CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 1988
Cassazione n. 05712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria greca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Atene per il reato di duplice omicidio volontario, porto abusivo di arma e uso di arma commessi in data 13 settembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Con unico e articolato motivo di ricorso il difensore deduce la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), della legge n. 22 aprile 2005, n. 69 e degli artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione al rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna a non subire trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di detenzione nelle carceri greche. Deduce il difensore che la Corte di appello, dopo aver richiesto, con ordinanza emessa in data 4 dicembre 2022, all'autorità giudiziaria greca informazioni in ordine alle condizioni di carcerazione della persona richiesta in consegna, si è attestata su una risposta solo parziale dall'autorità estera e ha disposto la consegna del [OSCURATO:PERSONA], considerando generiche le censure formulate dalla difesa in ordine alle condizioni penitenziarie nello stato richiedente. Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello in tal modo avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova e avrebbe erroneamente considerato generica l'eccezione formulata dalla difesa, che, invece, era fondata sulle risultanze del Report del Comitato per la prevenzione della tortura del 2 settembre 2022 sulla situazione carceraria in [OSCURATO:PERSONA] e sulla recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza resa nel caso Kargakis (Corte EDU, Sez., I, 14 gennaio 2021, Kargakis contro [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la sentenza impugnata ha motivato in modo meramente apparente in ordine all'insussistenza del rischio per la persona richiesta in consegna di subire, in caso di trasferimento nella casa di reclusione di Korydallos, trattamenti inumani e degradanti. 3. La censura relativa all'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al rischio di trattamenti inumani e degradanti in relazioni alle condizioni di sovraffollamento delle carceri greche è fondata.3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2016 (C- 404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante. Il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell'Unione europea, avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana. E', pertanto, onere dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, che decide in ordine alla consegna, in presenza di rischi concreti di violazione dell'art. 3 CEDU (e 4 CDFUE), valutare se sussista un concreto pericolo che tali trattamenti si verifichino a danno dei soggetti detenuti nello Stato membro emittente. Tale valutazione dovrà essere condotta sulla base di «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione». La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che «tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite». 3.2. Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211). Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 - 01). Va svolta, quindi, un'indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, The, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione). Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780). 4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte di appello non abbia escluso adeguatamente la sussistenza di un concreto rischio di violazione del diritto fondamentale della persona richiesta in consegna a non subire trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni di sovraffollamento nei penitenziari greci. La Corte di appello di Milano, infatti, si è limitata a rilevare che «la situazione asseritamente degradante delle carceri greche è stata espressa in termini di genericità. La documentazione depositata dalla difesa non è recente e si riferisce al dicembre 2021». La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che «l'Autorità greca ha comunicato il luogo di detenzione (Korydallos), in relazione al quale non sono state mosse specifiche doglianze dalla difesa per quanto concerne le condizioni sanitarie o il trattamento penitenziario, sicché non è necessario richiedere ulteriori informazioni» A fronte delle specifiche censure formulate dalla difesa e della dimostrazione, sulla base del Report del Comitato per la prevenzione della tortura del 2 settembre 2022 e della recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza resa nel caso Kargakis, di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti (Corte EDU, Sez., I, 14 gennaio 2021, Kargakis contro [OSCURATO:PERSONA]), dunque, la Corte di appello ha motivato in modo meramente apparente su questo punto decisivo ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria estera e non ha svolto gli accertamenti individualizzanti richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.5. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto al fine di acquisire informazioni precise e aggiornate in merito alle condizioni di detenzione cui sarebbe sottoposta la persona richiesta in consegna, ove venisse disposta la sua consegna, e verificare se le stesse concretino o meno un serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla Cance