CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31583/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, emessa il giorno 11 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Perugia ha confermato la decisione emessa il 13 gennaio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. od. pen., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] sferrandogli una violenta coltellata con cui provocava una ferita da taglio a livello dell'emitorace sinistro, oltre che un trauma cranico a seguito della caduta della vittima, lesioni - quelle cagionate con l'arma - da cui derivava il decesso di 5c(( quest'ultima; con la recidiva reiterata nel quinquennio, in Perugia, il 22 settembre 2018. 1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, computata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di quindici anni di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale durante la pena e della sospensione della potestà genitoriale, disponendo altresì la sua sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, a pena espiata. 1.2. Impugnata tale sentenza dall'imputato, la Corte di assise di appello, con la decisione suindicata, ha disatteso l'invocata diversa qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale, quindi ribadito l'insussistenza, rispetto al grave fatto di sangue ascritto all'imputato, della scrinninante della legittima difesa, reale o putativa o, in ultima analisi, dell'eccesso colposo della legittima difesa; infine ha denegato la concessione dell'attenuante della provocazione, nonché ritenuto congrua la dosimetria della pena, ivi incluso il giudizio di valenza tra le attenuanti generiche e la recidiva. 1.3. Secondo la conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, centrali sotto il profilo probatorio erano le dichiarazioni rese dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima, il quale aveva narrato la vicenda sin dai suoi prodromi: dalla programmata consegna dall'imputato a Wertani di un grammo di cocaina alla reazione di questi, in stato di ebbrezza alcolica, allorquando [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di ripassare l'indomani perché non aveva stupefacente a disposizione; del tentativo, non riuscito, di Wertani, di colpire l'imputato con una bottiglia e il susseguente comportamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva estratto dai pantaloni un coltello da cucina, colpito al costato l'antagonista - che cadeva a terra battendo la nuca - per poi sputargli addosso, quando questi era riverso a terra, infine proferito in arabo, al suo indirizzo, la frase: «muori, pezzo di merda». I giudici di merito hanno reputato confermative della suddetta dinamica le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assistito all'episodio dalla finestra del proprio appartamento e si era recato subito a casa dell'imputato: a lui l'imputato aveva raccontato di essere era sceso in strada, dove due uomini lo avevano minacciato e, aggredito da uno dei due con una bottiglia, aveva reagito colpendo l'aggressore con una coltellata. Tale identica narrazione [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito, alla sua presenza, a tale Mohamed presso la cui abitazione i due si erano portati subito dopo il fatto e, infine, per telefono a un ignoto interlocutore. E' stata, infine, valorizzata la narrazione di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, che ha ricordato come quest'ultimo, dopo essere stato chiamato a gran voce da due uomini che si trovavano giù in strada, si fosse affacciato alla finestra e, sentitosi rivolgere da uno dei due la frase «se sei uomo, scendi», fosse effettivamente uscito dall'abitazione. Alla luce di tali elementi, è stata apprezzata come non veritiera la versione, fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, sulla dinamica dell'aggressione (a suo dire limitata a una spinta all'antagonista e a un colpo involontario sferrato con un coltello nella disponibilità di questi), essendo stato precisato che - con riferimento alle vicende che avevano interessato l'abbandono dell'arma - anche le immagini risultanti dalle videoregistrazioni acquisite in atti erano compatibili con tale valutazione e, dunque, legittimavano la conclusione che il colpo sferrato con notevole forza dall'imputato alla vittima era il risultato di un gesto volontario, non già il frutto di un gesto inavvertito. All'esito di entrambi i gradi di merito si è, dunque, ritenuta integrata la fattispecie dell'omicidio volontario, non preterintenzionale, ed esclusa l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa reale ovvero putativa, nonché l'eccesso colposo in detta scrinninante. