CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; lette la memoria e le conclusioni depositate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali; lette la memoria e le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, con richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnato o, in subordine, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, quale giudice d’appello in ordine alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Altamura, ribaltava agli effetti civili la sentenza di primo grado, che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. L’imputazione contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere minacciato [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi allo stesso con le seguenti espressioni: giovanotto, ricordati che non fai paura a nessuno e stai attento a quello che fai. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, quindi, su impugnazione della parte civile, riformava la prima sentenza ritenendo sussistente il fatto contestato e condannando l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione, difettando nel caso in esame la serietà e l’effettività della minaccia, valutando come vaga e generica l’espressione nella quale si sostanzia la condotta di reato, stante la conflittualità esistente fra le parti, connessa alla revoca di un condono ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della azione della parte civile, cosicché lo ‘stare attento’ poteva riferirsi alle iniziative non dell’imputato, ma della pubblica amministrazione. Lamenta, inoltre, il ricorrente il difetto di credibilità della persona offesa, come anche degli altri testimoni richiamati dal [OSCURATO:PERSONA] di appello, mancando un rigoroso vaglio di attendibilità sulle dichiarazioni della persona offesa 4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti. 5. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va evidenziato che le sentenze di merito risultano conformi in ordine alla circostanza che l’imputato ebbe effettivamente a pronunciare le parole contestate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Non di meno, però, la doglianza mossa dall’attuale ricorrente risulta fondata, in quanto la verifica della serietà e effettività della minaccia va effettuata, come da pacifica giurisprudenza, a seguito dell’analisi del contesto nel quale le parole sono state pronunciate. Infatti, integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, "comunque non finisce qui", la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 10/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664 – 01, nel caso in cui la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa). D’altro canto, anche la gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta e, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 5, n. 43380 del 26/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242188 – 01). A fronte della necessità di confrontarsi con il ‘contesto’ e con il rapporto esistente fra l’imputato e la parte civile, la sentenza ora impugnata si limita a una analisi letterale della espressione, che, decontestualizzata, rende manifestamente illogica la motivazione, sostanzialmente limitandosi a una diversa valutazione non motivata adeguatamente del dato verbale. In tal senso, invece, sarebbe stata richiesta l’analisi della ragione di contesto che aveva determinato l’espressione, approfondimento motivazionale del tutto carente e invece decisivo, tanto più che, in occasione del ribaltamento della sentenza di primo grado, spetta al giudice dell’appello offrire una ‘motivazione rafforzata’, nel caso in esame del tutto mancante. Né il solo dato testuale, trattandosi comunque di avvocati, sia l’imputato che la parte civile, supera la necessità dell’approfondimento motivazionale, ben potendo vertersi in tema di una ‘attenzione’ relativa ad iniziative legali che l’imputato avrebbe potuto assumere (sul punto, Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014 Marotta, Rv. 261357 – 01 chiarisce che il reato di minaccia che si concretizza attraverso l'invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario. Nella fattispecie la Corte ha escluso che potesse costituire minaccia la comunicazione via "e-mail", mediante la quale l'imputato prospettava in termini generici al proprio contraente una legittima azione giudiziaria civile e la diffusione di notizie relative all'inadempimento negoziale commesso nei suoi confronti). E, dunque, nel caso in esame le considerazioni che precedono dimostrano come difetti una motivazione rafforzata, indispensabile alla luce del principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Difatti, le Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430 hanno precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, il che è nel caso in esame, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). E bene, tale argomentazione rafforzata, adeguata a superare il dubbio che determina l’assoluzione, non risulta nel caso in esame offerta dalla sentenza impugnata. 3. Inoltre, va evidenziato come, a seguito della decisione assunta da questa Sezione con ordinanza 42550 del 2024, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace, per rinuncia all’impugnazione. Va inoltre evidenziato che la memoria depositata personalmente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile costituita, non è valutabile in quanto è inammissibile la difesa in giudizio personale, anche se difensore. Difatti, in tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 18/01/2013, Cappa, Rv. 255083 – 01; conf. n. 19964 del 2007 Rv. 236734 – 01; nell'occasione, relativa ad un caso di ricorso firmato personalmente dalla ricorrente e, pertanto, dichiarato inammissibile, la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche). 4. Pertanto, rispetto al residuo tema della responsabilità agli effetti civili, va disposto l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore ex art.622 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d