CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 19648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12037/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso, giusta autorizzazione del giudice delegato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1584/2019 della Corte d’appe llo di Roma , pubblicata il 6.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma respinse il reclamo avverso la sentenza del Tribunale che, contestualmente, aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato preventivopresentata da [OSCURATO:PERSONA] e il relativo fallimento, osservando che: l’insolvenza era desumibile, anzitutto, dall’inadempimento del contratto di mutuo stipulato n el 2011 del quale erano state pagate solo 13 rate, ma anche d i altre obbligazioni di rilevante ammontare, nonché dal mancato rinvenimento di acquirenti degli immobili della debitrice e dai dati di bilancio; secondo l’attestatore la proposta concordataria, con le irrealistiche previsioni di continuazione della prospettata attività, non consentivano il superamento del dissesto. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.Il fallimento resiste con controricorso, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 162, c.2, l.f. , e omessa valutazione di fatto decisivo. Al riguardo, la ricorrente si duole dell’illegittima estensione dei poteri del giudice nella valutazione dei presupposti d’ammissibilità della proposta concordataria, per aver la Corte d’appelloeffettuato una valutazione di convenienza economica della proposta, specie in ordine alla prosecuzione dell’attività. Sul punto, la ricorrente, argomentando dalla natura mista del concordato in questione, in parte liquidatorio e in parte con continuità, invoca l’art. 186bis, c.2, l.f., con riferimento alla prosecuzione dell’attività rispetto alla quale competeva ai creditori l’assunzione del relativo rischio attraverso la preventiva informazione fondata sulla relazione dell’esperto e del commissario.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 186bis, c.2, l.f. e omessa valutazione di fatto decisivo e mancata valutazione della relazione integrativa del 10.4.18, per non aver la Corte territoriale considerato che, successivamente al deposito della proposta concordataria, il creditore [OSCURATO:SOCIETA]. aveva manifestato la volontà di proseguire il contratto di mutuo in conformità di quanto previsto dal piano di concordato subordinatamente all’omologa del concordato stesso sospendendo sino all’omologa, per intero, le rate scadute. Inoltre, la ricorrente adduce che il pagamento delcreditore privilegiato oltre l’anno era ammissibile purché allo stesso fossero riconosciuti gli interessi legali sino alla soddisfazione, mentre nella specie al creditore ipotecario sarebbero stati riconosciuti interessi corrispettivi al tasso convenzionale sino all’estinzione del debito, come pattuito con lo stesso creditore; pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe subito nessun pregiudizio dal pagamento dilazionato delle rate del mutuo, rilevando che le rate pagate regolarmente erano 68 e non 13, e che il mutuo era stato garantito con fideiussione prestata da suoi parenti. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1, 5, 162, c.2, l . f . e omessavalutazione di fatto decisivo, nonch é erronea valutazione dei documenti per l’accertamento dello stato d’insolvenza, anche alla luce del contenuto della proposta, come evidenziato nella relazione integrativa del 2018. I primi due motivi, tra loro connessi, sono inammissibili ; tali motivi sono fondati su due rationes: l’inosservanza dell’art. 162, c.2, l . f. sul tempo del pagamento ai creditori privilegiati; la non fattibilità della proposta con riguardo alla prospettata prosecuzione dell’attività d’impresa.La ricorrente contesta la decisione sull’irrilevanza del mancato rispetto del termine di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, in considerazione dell’ingente debito per il mutuo contratto nel 2011 e del mancato reperimento di acquirenti degli immobili della debitrice. Invero, la Corte d’appello ha escluso la fattibilità della proposta con argomentazioni noncensurabili nel merito . Va anzitutto rilevato che è priva di autosufficienza la doglianza relativa all’accordo con il creditore [OSCURATO:SOCIETA]. sulla dilazione del pagamento in rate per 25 anni, in quanto non trascritto nel ricorso, non consentendo tale irregolarità processuale l’esame della questione. In tema diconcordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda verifichi la realizzabilità del piano medesimo nei limiti della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuitàaziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi a introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (Cass., n. 11522/20).Va altresì osservato che n el concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c. (Cass., n. 11882/2020). Nel caso concreto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando che : ogni questione sulla liceità del superamento del termine previsto dall’art. 186bis, c.2, l.f., in ordine al consenso espresso dalla creditrice privilegiata alla dilazione della debitoria in trecento rate è superata dal rilievo per il quale tale obbligazione fu stipulata nel 2011 e all’attualità risultavano pagate sole tredici rate; era da ritenere irrealistica la prospettiva secondo la quale laprosecuzione dell’attività d’impres a avrebbe consentito di superare il dissesto. Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché le varie doglianz e declinate attengono al merito della causa in ordine all’accertamento dello stato d’insolvenza, che il Tribunale ha desunto dall’inadempimento di varieobbligazioni. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il giudizio, e condanna laricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell