CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 8266/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 47, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] srl in concordato preventivo, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] domiciliato, ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso il decreto del Tribunale di Ancona nr. 8738/2019, depositato in data 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Ancona, con decreto del 12/12/2019, ha rigettato i reclami riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA] contro il decreto del Giudice delegato che, nell’ambito della procedura del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] srl, omologato con decreto del 18/7/2013, in accoglimento delle osservazioni del Comune di Falconara e recepite dal [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la modifica del precedente piano di riparto e avverso il nuovo provvedimento di riparto elaborato dal liquidatore giudiziario. 1 1 I giudici marchigiani rilevavano che la pretesa vantata dal Comune di Falconara per Cosap sul complesso immobiliare liquidato era insorta dopo il decreto di omologa e si riferiva a spese necessarie e connaturate alla gestione del cespite oggetto di vendita coattiva,sicché aveva natura di credito prededucibile. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il Comune di Falconara e il concordato preventivo hanno svolto difese con controricorso. Tutte le pa r t i hanno deposi t a t o memoria ex art 308 bis cpc [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2770 c.c. in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 c . p . c . , contesta la prededucibilità del credito vantato dall’amministrazione per Imu e Cosap, non potendosi considerare il pagamento di tali imposte come spesa conservativa dell’immobile e afferma la loro collocazione in privilegio generale ex art.2778 nr 20 c . c. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 bis e 111 ter l.fall., in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto che nella procedura concordataria solo i crediti fiscali sorti anteriormente all’apertura della procedura, in quanto concorsuali, partecipano al riparto. 2 Va rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso straordinario ex art 111 Cost.2.1 Secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014). Ciò in quanto l’art.111 Cost., nel definire "sentenza" il provvedimento avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, non va interpretato in senso formale - basandosi cioè sulla forma del provvedimento - bensì sostanziale: in tal senso il rimedio deve ritenersi esperibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però e appunto , i caratteri della decisorietà e della definitività. E che, dunque, se fosse sottratto ad ogni impugnazione, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr. ex multis, S.U. n. 3073/2003; 3452/2015 e 8968/2015). 2.2 Con riferimento alla specifica materia delle procedure concorsuali, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente e secondo cui da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività (Cass. civ. sez. 1, n. 12265 del 14 giugno 2016; in senso conforme Cass. civ. sez. I n. 22122 dell'11 settembre 2018, con riferimento a domanda di restituzione delle somme accantonate per il soddisfacimento dei creditori irreperibili)“ (cfr. Cass 33225/2019). 2.3 Il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. S.U. 24068/2019) si riferisce all’impugnazione di un riparto parziale predisposto dal curatore in ambito fallimentare, dove è prevista una apposita regolamentazione per la sua impugnazione all’interno della procedura concorsuale e, dunque, non è in termini con l’oggetto del presente giudizio, costituito dal piano di riparto in sede di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. 2.4 Va, infatti, ribadito che “la disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore (art. 182 legge fall.) e l'esecuzione del concordato (art. 185 legge fall.) non fa rinvio alle norme in tema di riparto dell'attivo in ambito fallimentare. Il mancato richiamo del disposto degli artt. 110 e 117 legge fall. in ambito concordatario non è casuale: nel concordato infatti non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo - ma unicamente, ex art. 176, comma 1, legge fall., una ricognizione della platea dei creditori "ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" - e dunque manca il presupposto perché la disciplina del riparto operi (vale a dire uno stato passivo dichiarato esecutivo che produca effetti ai fini del concorso).Il che significa che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice di cognizione ordinario la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte” (cfr Cass. 641/2019) 4 Il ricorso èquindi inammissibile. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.500 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il rico