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e adducendo cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 52 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'erronea applicazione dell'istituto della legittima difesa. Secondo il ricorrente, la motivazione resa dalla Corte territoriale per escludere la scriminante, anche con riferimento all'ipotesi putativa, è illogica e contra legem, siccome basata sulla scorta di quanto riferito dall'unico teste, [OSCURATO:PERSONA], in sede d'incidente probatorio, disattendendo le ben diverse dichiarazioni da questi rese, quale persona informata sui fatti, nell'immediatezza degli stessi, allorquando egli riferì della contemporaneità tra l'azione offensiva posta in essere dalla vittima e quella difensiva dell'imputato. Ugualmente errata l'attribuzione alla condotta dell'imputato il significato di accettazione di una sfida, sol perché egli si sarebbe recato in strada in risposta alla frase della vittima «se sei un uomo scendi», non essendosi considerato che l'unico motivo che l'aveva indotto ad uscire dalla propria abitazione era invece quello di porre fine alle condotte moleste disturbanti della quiete pubblica poste in essere da Wertani. La corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità - che è costante nel ritenere come, in tema di accertamento della legittima difesa, il giudice debba effettuare un giudizio ex ante delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione dimensionato nel contesto delle specifiche peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento l'esistenza dei canoni della sproporzione della necessità di difesa costitutivi dell'esimente - avrebbe condotto ad esito differente, sol che si fosse avuto riguardo alla circostanza che le condotte dei due antagonisti si svolsero contemporaneamente, in un luogo estremamente buio, nell'arco di una manciata di secondi, in un contesto estremamente concitato e indubbiamente insidioso. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 55 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'erronea esclusione dell'eccesso colposo nell'esercizio della legittima difesa. Il contesto in cui l'azione si è svolta ha indotto l'imputato a mal calcolare i mezzi di salvezza. Al contrario la Corte territoriale, con motivazione illogica, ha escluso che l'imputato abbia travalicato colposamente i limiti della legittima difesa, negando rilievo al dato obiettivo della simultaneità delle reciproche aggressioni e valorizzando esclusivamente la micidialità dell'arma utilizzata, ritenuta di per sé incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 55 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 584 cod. pen. e corrispondente vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l'erronea esclusione della preterintenzione. Il riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 584 cod. pen. è stato disatteso sul presupposto dell'avvenuta individuazione del dolo d'impeto di omicidio, tratto dal numero delle coltellate inferte (almeno due) e dalla loro direzione (distretto corporeo vitale), nonché escludendosi ogni ricostruzione alternativa. Così facendo è stata travisata la consulenza tecnica medico-legale della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha ipotizzato che entrambe le ferite da arma da taglio potessero essere state prodotte da uno stesso, unico colpo. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 62, comma 2, cod. pen. e corrispondente vizio di motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La sentenza gravata, con motivazione non scevra da vizi e palesemente in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato in via esclusiva il dato della sproporzione tra offesa e condotta difensiva e ha ritenuto insussistente il fatto ingiusto altrui in ragione del difficile contesto socio- ambientale in cui si sarebbero svolti i fatti. Su tale tema, in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi dell'attenuante invocata (stato d'ira, fatto ingiusto altrui e rapporto di causalità psicologica tra l'offesa della reazione), la motivazione della sentenza impugnata viene denunciata come carente. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 62-bis e 99 cod. pen. La Corte territoriale, con iter logico e giuridico contraddittorio, pur avendo dato atto di «segni di avvio di un processo di revisione critica» da parte dell'imputato, ha ritenuto che le pur concesse circostanze attenuanti generiche potessero essere valutate meramente come equivalenti alla recidiva, la cui operatività è tuttavia facoltativa. Non è stato adeguatamente valorizzato il reale avvicendarsi dei fatti di causa e la resipiscenza dell'imputato, le cui scuse sono state esplicitate in sede di dichiarazioni spontanee. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Le parti civili, ammesse al patrocinio spese dello stato, hanno depositato memorie e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione logica delle questioni sollevate. 1.1. Non è superfluo ricordare che la base fattuale acclarata in modo conforme dalle decisioni di merito sulla ricostruzione della dinamica della lite - con l'accettazione della sfida integrata dalla frase proferita da Wertani «se sei uomo, scendi», con il tentativo non riuscito di questi di colpirlo con una bottiglia, cui era seguita l'azione offensiva, mediante coltellata, di [OSCURATO:PERSONA] - ha condotto alla considerazione cruciale secondo cui, l'imputato raggiunto da tale esplicita sfida verbale, pur conservando la possibilità di scegliere il possibile discessus, avendo ampia possibilità di sottrarsi all'aggressione (peraltro manifestatasi sino a quel momento in termini, per l'appunto, soltanto verbali), l'aveva accettata ed era sceso in strada, per di più già armato di un coltello; dunque aveva volontariamente, con dolo d'impeto, sferrato il violento colpo al torace dell'antagonista, non prima di aver intimato all'amico Abogricn di allontanarsi. Attesa questa consecutio, la Corte di assise di appello, scrutinando le doglianze proposte dalla difesa dell'imputato, ha escluso, in modo argomentato, 5 c)t