CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 16575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 29296/2021 Roma, sul ricorso proposto da: i 6 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza nr. 482/2021 della [OSCURATO:PERSONA] pronunciata il 13 maggio 2021 e depositata in data 21 giugno 2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. IlnPresidente titolare C ns. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi. R /