CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16250/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA— [dato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43122/24 - Ftiti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, avente ad oggetto l'omessa applicazione della sanzione sostitutiva, non oggetto di pattuizione tra le parti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; ed invero, sebbene nel caso di specie il giudice di merito abbia motivato - pur in assenza di sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato - in ordine all'insussistenza dei requisiti per sostituire la pena ex art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso