CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 2 marzo 2022 del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina ai sensi degli artt. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., commesso fino al 22 giugno 2002 in Buccinasco, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 6 novembre 2016, definitiva il 2 marzo 2007; 2) al reato di cui all'art. 497 bis e 648 cod. pen. commesso il 12.4.2007 a Ventimiglia, giudicato dal Tribunale di Sanremo con sentenza del 23 agosto 2007, definitiva il 16 ottobre 2007; 3) al reato di evasione, ai sensi dell'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., commesso il 27 marzo 2005 in Sanremo, giudicato dal Tribunale di Sanremo con sentenza del 26 ottobre 2007, definitiva il 22 dicembre 2007; 4) al reato di rapina (art. 628 cod. pen.), commesso il 5/04/2007 in Bordighera, giudicato dal Tribunale di Imperia con sentenza del 30 luglio 2015, definitiva il 2 maggio 2019; 5) al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., commesso il 30/03/2007 in Torino, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 13 novembre 2018, definitiva il 21 gennaio 2020. Il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 ottobre 2020 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 2, 4 e 5. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggi impugnato, ha evidenziato che i reati sub 1 e 3 erano stati commessi a distanza, rispettivamente, di cinque e tre dai reati già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione; tali reati, inoltre, erano stati commessi in contesti territoriali diversi ed erano eterogenei rispetto agli altri reati oggetto dell'istanza. 1.2. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha rigettato la richiesta di fungibilità della pena dal 12 luglio all'i agosto 2008 già espiata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva evidenziato che il 12 luglio 2008, una volta terminata l'esecuzione della pena del Tribunale di Sanremo del 23 agosto 2007, lo stesso non era stato scarcerato in attesa dell'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna fino a quando, in data 1 agosto 2008, era stato consegnato all'Autorità spagnola.Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il predetto periodo di detenzione era stato espiato a fini estradizionali, posto che il titolo della detenzione era costituito dal mandato di arresto europeo, e che non era possibile conoscere lo stato e l'esito del procedimento straniero; in ogni caso,,ie giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, anche qualora in tale procedimento fosse stata emessa sentenza di proscioglimento passata in giudicato, l'interessato avrebbe dovuto depositare istanza di riparazione per ingiusta detenzione, in forza di titoli emessi dall'Autorità giudiziaria spagnola. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, nel momento in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., avrebbe omesso di considerare che il reato di evasione (commesso dopo un periodo detentivo seguito dalla commissione dei reati sub 1) era stato posto in essere al fine di commettere la rapina commessa in Spagna nel 2006 (la quale era stata ritenuta non valutabile ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., essendo stata accertata da sentenza straniera riconosciuta in Italia solo ai sensi dell'art. 12, comma 1, nn. 1 e 2, cod. proc. pen.), inerente a fatti di reato del tutto omogenei rispetto a quelli sub 4 e 5. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione ha affermato che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non poteva essere accolta, anche perché i reati erano eterogenei tra loro, senza considerare le valutazioni offerte nel primo motivo di ricorso. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 657 cod. proc. pen., 9 e 13 legge 22 aprile 2005, n. 69, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la fungibilità del periodo di detenzione patito da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di considerare che la misura cautelare era stata discrezionalmente disposta dall'Autorità giudiziaria italiana; per tale ragione, la parte di custodia in carcere trascorsa in Italia non poteva essere considerata a fini estradizionionali. Nel ricorso, infatti, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, si evidenzia che, secondo la normativa italiana relativa al mandato di arresto europeo, l'applicazione della misura cautelare è affidata all'autonomo e discrezionale giudizio della Corte di appello italiana. Il ricorrente, poi, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha affermato che non fosse noto l'esito del procedimento nell'ambito del quale era stato emesso il mandato di arresto europeo, posto che, dall'ordinanza del 9 ottobre 2020 agli atti, il medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva individuato la sentenza spagnola (del Tribunale di Elche, esecutiva il 9 febbraio 2011) e che, dalla lettura del casellario giudiziale agli atti, si evinceva il condono della pena pecuniaria irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati sub 1 e 3 erano stati commessi a distanza di tempo rispetto ai reati già riuniti dal vincolo della continuazione con provvedimento del 12 ottobre 2020. Gli stessi, inoltre, erano eterogenei ed erano stati commessi in contesti territoriali differenti. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, eterogenei tra loro e commessi in tempi e luoghi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Giova, a tal fine, evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, sia pure in relazione a una questione diversa, ha evidenziato che, in tema di estradizione verso l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona (Sez. 6, n. 22257 del 18/06/2020, Brovina, Rv. 279562). Pertanto, il periodo sofferto in custodia cautelare da [OSCURATO:PERSONA] dal 12 luglio 2008 al 1 agosto 2008 finalizzato all'estradizione all'estero (già dichiarata ammissibile dalla Corte di appello di Genova sul mandato di arresto europeo già emesso) deve essere ritenuto fungibile, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 657 cod. proc. pen., il cui accertamento dovrà essere svolto in sede di rinvio dal giudice dell'esecuzione. 3. Alla di quanto sopra, la Corte deve rigettare i motivi di ricorso inerenti la mancata concessione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di fungibilità con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di fungibilità con r