. 2, n. 7, lett. c), dal suo iniziale rifiuto di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato.
85
È peraltro pacifico che, nonostante che la detta lettera sia stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartito
dall’art. 20, n. 5, del regolamento di base, quest’ultima, in ragione del mancato rispetto di tale termine, non era a conoscenza
del contenuto di tale lettera al momento in cui ha trasmesso la proposta di misure definitive al Consiglio.
86
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti invocati nella detta lettera relativi al criterio materiale enunciato dall’art. 2,
n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di base, il Tribunale, ai punti 72-74 della sentenza impugnata,
ha giudicato che tali argomenti non erano tali da incidere sul contenuto del regolamento controverso per tre ragioni.
87
In primo luogo, dagli atti non risulterebbe che i documenti di informazione finale riveduti del 23 marzo 2007 abbiano presentato
elementi di fatto nuovi che non erano stati già portati a conoscenza della ricorrente. Inoltre, la ricorrente avrebbe avuto
occasione, nel corso di una fase precedente del procedimento amministrativo, di esprimersi sulla posizione presentata ex novo
nei detti documenti. Infine, dalla lettera 2 aprile 2007 non risulterebbe che la ricorrente abbia presentato nuovi argomenti
in risposta alla presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA].
88
Orbene, è d’obbligo constatare che tali ragioni non sono di per sé sufficienti ad escludere la possibilità che il procedimento
amministrativo sfociasse in un risultato diverso qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse venuta a conoscenza della lettera 2 aprile 2007
prima della trasmissione al Consiglio della sua proposta di misure definitive.
89
A questo proposito si deve in particolare osservare che, come rilevato al punto 61 della presente sentenza, nella sua memoria
di intervento presentata al Tribunale la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di aver riveduto la sua decisione, considerata nei
documenti di informazione finale del 20 febbraio 2007, di attribuire alla ricorrente lo status di impresa operante in economia
di mercato, unicamente in seguito alle osservazioni delle società intervenienti e di taluni Stati membri.
90
È pertanto pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconsiderato tale decisione non tanto per i motivi che già giustificavano il suo
rifiuto iniziale di concedere il detto status alla ricorrente, ma alla luce degli argomenti che le sono stati sottoposti dalle
società intervenienti e da taluni Stati membri. È altresì pacifico che tali argomenti erano in particolare intesi a dimostrare
che le osservazioni e i documenti sottoposti dalla ricorrente non avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a modificare il
suo rifiuto iniziale di concedere il detto status.
91
Ciò considerato, non può affermarsi sulla base della motivazione contenuta nei punti 72-74 della sentenza impugnata che non
siano stati in concreto lesi i diritti della difesa della ricorrente per il fatto che questa non è stata posta in condizione
di fare proficuamente conoscere il proprio punto di vista sulle questioni sollevate dai detti argomenti e, in particolare,
sulla questione se, nonostante talune carenze nella contabilità della ricorrente, potesse esserle attribuito lo status di
impresa operante in economia di mercato in virtù delle cifre relative al prezzo dell’acciaio importato in Cina che aveva fornito
nel corso del procedimento amministrativo.
92
In particolare, tenuto conto dello svolgimento di tale procedimento e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già a due riprese
mutato la sua posizione in ragione delle osservazioni sottopostele dalle parti interessate, non può escludersi che questa
avrebbe modificato ancora una volta la sua posizione in ragione degli argomenti dedotti dalla ricorrente nella lettera 2 aprile
2007 sull’importanza da attribuire alle irregolarità contabili accertate nonché alle conseguenze che dovevano essere tratte
dalle informazioni sul prezzo delle importazioni d’acciaio.
93
A questo proposito si deve sottolineare che il rispetto dei diritti della difesa riveste importanza capitale in procedimenti
quali quelli di specie (v., in questo senso, sentenze 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al‑[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-3187, punti 15-17, e, per analogia, 21 settembre 2006, causa C-113/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8831,
punto 55).
