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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10572/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torresi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7963/2018 depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate (in materia di impugnazione di avviso diaccertamento catastale);Numero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/20262. quest’ultima ricorre per cassazione con due motivi, integratida una successiva memoria;3. resiste con controricorso, integrato da tre memorie, ilcontribuente che chiede l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivoe privo di forma-contenuto, in subordine ne chiede il rigetto nelmerito.

Chiede, inoltre, la condanna della ricorrente perresponsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ..4.

Con ordinanza interlocutoria, è stata disposta l’acquisizionedel fascicolo di merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

È fondata la preliminare assorbente eccezione di tardività delricorso per cassazione; il contribuente rileva che la sentenza oggiimpugnata era stata notificata a mezzo PEC il 20 novembre 2018, alfine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, mentreil ricorso per cassazione è stato notificato solo il 15 maggio 2019 (iltermine breve scadeva il 19 gennaio 2019).2.

L’Agenzia delle Entrate nella memoria eccepisce l’invaliditàdella notifica della sentenza in quanto notificata in copia uso studio,e non in copia autenticata.

Nulla osserva sul contenuto dellasentenza notificata.Questa Corte di Cassazione già ha deciso la relativa questionecon decisioni che si condividono («La mancanza, nella copia dellasentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale,rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione,non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve perl'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamentil'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia el'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere iltermine breve per l'impugnazione la notificazione della copia delNumero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/2026provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dallacancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dalprocuratore della parte notificante e non vi era contestazione circala sua corrispondenza all'originale)» Cass. Sez. 3, 29/03/2022, n.10138, Rv. 664404 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 3, n. 3460 del2025, non massimata).L’Agenzia delle Entrate nulla ha eccepito sulla corrispondenzadella copia notificata all’originale.La notifica a mezzo PEC, pertanto, deve ritenersi valida ancheper la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.2.

1. Con l’introduzione del domicilio digitale le notificazioni,infatti, devono ritenersi validamente eseguite presso un indirizzo diposta elettronica certificata («A seguito dell'istituzione del cd."domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012,convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificatodal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materiacivile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art.16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, esuccessivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo diposta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagliartt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonchédall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16,comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzielettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi,Numero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/2026indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quellodenominato Re.G.Ind.E.» Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del03/02/2021, Rv. 660504 – 01; vedi anche ord. Sez. 5, n. 523 del2025).3.

Non sussiste responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. in quantol’orientamento di questa Corte di Cassazione (sulla validità dellanotifica della sentenza non in copia autentica ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione) si è consolidato successivamentealla proposizione del ricorso;questo consolidamento della giurisprudenza, appuntosuccessivo alla proposizione del ricorso, comporta al contempo lacompensazione delle spese.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Compensa integralmente le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torresi-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7963/2018 depositata il 15/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate (in materia di impugnazione di avviso diaccertamento catastale);Numero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/20262. quest’ultima ricorre per cassazione con due motivi, integratida una successiva memoria;3. resiste con controricorso, integrato da tre memorie, ilcontribuente che chiede l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivoe privo di forma-contenuto, in subordine ne chiede il rigetto nelmerito. Chiede, inoltre, la condanna della ricorrente perresponsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ..4. Con ordinanza interlocutoria, è stata disposta l’acquisizionedel fascicolo di merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È fondata la preliminare assorbente eccezione di tardività delricorso per cassazione; il contribuente rileva che la sentenza oggiimpugnata era stata notificata a mezzo PEC il 20 novembre 2018, alfine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, mentreil ricorso per cassazione è stato notificato solo il 15 maggio 2019 (iltermine breve scadeva il 19 gennaio 2019).2. L’Agenzia delle Entrate nella memoria eccepisce l’invaliditàdella notifica della sentenza in quanto notificata in copia uso studio,e non in copia autenticata. Nulla osserva sul contenuto dellasentenza notificata.Questa Corte di Cassazione già ha deciso la relativa questionecon decisioni che si condividono («La mancanza, nella copia dellasentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale,rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione,non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve perl'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamentil'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia el'originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere iltermine breve per l'impugnazione la notificazione della copia delNumero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/2026provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dallacancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dalprocuratore della parte notificante e non vi era contestazione circala sua corrispondenza all'originale)» Cass. Sez. 3, 29/03/2022, n.10138, Rv. 664404 – 01; vedi anche ordinanza Sez. 3, n. 3460 del2025, non massimata).L’Agenzia delle Entrate nulla ha eccepito sulla corrispondenzadella copia notificata all’originale.La notifica a mezzo PEC, pertanto, deve ritenersi valida ancheper la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.2. 1. Con l’introduzione del domicilio digitale le notificazioni,infatti, devono ritenersi validamente eseguite presso un indirizzo diposta elettronica certificata («A seguito dell'istituzione del cd."domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012,convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificatodal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materiacivile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art.16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, esuccessivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo diposta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagliartt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonchédall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16,comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzielettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi,Numero registro generale 15918/2019Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 10572/2026Data pubblicazione 21/04/2026indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quellodenominato Re.G.Ind.E.» Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del03/02/2021, Rv. 660504 – 01; vedi anche ord. Sez. 5, n. 523 del2025).3. Non sussiste responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. in quantol’orientamento di questa Corte di Cassazione (sulla validità dellanotifica della sentenza non in copia autentica ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione) si è consolidato successivamentealla proposizione del ricorso;questo consolidamento della giurisprudenza, appuntosuccessivo alla proposizione del ricorso, comporta al contempo lacompensazione delle spese. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Compensa integralmente le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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