la possibilità di individuare nella situazione descritta la legittima difesa, reale o putativa, per mancanza dei relativi presupposti e, di conseguenza, ha ritenuto insussistente anche l'eccesso colposo di legittima difesa. La Corte ha, invero, con argomentazioni congrue e coerenti con il quadro di prova, affermato che la condotta omicidiaria non aveva rivestito il carattere d'inevitabilità, avendo [OSCURATO:PERSONA] vanificato, schivando il colpo, il tentativo dell'antagonista di colpirlo con la bottiglia, che era caduta in terra, per cui l'aggressione tentata da Wertani si era in quel frangente esaurita: e, solo in quel momento, l'imputato aveva estratto coltello e colpito la vittima. L'inevitabilità della reazione, nell'indicata ricostruzione, era da intendersi nel senso del mancato riscontro della necessità della reazione e della corrispondente, persistente attualità del pericolo: essa si era concretata nella possibilità che aveva l'imputato di allontanarsi da Wertani, senza attendere l'eventuale protrarsi di gesti aggressivi di quest'ultimo, ormai deprivato dell'unico strumento di offesa (la bottiglia), inizialmente brandito. La Corte territoriale si è quindi attenuta al principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui per la configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve riscontrarsi la ineludibile condizione di fatto che l'autore versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, sicché va esclusa la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta del soggetto che reagisca infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene possa allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080). 1.2. Tanto premesso, manifestamente infondata è la censura di travisamento del contenuto dichiarativo connotante la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il verbale delle cui dichiarazioni è stato accluso dal ricorrente all'atto d'impugnazione. Ritiene il Collegio in primo luogo che la piana lettura di dette dichiarazioni evidenzi come le stesse non siano in alcun modo in contrasto con quanto riferito dallo stesso Abogricn in sede d'incidente probatorio, nella cui sede - come adeguatamente motivato dalla Corte - si è limitato meglio definire la scansione cronologico-fattuale di quegli istanti, ricordando la presenza di uno iato temporale tra il colpo con la bottiglia (che aveva attinto solo di striscio l'imputato, schizzando via) e l'azione offensiva di quest'ultimo, inferta dopo che lo stesso Abogricn era stato invitato ad allontanarsi in quanto «non c'entrava nulla»; iato temporale - come non ha mancato di porre in risalto il giudice di secondo grado - confermato dalle ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, avendo questi affermato che, ricevuto il colpo di bottiglia dal Wertani, si era limitato a dargli una spinta facendolo cadere a terra, quindi si era chinato a raccogliere da terra un coltello caduto a quest'ultimo, accorgendosi in seguito di averlo colpito involontariamente. In tal modo il ricorrente ha smentito l'asserita stretta simultaneità tra l'azione con la bottiglia e la reazione con il coltello. E, d'altro canto, inferire dall'avverbio «contemporaneamente» contenuto nelle originarie dichiarazioni di Abogricn i presupposti della legittima difesa e censurare come travisante l'interpretazione data dalla Corte territoriale si profila corollario giuridicamente infondato, se si considera che - come più volte correttamente evidenziato da entrambi i giudici di merito - già per il solo fatto, di essere sceso di casa armato, l'imputato si era determinato ad accettare la sfida; circostanza quest'ultima che, di per sé, conferma la non necessità ai fini difensivi di porsi in condizioni di rispondere con la coltellata alla sua aggressione. Da ultimo non può non segnalarsi che, fra i motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova (riguardante un atto del giudizio, non del fatto nella sua interezza), desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale e probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoje, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774): e, però, la valutazione compiuta dai giudici di merito circa l'insussistenza delle condizioni per ritenere l'esimente della legittima difesa, reale o putativa (e di conseguenza il corrispondente eccesso colposo), essendo l'esito di un'articolata ponderazione dell'insieme di elementi sopra indicati, non potrebbe in ogni caso considerarsi il frutto della lettura, in modo dedotto (ma non dimostrato) travisante, delle dichiarazioni del teste Abogricn. 1.3. La Corte di merito in tema di legittima difesa si è, pertanto, attenuta al principio di diritto secondo cui l'accertamento relativo alla più volte menzionata scriminante reale o putativa, così come del corrispondente eccesso colposo, deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale incombe di esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268).Per il resto, discende dalle notazioni svolte che correttamente si è scartata anche l'evenienza della legittima difesa putativa, la quale postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta: errore scusabile dal tutto escluso dalla congrua analisi operata dalla Corte territoriale. Pertanto, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non avrebbe potuto ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo, ove pure esso fosse stato identificato dal solo timore ovvero dal solo stato d'animo dell'agente. 