94
Si deve peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si può obbligare la ricorrente a dimostrare che
la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa
in quanto la ricorrente avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
95
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti invocati dalla ricorrente nella medesima lettera 2 aprile 2007, relativi
alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse vincolata per legge, alla luce dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento
di base, dal suo rifiuto iniziale di concedere lo status di impresa operante in economia di mercato, al punto 75 della sentenza
impugnata il Tribunale ha ritenuto che tali argomenti non fossero, comunque, tali da influire sul contenuto del regolamento
controverso, in quanto il rifiuto di concedere tale status era basato sull’applicazione del criterio sostanziale.
96
Orbene, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sul criterio sostanziale dell’art. 7, n. 2, lett. c), primo comma,
secondo trattino, del regolamento di base per rifiutare il detto status nei documenti di informazione finale riveduti del
23 marzo 2007 non è sufficiente a escludere la possibilità che gli argomenti relativi all’interpretazione dell’ultima frase
di tale art. 2, n. 7, lett. c), argomenti che la ricorrente ha avuto occasione di invocare per la prima volta nella detta
lettera, potessero influire sul contenuto della proposta di misure definitive.
97
Infatti, poiché, come rilevato al punto 92 della presente sentenza, non può escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato
ancora una volta la sua posizione in seguito alle osservazioni relative al criterio sostanziale presentate dalla ricorrente
nella lettera 2 aprile 2007, la questione se tale istituzione avrebbe ancora potuto modificare la sua iniziale decisione di
rifiuto nonostante la formulazione dell’ultima frase dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base rivestiva particolare
importanza.
98
Quindi, anche se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse infine convinta che la ricorrente soddisfaceva il detto criterio materiale, avrebbe
potuto proporre di attribuirle lo status di impresa operante in economia di mercato unicamente qualora fosse stata persuasa
che, contrariamente a quanto sostenevano taluni Stati membri e le società intervenienti, non era vincolata per legge dal suo
rifiuto iniziale di concedere il detto status.
99
Peraltro, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, la pertinenza della detta
questione non è in alcun modo inficiata dalla constatazione operata ai punti 48 e 49 della medesima sentenza secondo cui l’osservazione
della [OSCURATO:PERSONA] nella lettera del 4 aprile 2007 circa l’asserita impossibilità di modificare la sua decisione iniziale che
nega alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato era solo di natura incidentale.
100
Certamente, come il Tribunale ha potuto constatare al punto 50 della sentenza impugnata, la detta constatazione consentiva
di confutare il primo motivo di ricorso, che era basato sulla premessa che la [OSCURATO:PERSONA] era ritornata alla sua decisione
iniziale di rifiuto del detto status per il motivo che le era vietato modificare tale decisione.
101
Per contro, la detta constatazione non era sufficiente a dimostrare, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, che i diritti
della difesa della ricorrente non erano stati pregiudicati dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
102
Infatti, come rilevato al punto 78 della presente sentenza, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adito il Consiglio con
una proposta di misure definitive prima di aver ricevuto le osservazioni della ricorrente nella lettera del 2 aprile 2007
è idonea ad influire sulla conseguenza che essa poteva ancora trarre da tali osservazioni. Se la [OSCURATO:PERSONA] fosse venuta
a conoscenza di tali osservazioni prima di fare la sua proposta di misure definitive, il suo margine di manovre nella valutazione
di queste sarebbe stato più ampio ed essa sarebbe potuta pervenire ad altre conclusioni, anche per quanto riguarda la questione
se le fosse consentito o meno di modificare la sua decisione iniziale di negare alla ricorrente la concessione dello status
di impresa operante in economia di mercato.
