CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2021
Cassazione n. 05670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] LULEZIM CUIO1V35IF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIétat-9-€33A4.0-&-te-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso in esame, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 20.4.2021 dal Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle nvou spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. - Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ani 1,WMA 1-gQJJnòn L 'i' t o 1 c;F,A, 0r, s i