1.4. In questa prospettiva, poi, appare coerente - e non contraddittoria - la conclusione pure tratta dai giudici di merito in punto di esclusione dell'eccesso colposo di legittima difesa. Per vero, non può configurarsi l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si prospetti essersi ecceduti colposamente i limiti: in effetti, l'assenza dei presupposti della scriminante - in particolare, del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata - osta a che possa ritenersi l'eccesso colposo, poiché questo si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898). Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto smentite in radice, sulla scorta della granitica ricostruzione della dinamica del fatto, le ragioni (costituite dalla repentinità dell'aggressione effettuata in un contesto spazio-temporale insidioso) invocate dalla difesa - qui identicamente riproposte - in favore di un'erronea colposa valutazione della proporzione tra azione reazione. 2. Il terzo motivo, tendente alla riqualificazione del reato di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale, è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del reato di omicidio volontario da elementi fattuali, oggettivamente riscontrati e dotati di pregnante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta dello [OSCURATO:PERSONA], attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 28 cm, di cui 13 cm di lama, arma bianca certamente idonea a cagionare la morte della persona), del distretto corporeo attinto (l'emitorace sinistro, sede di organi vitali), della forza di penetrazione del colpo (che secondo la consulenza medico-legale raggiunse la superficie cutanea con «notevole forza viva», tanto da raggiungere un polmone e il cuore), cui va aggiunta la non irrilevante della circostanza che l'imputato, immediatamente dopo l'azione, esplicitò il proprio intento omicidiario, rivolgendo alla vittima l'inequivoca a frase «muori, pezzo di merda». È appena il caso di sottolineare come la sentenza gravata non abbia in alcun modo travisato - come invece dedotto dalla difesa - la prova costituita dalla consulenza medico-legale, della quale ha dato adeguata sintesi. E, infatti, la Corte territoriale non ha fondato il dolo di uccidere sulla pluralità di colpi inferti, bensì - come appena detto - sulle caratteristiche di forza e profonda lesività (9 o 10 cm) in danno di organi vitali (cuore e polmone) della ferita inferta all'emitorace sinistro della vittima, correlate alle micidiali caratteristiche offensive dell'arma utilizzata che, si è spiegato, impongono di escludere con assoluta certezza qualsivoglia alternativa ipotesi circa un eventuale intenzionalità soltanto lesiva dell'autore del gesto. Piuttosto, la Corte territoriale ha rimarcato come non fosse suscettibile di destare perplessità la presenza di una seconda ferita (superficiale, nella regione deltoide sinistra), escludendo - con motivazione non illogica - che un'unica coltellata originariamente indirizzata ad altro distretto corporeo (nella specie il braccio) fosse stata poi deviata al torace, ostandovi la «notevole forza viva» con cui la lama era penetrata nel petto, sicuro indice dell'esecuzione di un gesto diretto e non certo deviato. A ciò ha aggiunto l'ulteriore, condivisibile, considerazione logica secondo la quale - laddove anche fossero state inferte due coltellate - ciò non avrebbe fatto altro che confermare l'elemento psicologico che resse l'agire dell'imputato. 3. Del pari manifestamente infondato il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione al fine della cui sussistenza, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1., n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799).Inoltre la configurabilità dell'attenuante in parola è impedita dall'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210Sez. 5, n. 12045 del 16/123/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137-03). Ciò posto, la difesa ricorrente non si confronta con l'appartato argomentativo della sentenza impugnata che, muovendosi nella delineata cornice giuridica, ha correttamente escluso l'invocata circostanza sulla scorta della ricostruzione dei fatti che non lascia spazio ad alcuna provocazione, tanto in termini di accettazione della sfida, tanto in termini d'inadeguatezza della condotta dell'imputato rispetto alla gravità dell'asserito fatto ingiusto altrui. 4. Manifestamente infondato risulta, infine, il quinto motivo. In relazione alle circostanze attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da adeguata illustrazione. La motivazione della Corte territoriale si colloca nel solco di tale principio di diritto, poiché il diniego di un diverso e più favorevole giudizio di valenza è stato ancorato alla gravità dell'azione delittuosa, la cui lucida ed efferata esecuzione ha costituito una violenta affermazione di rivalsa rispetto all'altrui impudente sfida, oltre che alla personalità criminale del ricorrente, gravato da numerose precedenti condanne. 5. Ineludibile la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività lo processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, e destinate in favore dello Stato, avendo le suddette parti civili dato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sos