103
È giocoforza constatare che, in tali condizioni, il Tribunale non poteva limitarsi, così come operato al punto 75 della sentenza
impugnata, a rinviare ai punti 48 e 49 della stessa e quindi al contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 4 aprile 2007. Infatti,
poiché tale lettera è stata redatta solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già trasmesso al Consiglio la sua proposta di misure
definitive e quindi dopo che aveva violato l’art. 20, n. 5, del regolamento di base, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare
se il contenuto di tale proposta e di tale lettera avrebbe potuto essere differente in assenza della violazione di tale disposizione.
104
Da tutto quanto precede consegue che il Tribunale non poteva escludere, basandosi sui punti 72-75 della sentenza impugnata,
che la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base fosse stata tale da incidere sul
contenuto del regolamento controverso e, pertanto, sui diritti della difesa della ricorrente. Dal momento che il Tribunale
è quindi incorso in errore di diritto, il secondo motivo di ricorso dev’essere accolto.
105
Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della
difesa della ricorrente non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
106
Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento
della sentenza del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
In questa fattispecie si verifica tale situazione.
107
Come è stato rilevato al punto 81 della presente sentenza, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20,
n. 5, del regolamento di base può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista la possibilità
che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente, ledendo
così in concreto i diritti della difesa della ricorrente.
108
Si deve pertanto esaminare se l’esistenza di una siffatta possibilità possa essere esclusa nella specie.
109
Così sarebbe se, anche nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata convinta dalla lettera del 2 aprile 2007 che la ricorrente
integrava il criterio sostanziale enunciato dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, secondo trattino, del regolamento di
base, le fosse stato vietato, in forza dell’ultima frase di tale art. 2, n. 7, lett. c), di modificare la sua decisione iniziale
di negare alla ricorrente la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato.
110
L’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base dispone nelle sue ultime due frasi che la questione se il produttore integri
i criteri materiali posti da tale disposizione deve essere risolta entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta e che tale accertamento
resta valido durante l’inchiesta.
111
Orbene, alla luce dei principi di legalità e di buona amministrazione, tale disposizione non può ricevere un’interpretazione
che obblighi la [OSCURATO:PERSONA] a proporre al Consiglio misure definitive che perpetuerebbero, a danno dell’impresa interessata,
un errore commesso nella valutazione iniziale dei detti criteri sostanziali.
112
Quindi, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si accorga, nel corso dell’inchiesta, che, contrariamente alla sua iniziale valutazione,
un’impresa soddisfa i criteri posti dall’art. 2, n. 7, lett. c), primo comma, del regolamento di base, ne dovrebbe trarre
conseguenze appropriate, assicurando al contempo il rispetto delle garanzie procedurali previste dal regolamento di base.
113
Da ciò consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ancora modificare la sua posizione a seguito della lettera della ricorrente
del 2 aprile 2007.
114
Dal momento che non può escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto al Consiglio misure definitive più favorevoli per la
ricorrente se fosse venuta a conoscenza del contenuto della detta lettera e che, in questo caso, in Consiglio avrebbe seguito
tale proposta, è giocoforza constatare che il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 20, n. 5, del
regolamento di base, a causa del quale la [OSCURATO:PERSONA] non è venuta a conoscenza di tale contenuto in tempo utile, si è ripercosso
in concreto sui diritti della difesa della ricorrente.
115
Il regolamento controverso deve essere pertanto annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni
di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.
Sulle spese
116
A tenore dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente
decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
117
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ha chiesto la
condanna del Consiglio, quest’ultimo, rimasto soccombente, va condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
118
L’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, pur esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
di tale regolamento, prevede al primo comma che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie
spese. Conformemente a tale disposizione, si deve decidere che la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie
spese. In forza del terzo comma del medesimo paragrafo, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato
o da un’istituzione sopporti le proprie spese. In applicazione di tali disposizioni, si deve decidere che le spese sostenute
dalle società intervenienti restano a loro carico.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio
22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della
Comunità europea.
2)
Il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese
e dell’Ucraina, è annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte
dalle [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.
4)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, la [OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la Repubblica
italiana sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.